Il Rapporto annuale Inps sulla previdenza 2011

 Ieri, 29 maggio 2012, il presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua ha presentato la Relazione Annuale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla Camera dei Deputati, presso la Sala della Lupa. Il presidente dell’Inps, illustrando la situazione e i risultati di attività dell’Inps, ha posto in evidenza che il nostro Istituto previdenziale è diventato il più grande ente previdenziale europeo a seguito della confluenza di Inpdap ed Enpals, e ha messo in luce il ruolo sempre più importante che esso svolge nel sistema del Welfare italiano.

Le conclusioni dei lavori sono state affidate al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero. A questo proposito, il Ministro Fornero ha parlato della riforma del lavoro all’esame del Parlamento, ritornando, fra l’altro, sul tema particolarmente attuale dei cosiddetti lavoratori esodati e richiamando l’attenzione su quello dell’adeguatezza delle risorse a disposizione per l’età anziana, un problema molto sentito anche a livello europeo e che – ha ribadito il Ministro – non riguarda solo il bilancio pubblico ma tocca ognuno di noi.

L’offerta di lavoro congrua nella riforma del lavoro

 L’articolo 62 del testo della Riforma mercato del lavoro voluta dal Governo Monti, in particolare del Ministro del Lavoro Elsa Fornero, prevede la cosiddetta offerta di lavoro congrua, in altre parole, al comma 1 dell’articolo, allo scopo di responsabilizzare i lavoratori che beneficiano di prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, la decadenza degli stessi dal trattamento qualora rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequentino con regolarità.

L’articolo è piuttosto articolato prevedendo alcuni limiti all’operato del lavoratore che deve sentire il peso dell’assistenza e del sostentamento pubblico.

L’accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e parentale fuori dal rapporto di lavoro

 L’INPS, con la circolare n. 71 del 22 maggio 2012, informa che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi.

La prosecuzione volontaria al Fondo Ipost

 L’Inps, con la circolare n. 72 del 23 maggio 2012 riepiloga le disposizioni che disciplinano la prosecuzione volontaria del Fondo Ipost, dai soggetti interessati alla presentazione della domanda, fino all’importo del contributo e alle modalità di versamento dello stesso. Si ricorda che il Polo specialistico del Fondo di quiescenza Poste è costituito presso la filiale di coordinamento di Roma EUR, e che allo stesso sono assegnate le attività connesse alla gestione del conto assicurativo ed alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche.

L’Inps ricorda che l’istituto della prosecuzione volontaria – esteso all’Istituto Postelegrafonici dal DLgs. 30 aprile 1997, n. 184, con effetto dal 12 luglio 1997 – è regolato dalle stesse norme applicate agli iscritti dell’Assicurazione generale obbligatoria. Si deve fare perciò riferimento alle disposizioni di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate ed integrate dal medesimo decreto n. 184.

Novità dall’Inps sulla procedura per la domanda telematica disoccupazione speciale per l’edilizia

 L’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla domanda telematica disoccupazione speciale per l’edilizia attraverso la circolare n. 73 del 23 maggio 2012.

L’Inps ricorda che dal 1° aprile 2012 la presentazione delle domande di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia avviene attraverso o il WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – o il Contact center multicanale al numero verde 803.164 e, sempre in alternativa, attraverso i Patronati/Intermediari dell’Istituto utilizzando i servizi telematici offerti dagli stessi.

L’Inps decide l’ammontare dei contributi per i lavoratori agricoli 2012

 Il nostro Istituto previdenziale, con le circolari n. 74 e n. 75 del 25 maggio 2012, rende noto l’ammontare dei contributi dovuti per l’anno 2012, rispettivamente, dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, e da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Le due circolari riportano nel dettaglio le aliquote contributive dovute dalle diverse categorie, le modalità di pagamento e le agevolazioni previste per i territori montani e le zone svantaggiate.

In base alla circolare n. 74, l’Inps ha fissato l’aliquota dovuta per il concedente al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 al 18,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%) e per il concessionario a 8,84%.

Dall’Inps comunicazioni sui pagamenti delle pensioni e prestazioni in Emilia Romagna per il sisma 2012

 In seguito all’evento sismico che ha colpito la Regione Emilia Romagna, il nostro Istituto previdenziale informa, con il messaggio n. 8802 del 22 maggio 2012, che a seguito del sisma che ha colpito i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012, l’Istituto assicura la predisposizione di tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per garantire la piena continuità dei pagamenti delle pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità e le altre prestazioni temporanee) a tutti i beneficiari residenti nelle zone interessate.

La modalità di presentazione della domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia con il Contact Center

 Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 73 del 22 maggio 2012, informa che a partire dal 1 aprile 2012 la presentazione delle domande di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi della Legge 6 agosto 1975 n. 427, art.9, della  Legge 23 luglio 1991 n. 223, art.11 commi 2 e 3 e del Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451, art.3, comma 3, avviene attraverso, in alternativa, il WEB, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, il Contact center multicanale, con il numero verde 803.164, o, infine, i Patronati/Intermediari dell’Istituto con i servizi telematici offerti dagli stessi.

Al fine di informare i potenziali beneficiari, l’Inps, prevede un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2012, durante il quale saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle domande.

Indennità di maternità lavoratrici artigiane, commercianti e agricole

 Le lavoratrici autonome artigiane, commercianti e agricole hanno diritto ad una indennità di maternità pari all’80% delle retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite dalla legge di anno in anno. L’indennità di maternità viene pagata direttamente dall’Inps dopo il parto.

La lavoratrice autonoma deve avere precisi requisiti per esercitare il diritto all’indennità di maternità: deve essere iscritta nella rispettiva gestione previdenziale ed essere in regola con il versamento dei contributi. In tal caso ha diritto ad un’indennità di 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi dopo la stessa data per un totale di 5 mesi.

Gravidanza e indennità di maternità lavoratrici autonome

 Le lavoratrici autonome della Gestione artigiani e commercianti e le lavoratrici agricole hanno diritto al congedo di maternità di 5 mesi. Oltre al diritto all’indennità di maternità dell’Inps, calcolata sulla retribuzione giornaliera.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni cui ha diritto il lavoratore, in quanto svolge lo stesso lavoro: ovvero, parità di doveri = parità di diritti. La donna lavoratrice deve poter svolgere anche il suo ruolo di madre e, in quanto tale, ha diritto a condizioni di lavoro che le consentano di adempiere al suo impegno familiare e ad una tutela speciale per sé e per il bambino, in base all’art. 37 della Costituzione italiana in favore delle donne lavoratrici.

L’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari

 L’Inps ricorda che dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, si applicano anche alla Confederazione Svizzera. Infatti, nella circolare n. 70 del 22 maggio 2012 sono descritti in dettaglio i regolamenti in esame e il loro ambito di applicazione e, inoltre, vengono fornite precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi membri dell’Unione Europea, ai Paesi SEE e alla Svizzera.

L’Inps, attraverso la circolare n. 70, intende fornire anche alcune precisazioni in materia di prestazioni orfanili.

Si ritiene utile ricordare che, in base all’articolo 78 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni orfanili dovevano sempre essere attribuite a carico di una sola istituzione, in misura pari alla pensione teorica, senza operare la riduzione in pro-rata.

In arrivo il fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da SLA

 Il Ministero del Lavoro informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118  del 22 maggio 2012 il Decreto Interministeriale dell’11 novembre 2011 concernente la ripartizione al livello regionale delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, per l’anno 2011.

Nel rispetto delle finalità di cui all’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all’art. 1 del decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Ministero del Lavoro, in arrivo il regolamento per il fondo per le vittime dell’amianto

I nuovi regolamenti UE in materia di congedo di maternità e parentale

 In arrivo i nuovi regolamenti comunitari in tema di accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Nell’ambito dei Paesi UE, in seguito all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro sono preclusi quando gli stessi periodi risultino già coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto riguarda, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.

Differimento adempimenti contributivi per ferie collettive

 L’Inps, con il messaggio del 18 maggio 2012 n. 8609, fornisce chiarimenti alle aziende che, a causa della chiusura per ferie collettive, non possono provvedere, entro il termine di scadenza al versamento dei contributi o alla presentazione della denuncia mensile, prevedendo che le stesse  possono chiedere l’autorizzazione ad effettuare gli adempimenti del mese in cui cadono le ferie collettive entro un termine più ampio.

L’Inps osserva che, come per gli anni precedenti, la richiesta di autorizzazione al differimento deve essere presentata entro il 31 Maggio e può riguardare i versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi.

Il diritto alle ferie per gli apprendisti e i detenuti