La contribuzione volontaria dei lavoratori non agricoli

 In base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2010 ed il periodo gennaio-dicembre 2011, calcolata dall’Istat nella misura del 2,70%, sono stati stabiliti gli importi validi per l’anno 2012 per la retribuzione minima settimanale.

Infatti, l’art. 7 , comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.

Novità sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2012

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2012 la retribuzione minima settimanale è pari a € 192,40 e la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’ 1% (art. 3 L. 438/92) è di euro 44.204,00.

L’esclusione degli extracomunitari dall’assegno per il nucleo familiare

 Interessante considerazioni in fatto di Extracomunitari esclusi dall’assegno per il nucleo familiare concesso dai comuni e a questo riguardo si richiama l’attenzione sul parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un messaggio del 16 maggio 2012, n. 8468 riguardante l’assegno  per il nucleo familiare con almeno tre figli concesso dai Comuni (Art. 65 della legge 448/98),che non compete agli extracomunitari.

In merito è opportuni ricordare che la legge 448/98 prevede, con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

Il recupero della contribuzione non versata

 L’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito al raddoppio, messaggio n. 8847/2012, da 5 a 10 della prescrizione avviene per il recupero dei contributi non pagati opera soltanto se la denuncia interviene entro cinque anni dalla scadenza degli stessi .

Infatti, il messaggio sopracitato intende offrire chiarimenti alla circolare n. 31 dello scorso 2 marzo 2012 visto che sono pervenute da diverse Sedi richieste di chiarimenti alla circolare avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, in specie con riferimento alle modalità di computo del termine prescrizionale e ai requisiti del successivo atto interruttivo della prescrizione inviato dall’Istituto al datore di lavoro.

Nuovi orari sportelli INPS

 Nonostante il processo di dematerializzazione delle pratiche, le code agli uffici INPS non sono calate, anzi. Per tale motivo, l’Istituto, entro il prossimo 1 settembre, modificherà l’orario di apertura al pubblico degli sportelli, passando alle 28 ore minime settimanali, di cui 20 in apertura antimeridiana – dal lunedì al venerdì – e 8 pomeridiana. Una decisione giunta al termine del processo evolutivo dell’assetto organizzativo 2011, comunicata con la circolare 66/2012.

Anche nel nuovo assetto organizzativo, rende noto l’Inps, rimarrà centrale il ruolo delle agenzie nella gestione della relazione con gli utenti, con attribuzione dell’esclusiva responsabilità, a tali strutture, del presidio del front office fisico. Tuttavia, precisa l’Istituto, gli interventi di ristrutturazione non sarebbero sufficienti senza adeguamenti delle fasce orarie di apertura al pubblico, a dare soluzione definitiva alle criticità evidenziate nelle ultime indagini di customer satisfaction.

Chiarimenti Inps in di prescrizione dei contributi previdenziali

 Il nostro maggiore Istituto previdenziale, con il messaggio n. 8447 del 16 maggio  2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai termini prescrizioni dei contributi previdenziali ed assistenziali, disciplinati dalla circolare n. 31 del marzo 2012.

L’Inps, ricorda che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale. A titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014. In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).

Chiarimenti sul trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici

 L’Inps, con messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012, fornisce indicazioni operative in merito al personale dipendente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI), nonché in relazione all’età di collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN.

Con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Rettifiche Inps sulle certificazioni fiscali relative alle prestazioni di sostegno al reddito

 L’Inps, con messaggio n. 8302 dello scorso 14 maggio 2012, informa che risulta disponibile la nuova applicazione Rettifica CUD. Infatti, con questa nuova funzionalità è possibile visualizzare i dati CUD al fine di consentire la ricerca e la visualizzazione dei dati di un qualsiasi soggetto per il quale è presente una certificazione fiscale. L’accesso è consentito a qualsiasi sede; i parametri di ricerca del soggetto possono essere alternativamente un codice fiscale e i dati anagrafici completi.

Le certificazioni possono riguardare il modello CUD per i redditi corrisposti agli assicurati sostitutivi o assimilati a redditi di lavoro dipendente, il modello CUD per i redditi TFR esattoriali, il modello CUD per i redditi corrisposti agli eredi di assicurati e, infine, la dichiarazione per i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi e ai parasubordinati professionisti.

Le domande disoccupazione lavoratori sospesi

 Dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per gli apprendisti sospesi deve avvenire esclusivamente in via telematica. Nella circolare n. 68 del 14 maggio 2012 vengono fornite le istruzioni per la presentazione delle domande da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali aziende, consulenti ed enti bilaterali.

La procedura attualmente in uso, “Elenchi Lavoratori Sospesi”, consente, previa identificazione con codice fiscale e PIN attraverso il percorso istituzionale “Servizi on line”-“Per tipologia di utente”, l’acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali Aziende, consulenti ed Enti bilaterali.

L’acconto IMU 2012 e dichiarazione Unico 2013 dell’Inps

 L’Inps, con il messaggio del 4 maggio 2012 n. 7629, pone in evidenza alcune adempimenti da svolgere ai fini degli adempimenti di natura fiscale (acconto IMU e dichiarazione UNICO 2013) relativi agli immobili dell’Istituto. In effetti, a questo riguardo la Soc. IGEI, per procedere ad una attenta e urgente verifica dei dati presenti negli archivi centrali con le reali consistenze a livello locale, ha trasmesso alle sedi regionali le stampe analitiche delle risultanze immobiliari alla data del 20/12/2011.

In particolare, in materia di IMU che sostituisce dal 2012 l’ICI , l’Inps invita le Sedi regionali a verificare la destinazione d’uso dell’immobile (strumentale/da reddito), la rendita e la categoria catastale. A questo riguardo, il nostro Istituto previdenziale vede l’opportunità di effettuare una visura catastale annuale al fine di verificare eventuali variazioni di ufficio fatte dal catasto direttamente o in relazione ai documenti tecnici catastali presentati dall’Istituto.

Il nuovo servizio di informazione e consulenza dell’Inps

 Il nostro Istituto previdenziale si è dato alcune nuove disposizioni nell’ambito dell’evoluzione del nuovo assetto organizzativo e funzionale del servizio di informazione e consulenza dell’Istituto. Infatti, l’orario di apertura al pubblico della sportelleria delle Agenzie interne e complesse è fissato in un numero minimo di 28 ore settimanali, articolato in un’apertura antimeridiana per i cittadini e le imprese tutti i giorni dal lunedì al venerdì per almeno 20 ore settimanali e in una pomeridiana, riservata ai servizi di consulenza su appuntamento ed agli intermediari legalmente riconosciuti, dal lunedì al giovedì per almeno 8 ore settimanali.

Per le Agenzie territoriali, in ragione della minore disponibilità di risorse, particolarmente significativa in alcuni periodi dell’anno, l’orario minimo di apertura al pubblico degli sportelli è ridotto a 20 ore settimanali, limitate all’apertura antimeridiana, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Il Gruppo Creval aderisce al sistema dei Buoni lavoro

 L’Inps informa la sua utenza che anche le banche del Gruppo Creval aderiscono a questa iniziativa; in effetti, da mercoledì 16 maggio 2012, anche le banche del Gruppo CREVAL cominceranno ad operare nel Servizio Voucher Inps, incrementando il canale di distribuzione previsto dalla convenzione tra Inps e l’Istituto centrale delle Banche Popolari (ICBPI) e consentendo così una migliore reperibilità dello strumento dei buoni lavoro.

In base alle informazioni diffuse dal nostro Istituto previdenziale, con il sistema dei buoni, o voucher, il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei ‘buoni’, il cui valore nominale è pari a 10 euro ed è, inoltre, disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.

Precisazioni del Garante della Privacy sulla comunicazione Inps dei lavoratori

 Interessante precisazione del Garante della Privacy in merito al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2004, contenente le indicazioni per l’attuazione della legge  sui benefici previdenziali in favore  dei lavoratori esposti all’amianto ,tra l’altro, all’art.3 ,comma 5,prevede che nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è  rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.

Infatti, il Garante, con Provvedimento 21 marzo 2012 n. 115, cui si era rivolto l’Inps  a seguito della richiesta di una DPL di ricevere comunicazione di dati  dal predetto Istituto per la ricostruzione del curriculum professionale di  alcuni lavoratori   richiedenti i    richiamati benefici per gli esposti all’amianto.

Secondo il Ministero le finalità istituzionali che giustificherebbero la menzionata comunicazione risiederebbero nell’attività di indagine prevista dal menzionato art. 3 ed affidata alle Direzioni provinciali del lavoro, volta a consentire la ricostruzione del curriculum lavorativo dei lavoratori esposti all’amianto nei casi in cui il datore di lavoro, cessato o fallito, sia irreperibile (cfr. nota 29 dicembre 2011, prot. 34667).

Per l’amianto la salvaguardia del diritto alla pensione

 L’Inps, attraverso la sua circolare n. 61 del 7 maggio 2012, informa che per effetto di quanto previsto dalla legge 14/2012, la salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con il riconoscimento del beneficio previsto in caso di lavoro svolto con esposizione all’amianto è applicata alle pensioni  liquidate con provvedimenti adottati dal primo aprile 2009 al 28 febbraio 2012.

Tale previsione normativa è riferita sia alle prestazioni pensionistiche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, sia alle pensioni sospese o revocate a seguito di annullamento da parte dell’Inail della certificazione di esposizione all’amianto.

La disposizione in esame prevede, tra l’altro, la non corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla data di entrata in vigore della disposizione stessa. In questo modo, secondo quanto riportato dalla circolare dell’istituto previdenziale, deriva che per le pensioni sospeseo revocate, in sede di ripristino del pagamento delle stesse,  devono essere corrisposti i soli  importi arretrati maturati dal 1° marzo 2012.

Il fondo di solidarietà per i lavoratori delle imprese assicuratrici

 Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012, intende fornite le prime istruzioni per la liquidazione dell’assegno straordinario per  il sostegno al reddito da corrispondere al personale delle imprese assicuratrici. il Fondo, che ha lo scopo di attuare in via straordinaria interventi nei confronti  dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di settore coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di  riorganizzazione aziendale, provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito in favore dei lavoratori in condizione di maturare i requisiti minimi per la pensione entro un massimo di cinque anni.