La lavoratrice che se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa non ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento, in quanto appunto non è in attività lavorativa.
Va comunque precisato che, nei casi in cui l’orario di lavoro giornaliero della lavoratrice risulta inferiore al minimo di 6 ore previsto dalla legge sull’allattamento, bisogna tener conto delle ore previste nel contratto individuale della lavoratrice e non delle ore di lavoro effettivamente prestate in azienda. Così anche nel caso di eventi particolari e occasionali quali, ad esempio, uno sciopero, un permesso retribuito o non retribuito previsto dal CCNL e casi simili.
La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che i permessi giornalieri per allattamento concordati tra lavoratrice e datore di lavoro non possono essere soggetti a variazioni o soppressioni nei casi in cui ragioni particolari in determinati giorni riducono la durata delle ore di lavoro.