Chiarimenti Inps sulle pensioni ai lavoratori dello spettacolo

 Il nostro maggiore istituto previdenziale attraverso la circolare n. 36 del 14 marzo 2012 ha deciso di chiarire l’importante materia anche per via della liquidazione dell’Enpals. Le nuove disposizioni del governo Monti ha deciso di in materia previdenziale apportate dalla legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, con riferimento ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti.

Dal momento che per i lavoratori iscritti a tali fondi non esiste distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrate con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro. La nuova disciplina pensionistica viene illustrata in dettaglio per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi necessari per poter accedere alle prestazioni introdotte dalla riforma (pensione di vecchiaia e pensione anticipata) in sostituzione di quelle previgenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La ricongiunzione previdenziale dei liberi professionisti

 L’Inps attraverso la circolare n. 54 dello scorso 16 marzo 2012 ha intenso dare chiarimenti in merito alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2012.

Nella circolare n. 54 l’Istituto previdenziale fornisce le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2011, aggiornati in base al tasso di variazione  medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2010, come previsto dal comma 3 dell’art. 2 della legge n.45/90.

Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sui requisiti per l’indennità di disoccupazione

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha offerto un chiarimento ad opera della Direzione Generale per l’attività Ispettiva in merito all’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004 sulla maturazione requisiti contributivi per il diritto all’indennità di disoccupazione.

La richiesta perviene dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha presentato istanza di interpello. In particolare, l’Ordine  a questa Direzione generale per avere precisazioni in merito ai requisiti di natura chiede se, ai fini del rispetto del requisito contributivo richiesto per l’erogazione della suddetta indennità, possa considerarsi “periodo neutro” quello fruito dal figlio convivente per prestare assistenza al genitore affetto da grave disabilità.

Le nuove disposizioni Inps per i trattamenti pensionistici e di fine rapporto

 L’Inps, con la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, intende dare nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.

In particolare, in materi di equo indennizzo e pensioni privilegiate, l’articolo 6 abroga gli istituti dell’accertamento della dipendenza  dell’infermità  da  causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).

Chiarimenti dell’Inps in materia di trattamenti pensionistici

 L’Inps ricorda che dal 1° gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata introdotte dal decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011.

Così come pone in evidenza lo stesso Istituto previdenziale le nuove prestazioni spettano alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione separata, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere sempre dal 1° gennaio 2012.

A questo proposito con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, oltre ad illustrare i requisiti anagrafici e contributivi in base ai quali sono conseguite le predette prestazioni pensionistiche, l’Inps intende descrivere nel dettaglio tutte le disposizioni in materia, dall’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 all’opzione per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo, fino alle disposizioni particolari previste per alcune categorie di lavoratori.

Precisazioni dell’Inps sulle visite mediche domiciliari

 L’Inps, con il messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012, intende fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità di richiesta e di effettuazione delle visite di controllo domiciliari a cura dello stesso Istituto previdenziale. Infatti, in materia di orario di reperibilità dei lavoratori del settore pubblico in malattia, viene precisato che, allo stato attuale, il servizio fornito non potrà coprire l’intero orario previsto dalle norme attualmente in vigore per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00), essendo possibile effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).

Riguardo le richieste da parte dei datori di lavoro, si ricorda che con il nuovo sistema di richiesta online le stesse possono essere inoltrate nell’arco delle 24 ore, con la precisazione che saranno espletate per la fascia antimeridiana quelle pervenute entro le ore 9.00 e per la fascia pomeridiana quelle pervenute entro le ore 12.00. Infine, viene richiamata l’attenzione dei lavoratori e dei medici certificatori affinché sia garantita la massima diligenza nell’indicazione di tutti gli elementi utili alla reperibilità.

Congedi parentali anche per gli iscritti alla gestione separata

 L’INPS, con messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla previsione contenuta nell’art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, relativamente al trattamento economico per congedo parentale indennità giornaliera di malattia dei professionisti e di tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995).

In effetti, la norma contenuta all’articolo 23 prevede a decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le verifiche della 104/92

 In merito alle modifiche introdotte alla disciplina  in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità ricordiamo che, sempre in base al decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, le istanza pervenute prima di tale data e ancora in fase di istruttoria  dovranno essere riesaminate, tenendo conto delle novità introdotte.

In particolare, per quanto concerne il congedo straordinario o di permessi ex lege 104/92, si dovranno riesaminare le domande pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi ex lege 104/92 (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Lavori faticosi e pesanti: le nuove indicazioni INPS

 Con il messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, l’INPS fornisce ulteriori informazioni in merito al trattamento delle domande per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e psanti, presentate entro la data prestabilita da coloro che perfezionano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012, sulla base delle modifiche precedentemente introdotte dall’articolo 24 della legge 214/2011.

La domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni separate e speciali riservate ai lavoratori autonomi. In questa ultima ipotesi, tuttavia, la riduzione del requisito anagrafico delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge 24/2007 per i lavoratori autonomi.

In arrivo da Fondimpresa incentivi per formazione sulla sicurezza sul lavoro

 Fondimpresa, associazione costituita da Confindustria e sindacato,  finanzia la realizzazione di azioni formative a vantaggio dei lavoratori delle imprese aderenti finalizzata alla realizzazione di piani formativi volti a migliorare le competenze sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle tematiche ambientali.

In particolare, nel campo della salute e sicurezza gli interventi formativi sono finalizzati all’incremento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in una logica di sistema, e al miglioramento dei livelli di prevenzione e protezione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il finanziamento viene effettuato, attraverso le risorse trasferite al Fondo dall’INPS, ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, nonché dell’articolo 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di Fondimpresa.

Il congedo straordinario in situazioni di assistenza a disabili in situazione di gravità

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il Testo del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Il decreto legislativo è entrato in vigore l’11 agosto 2011.

Il decreto apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare l’art. 4 interviene sull’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 eliminando la condizione che imponeva la fruizione dei permessi  “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità”. Inoltre il medesimo art. 4, sostituendo il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ridefinisce la platea dei beneficiari e prevede un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai nuovi orientamenti assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario.

Chiarimenti sulla risoluzione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione

 L’Inps con la circolare n. 33 dell’8 marzo 2012 fornisce  nuove indicazioni in merito all’applicazione dei contenuti del Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in caso di permanente inidoneità psicofisica, con particolare riguardo alla procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico.

Il regolamento distingue tra inidoneità psicofisica permanente assoluta, intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e relativa, intesa come stato del dipendente impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento. La procedura di verifica per l’accertamento dell’’inidoneità al servizio può essere attivata ad istanza del dipendente o d’ufficio.

Chiarimenti Inps sulla disciplina congedi e permessi per l’assistenza a disabili

 L’Inps, con la circolare n. 32 dello scorso 6 marzo 2012, ha chiarito l’importante disciplina sui congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.

Ricordiamo che il decreto legislativo 119 del 18 luglio 2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011, ha apportato modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale. Il nostro Istituto previdenziale, allo scopo di chiarire le modifiche introdotte, precisa che alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità, per un periodo massimo di tre anni, anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, e nella ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione del congedo straordinario.

Aggiornati gli importi per le prestazioni sociali concesse dai Comuni

 L’Inps con la circolare n. 29 dello scorso primo marzo 2012 informa dei nuovi importi delle prestazioni sociali concesse dai Comuni ed i relativi requisiti economici, rivalutati in base all’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In base alle comunicazioni contenute nella predetta circolare si apprende che l’assegno per il nucleo familiare è pari, nella misura intera, a 135,43 euro. Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 24.377,39 euro.

L’Inps ricorda che, per l’assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2011, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2011.