Lavoratori a progetto, indennità una tantum per perdita lavoro e disoccupazione

 Anche nel 2012, i collaboratori a progetto possono ricevere dall’Inps un’indennità una tantum co.co.pro. se perdono il lavoro e, quindi, per disoccupazione, nella misura di 4.000 euro.

Per percepire l’indennità una tantum, il lavoratore deve presentare ua domanda dopo due mesi dalla data di fine lavoro o progetto. Requisiti indispensabili: la monocommittenza, l’iscrizione esclusiva alla Gestione separata, reddito e contributi accreditati. Vediamo in dettaglio…

I lavoratori a progetto iscritti alla Gestione separata dell’Inps possono accedere ad una prestazione previdenziale se perdono il lavoro e restano, di conseguenza, in stato di disoccupazione. Per essere più precisi, nel caso in cui il rapporto di lavoro con il committente cessi in quanto è stato realizzato il progetto per il quale erano stati assunti e quindi il lavoro è stato portato a termine.

Decadenza diritto indennità una tantum per perdita lavoro e disoccupazione

 I collaboratori a progetto hanno diritto all’indennità una tantum solo se confermano la loro immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Devono tuttavia dichiarare e sottoscrivere la loro disponibilità nella domanda. In caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro adeguato, il diritto all’indennità una tantum decade.

La domanda dev’essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui è stata presentata e sottoscritta la suddetta dichiarazione. Per la domanda è utilizzabile, anche per il 2012, il modello già utilizzato per gli anni precedenti e reperibile sul sito dell’Inps (COD.SR92).

La situazione degli infortuni sul lavoro in Italia

 Investire sulla sicurezza dei lavoratori conviene e i ritorni economici sono tangibili già nel breve periodo e, in base ad uno studio condotto, e se lo “sforzo” economico è certamente più sensibile per le piccole e medie imprese, la prevenzione garantisce comunque ampi margini di convenienza nelle voci di bilancio.

Ecco in sostanza i risultati di una ricerca dell’Osservatorio Accredia “Salute e sicurezza sul lavoro”, realizzato in collaborazione col Censis e il contributo di INAIL e Federchimica. Infatti, lo studio condotto dall’ente di certificazione e il Censis ha monitorato i comportamenti di mille aziende appartenenti ai settori (indicati dall’INAIL) dove è “strutturalmente” maggiore il pericolo di incidenti: industria, costruzione e trasporti.

Dall’INPS chiarimenti sull’obbligo contributivo per le imprese artigiane

 Il nostro Istituto previdenziale ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in materia di obbligo contributivo per le imprese iscritte all’Albo provinciale artigiane, ai sensi della legge n. 463/59, attraverso la circolare n. 80 del 8 giugno 2012.

L’Inps ribadisce l’applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di requisiti per la qualificazione di impresa artigiana e la competenza della legislazione regionale per quanto concerne le procedure per gli accertamenti, controlli e quant’altro attenga alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane. L’Inps, infatti, conferma che per avviare un’impresa artigiana serve una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana. Questa dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente.

I permessi giornalieri per allattamento in caso di parto gemellare o plurimo

 In caso di parto gemellare o plurimo la madre ha diritto al raddoppio dei permessi giornalieri per allattamento.

Quindi, se nascono due gemelli, la madre lavoratrice, durante il primo anno di vita dei bambini, ha diritto al doppio dei permessi giornalieri per allattamento. Tuttavia precisiamo che ha diritto a 4 ore o a 2 ore di permessi al giorno, a seconda che l’orario quotidiano di lavoro da lei svolto sia pari ad almeno 6 ore o inferiore alle 6 ore. E precisiamo ancora che nel caso nascessero tre gemelli, le ore non si triplicano ma si raddoppiano soltanto anche nel caso di parto plurimo.

Non solo la madre lavoratrice dipendente, anche il padre lavoratore dipendente ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento. In questa misura: la madre per tutte le ore che le spettano; il padre, invece, per la parte che eccede la misura ordinaria, quando la madre vi rinuncia. Comunque, si precisa che la madre può fruire dei permessi giornalieri per allattamento in misura rapportata alla sua qualifica di lavoratrice dipendente.

Copertura con contributi figurativi dei permessi giornalieri per allattamento

 Per i permessi giornalieri per allattamento la legge prevede la copertura con contribuzione figurativa ridotta, qualunque sia l’arco temporale stabilito ovvero sia per i permessi di due ore sia per quelli di un’ora al giorno. Tuttavia questa norma vale solo per i periodi successivi al 28 marzo 2000, cioè dopo l’entrata in vigore della legge n. 53 che ha integrato la normativa già in vigore.

La disposizione sulla percezione dell’indennità e sull’accredito dei contributi figurativi a favore della madre si applica a tutte le lavoratrici dipendenti, anche alle apprendiste e alle lavoratrici agricole. Inoltre i permessi giornalieri per allattamento e l’accredito dei contributi figurativi vengono riconosciuti anche alle lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili (L.S.U.) e i lavori di pubblica utilità (L.P.U.). Sono escluse dall’indennità erogata dall’Inps le lavoratrici a domicilio, le addette ai servizi domestici e familiari e, soprattutto, le lavoratrici autonome.

La nuova misura massima della retribuzione di 2° livello oggetto di sgravio contributivo – anno 2011

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2012, il Decreto 24 gennaio 2012 contenente la determinazione, per l’anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo, previsto dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 220/2010.

L’ambito di applicazione del provvedimento è contenuto nell’articolo 1 del provvedimento; in particolare, con riferimento all’anno 2011, sulla retribuzione imponibile  di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a  carico  del  Fondo  di  cui all’art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di  secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale  percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere  b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Le novità sugli Esodati in attesa del decreto

 Il decreto Interministeriale, che salvaguarda 65 mila persone dagli effetti della riforma previdenziale del governo Monti, contiene una procedura che possiamo dire speciale e complicata perché, ad esempio, la data di pubblicazione del decreto stesso diventa importante visto che la richiesta di accesso alla pensione secondo i vecchi requisiti dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Le altre categorie degli esodati, ovvero quelli che non rientrano nella quota dei 65mila, dovranno seguire la solita procedura che prevede la presentazione della domanda alle sedi INPS.

Ricordiamo che, in base al nuovo decreto dei 65mila, saranno interessante gli esonerati dal servizio – statali in esonero alla data 4-12-2011 ovvero con provvedimento di esonero emesso prima del 4-12-2011 – i genitori in congedo straordinario alla data del 31.10.2011 per assistere figli disabili che maturino il   requisito contributivo  (40 anni) entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo. Concorrono a questa cifra anche gli esodati, ovvero quei lavoratori che hanno sottoscritto accordi collettivi o individuali  di cessazione del rapporto di lavoro, con relativa risoluzione, entro il 31.12.2011.

Permessi giornalieri per allattamento in caso di adozione e affidamento

 I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai permessi giornalieri per allattamento, esattamente come i genitori naturali.

In base al Decreto Legislativo n. 119 del 2011, dall’11 agosto 2011 i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dei permessi giornalieri per allattamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nell’anagrafica della nuova famiglia, invece che entro il primo anno di vita del bambino (D. Lgs. 151 del 2001).

I dipendenti pubblici, se assegnati ad altra sede temporaneamente, possono usufruire dei riposi orari per allattamento entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nell’anagrafica della famiglia, indipendentemente dall’età del bambino.

Permessi orari giornalieri per allattamento, cumulabilità con la banca ore

 Il rapporto tra i permessi orari giornalieri per allattamento e le ore di recupero della banca ore viene chiarito dalla circolare n. 95 bis del 2006.

L’Inps ha precisato che, per il diritto ai permessi orari giornalieri per allattamento e al relativo trattamento economico, va preso in considerazione l’orario di lavoro giornaliero normale previsto nel contratto e non quello effettivamente prestato nelle singole giornate.

Pertanto, i permessi giornalieri in oggetto devono essere riconosciuti anche quando, sommando le ore di recupero e le ore di allattamento, si esaurisce l’intero orario giornaliero di lavoro, in quanto di fatto viene a crearsi una situazione di astensione totale dal lavoro.

Sulle pensioni Hollande riporta indietro la Francia

 In pensione a 60 anni, ecco la prima novità in materia di welfare del nuovo presidente francese; infatti, dal primo novembre 2012 i francesi potranno andare in pensione a 60 anni, ma solo coloro che avranno cominciato a lavorare presto.

Ora possono andare in pensione prima dell’età minima legale (62 anni) anche i dipendenti che hanno iniziato la loro carriera a 18 e 19 anni con 41 e 41,5 anni di contributi, e questo vale per i dipendenti del privato, i funzionari e i non salariati. A chi avrà cominciato a lavorare addirittura a 14-15 anni sarà invece richiesto un tempo di contribuzione più lungo, e dunque non potrà andare in pensione a 55,5 anni, per non creare distorsioni nel sistema, spiega il governo francese.

L’indennità per allattamento a carico dell’Inps

 Premesso che la lavoratrice ha il diritto di uscire dall’azienda per i permessi giornalieri per allattamento, si precisa però che le ore di permessi giornalieri sono a tutti gli effetti ore di lavoro con relativo diritto alla retribuzione.

Quindi anche in questo caso, come per l’astensione obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità, la lavoratrice, o il lavoratore secondo i casi, ha diritto ad una indennità da parte dell’Inps.

Per i riposi giornalieri , la lavoratrice ha il diritto ad un’indennità, a carico dell’Inps, pari all’intero importo della retribuzione relativa ai permessi giornalieri per allattamento. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps stessa, in base all’art. 43 del D. Lgs. 151 del 2001.

Permessi giornalieri per allattamento in caso di sciopero o di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa

 La lavoratrice che se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa non ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento, in quanto appunto non è in attività lavorativa.

Va comunque precisato che, nei casi in cui l’orario di lavoro giornaliero della lavoratrice risulta inferiore al minimo di 6 ore previsto dalla legge sull’allattamento, bisogna tener conto delle ore previste nel contratto individuale della lavoratrice e non delle ore di lavoro effettivamente prestate in azienda. Così anche nel caso di eventi particolari e occasionali quali, ad esempio, uno sciopero, un permesso retribuito o non retribuito previsto dal CCNL e casi simili.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che i permessi giornalieri per allattamento concordati tra lavoratrice e datore di lavoro non possono essere soggetti a variazioni o soppressioni nei casi in cui ragioni particolari in determinati giorni riducono la durata delle ore di lavoro.