L’iscritto alla gestione separata e il diritto di rivalsa

 L’Inps ha deciso di intervenire fornendo i necessari chiarimenti in merito all’addebito in fattura a titolo di rivalsa dei contributi dovuti alla gestione separata dai soggetti che producono redditi di lavoro autonomo: a questo riguardo la rivalsa costituisce oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista.

Infatti, il nostro Istituto previdenziale, con il messaggio n. 7751/2012, attraverso la Direzione Centrale ha precisato che la rivalsa per i contributi dovuti alla Gestione separata dell’Inps è contenuta all’articolo 1, comma 212 della Legge 23.12.1996 n. 662. In effetti, in base al contenuto della disposizione Ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.

La consegna delle domande sugli sgravi contributivi per la contrattazione di II livello

 L’Inps, con messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012, informa che, in riferimento alla richiesta di sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferita al 2010, è possibile inoltrare all’Istituto previdenziale direttamente dalle aziende, o per il tramite degli intermediari autorizzati, esclusivamente per via telematica, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

In effetti, con il messaggio n. 7597, l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto, in cui sono stati indicati giorno e ora a partire dai quali sarà possibile effettuare la trasmissione telematica delle istanze.

In base alla procedura entro i 60 giorni successivi al termine fissato per l’invio delle richieste, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone immediata comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.

Indennità maternità lavoratrici autonome 2012

 L’Inps ha aggiornato gli importi delle indennità delle lavoratrici autonome per il 2012. I nuovi importi riguardano le coltivatrici dirette, le colone mezzadre e le imprenditrici agricole professionali, che nell’ipotesi di maternità o congedo parentale percepiranno l’indennità di 39,58 euro a giornata. Per le artigiane e le commercianti, invece, l’indennità è stata portata a quota 45,70 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2012 per la qualifica di impiegata del commercio.

L’indennità di malattia è calcolata applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’evento. Per le malattie che sono iniziate nel 2012, l’indennità è calcolata su 263,42 euro (euro 96.149 diviso per 365) e corrisponde, per ogni giornata, a 10,54 euro (4%) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mesi; 21,07 euro (8%) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mesi.

Lo sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello

 L’Inps, con il suo messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012, informa che dalle ore 15 del giorno 7 maggio 2012 alle ore 23 del 3 giugno 2012 potranno essere trasmesse via internet – sia singolarmente sia tramite i flussi XML – le domande utili a richiedere lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2010.

L’applicazione è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione “Servizi online” del portale Inps. In base al contenuto del messaggio, i soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura sono indicati nel paragrafo 9 della circolare 51 del 30 marzo 2012.

Non solo, il nostro Istituto previdenziale ha anche precisato che il beneficio segue una logica di “cassa” con la conseguenza che potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento ad importi – collegati alla contrattazione di secondo livello – corrisposti nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010, nei casi in cui si debba fare riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2010, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali.

I contributi Inps 2012 dei pescatori autonomi

 L’Inps, nella circolare n. 60 del 3 maggio 2012, informa che il contributo mensile dovuto dai pescatori autonomi è commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, ed è soggetto ad adeguamento annuale. Il nostro Istituto previdenziale, nella predetta circolare, riporta la retribuzione convenzionale e l’aliquota contributiva in base alle quali calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012, e ulteriori informazioni sullo sgravio contributivo previsto per l’anno in corso e sulle modalità di versamento dei contributi.

Infatti, per l’Inps i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all’Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Proroga esistenza in vita per le pensioni estere

 L’Inps ha deciso di prorogare i termini per la comunicazione all’Istituto l’esistenza in vita dei singoli pensionati. In effetti, dalle prime indicazioni, ovvero dal passaggio di consegne per il pagamento delle pensioni all’estero alla Citibank, che subentra dal prossimo febbraio all’Icbpi, viene nuovamente richiesto questo attestato che dovrà essere restituito entro, non più il 2 aprile 2012, il prossimo 2 giugno 2012.

In effetti, dopo i diversi disagi createsi per migliaia di pensionati all’estero con l’ultima campagna gestita l’intermediazione della Western Union, l’Inps ha deciso di cambiare rotta e puntare su una nuova intermediazione.

Non solo, oltre la puntualità e la chiarezza nelle comunicazioni dell’Inps e della Citibank, è necessario fare maggiore attenzione nella semplificazione dei moduli e delle procedure, con la possibilità di avvalersi per la certificazione del documento delle autorità e dei soggetti pubblici dei luoghi di residenza, senza essere obbligati a costose, defatiganti e incerte trasferte verso consolati e ambasciate.

Le retribuzioni di riferimento per l’anno 2012

 L’Inps, attraverso la sua circolare n. 59 dello scorso 27 aprile 2012, ha deciso di mettere in evidenza i nuovi importi giornalieri in base ai quali devono essere determinate le prestazioni economiche per le indennità di malattia, maternità/paternità, tubercolosi e altre prestazioni, per i periodi di paga compresi nell’anno 2012.

Nella circolare, inoltre, sono resi noti gli importi e i limiti di reddito 2012 per gli assegni di maternità concessi dai Comuni e per gli assegni di maternità dello Stato concessi dall’Inps.

In effetti, ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2012, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Il controllo fiscale in caso di infortunio

 La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15773/2002, è stata presa a riferimento in materia di infortuni sul lavoro in merito all’obbligo di reperibilità dove si ribadisce che il lavoratore è comunque sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro.

In effetti, in caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è competenza  di tale Istituto assicuratore  attivare il medico legale INAIL per la visita fiscale.

In particolare, la stessa Corte di Cassazione, con la sopracitata sentenza, ha determinato da tempo  l’INPS  ad attivare un servizio a domanda,  per  eseguire visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.

Il datore di lavoro può rivolgersi, quindi, all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e  sino  a guarigione clinica. Pertanto appare  evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro.

L’indennità una tantum per i Co.co.co

 L’Inps, con il messaggio n. 6762 dello scorso 19 aprile 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’indennità una tantum riservata ai co.co.co..
Ricordiamo che, in base al testo del messaggio, l’Inps pone in evidenza che i diversi rapporti di collaborazione per i quali è prevista la prestazione una tantum.

Infatti, per gli effetti legislativi, la prestazione è limitata ai “collaboratori coordinati e continuativi” così come si prevede all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

Per questa ragione, i beneficiari sono i lavoratori che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto come regolamentato dalla citata disposizione e sono quindi esclusi tutti i lavoratori che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell’ambito di applicazione del citato articolo 61, comma 1, così come i mini co.co.co e i lavoratori autonomi occasionali.

Stop ai pagamenti INPS con assegni

 Dal 1 maggio 2012 scatta il divieto di pagamenti delle prestazioni INPS con contanti o con assegni. In altri termini, tutti i pagamenti che verranno effettuati su modalità non stabilite attraverso specifici canali di riscossione (dagli F24 ai MAV) potranno essere essere realizzati solamente attraverso bonifico bancario o postale, oppure utilizzando il bollettino postale relativo al conto riscossioni varie.

Rimane pertanto completamente esclusa la possibilità di poter versare somme in contanti per qualsiasi importo e a qualsiasi titolo dovute. La novità – spiegata nel messaggio n. 7073 da parte dell’Inps – era contenuta nell’articolo 16, comma 7, del d.l. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012.

L’anticipazione oneri indennità di mobilità

 L’Inps, con messaggio n. 7215 del 27 aprile 2012, informa che la somma dovuta a titolo di anticipazione sugli oneri per l’indennità di mobilità dai datori di lavoro che attivino la procedura di mobilità – pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti – deve essere versata tramite il modello F24, utilizzando la causale ACIM (Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità) nel campo contributo della sezione Inps.

Questa modalità di pagamento sostituisce quindi quello tradizionale con bollettino di conto corrente postale precompilato dalla sede Inps competente. Restano invece invariate le modalità di versamento delle rate del contributo a carico delle aziende per il finanziamento dell’indennità di mobilità, secondo quanto previsto dal documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili.

Istruzioni Inps per il pagamento in contanti o assegno

 Il nostro istituto previdenziale ha offerto alcune delucidazioni in merito al pagamento dei propri servizi da parte della sua utenza; in effetti, così come riporta il Messaggio del 24 aprile n. 7073, l’Inps intende chiarire alcuni punti contenuti nell’articolo 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, relativo al divieto di pagamenti all’Istituto in contanti o con assegni.

Si ricorda che l’articolo in evidenza precisa che a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La somma aggiuntiva per gli iscritti Inpdap e Inps

 La somma aggiuntiva è una quota, per l’appunto aggiuntiva, che i pensionati possono percepire una sola volta all’anno se potranno dismostrare alcuni requisiti. Infatti, l’articolo 5 del decreto legge 81 del 2 luglio 2007, convertito con legge n. 127 del 3 agosto 2007, ha previsto un sostegno per i titolari di pensioni basse, una somma aggiuntiva che i pensionati Inpdap riceveranno una volta l’anno insieme alla pensione: questa somma non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Chiarimenti Inps per i dirigenti medici e veterinari

 L’Inps chiarisce il ruolo del personale medico ex Inpdap ora iscritti all’Inps. Infatti, in base alle indicazioni dell’Istituto previdenziale, il personale medico con rapporto di lavoro subordinato esclusivo presso le aziende sanitarie può svolgere attività libero professionale all’interno della stessa azienda, nell’ambito delle strutture appositamente individuate.

Con la circolare n. 57 del 20 aprile 2012, viene richiamata l’attenzione sul regime contributivo e sui corretti adempimenti contributivi da parte delle strutture sanitarie iscritte alla ex Gestione Inpdap – destinatarie della circolare -, in relazione agli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale medico e veterinario con iscrizione alla ex Cassa Pensioni Sanitari, nonché al Fondo di previdenza generale, gestito dall’ENPAM.