Il computo dell’anzianità aziendale per cigs e mobilità

 L’Inps, con la circolare n. 30 del 2 marzo 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito al computo dell’anzianità aziendale, in caso di successione di appalti, ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, anche in deroga.

Diciamo che l’anzianità aziendale diventa un elemento fondamentale per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito di CIGS e di mobilità previsto dall’art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, Infatti, si è previsto quale requisito soggettivo un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda e l’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l’indennità di mobilità, ha posto quale requisito soggettivo un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.

La prescrizione dei contributi previdenziali, informativa Inps

 L’Inps, attraverso la circolare n. 31 del 2 marzo 2011, fornisce alcune istruzioni specifiche alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. In effetti, dall’entrata in vigore della legge 335/1995, che ha disciplinato (articolo 3, commi 9 e 10) anche il nuovo regime di prescrizione della contribuzione, si è determinato un lungo contrasto giurisprudenziale che ha richiesto, anche da parte dell’Inps, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia.

Ricordiamo il quadro normativo di riferimento in vigore visto che con l’articolo 3, commi 9 e 10 della legge in trattazione, in tema di prescrizione, si è delineato un nuovo scenario.

Scade il termine per l’indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che il prossimo 31 marzo scade il termine per presentare le domande per l’indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale.

La notizia arriva dalla Direzione Generale per le Politiche Previdenziali che comunica alle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale che il 31 marzo 2012 è il  termine ultimo per trasmettere  i dati necessari per beneficiarie del contributo erariale per l’anno di competenza 2011, come previsto dell’art. 1, comma 273, della legge n. 266/2005.

Nuovo servizio Inps sul trattamento di richiamo alle armi

 Con la circolare n. 27 dello scorso 27 febbraio 2012, l’Inps ha deciso di modificare il trattamento per il richiamo alle armi imponendo la presentazione telematica delle domande di liquidazione.

In effetti, questa nuova modalità entrerà in vigore in via esclusiva dal 1° aprile 2012 e prevede l’utilizzo di uno dei seguenti canali, ossia web, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN di autenticazione di tipo Dispositivo attraverso il portale dell’istituto, Contact Center, attraverso il numero verde 803164, e i Patronati, per mezzo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

I buoni lavoro si acquistano anche negli uffici postali

 Finalmente è stato sottoscritto l’accordo tra l’Inps e Poste Italiane per vendere i buoni lavoro, ossia i cosiddetti voucher,  anche in tutti i 14mila uffici postali nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e in carnet da 25 pezzi. I buoni lavoro, in base all’intesa, possono essere acquistati dal committente e/ datore di lavoro in contanti o tramite Postamat presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società con un limite giornaliero di acquisto di 5000 euro lordi.

Per ogni voucher acquistato è previsto il versamento all’ufficio postale della commissione di 2,50 euro per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).

Il nuovo sistema di pagamento delle prestazioni Inps

 Il nostro Istituto previdenziale ci comunica che a partire dal 7 marzo 2012, per i pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato di importo superiore a mille euro netti, le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente strumenti di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale.

Questa nuova forma di pagamento si applica anche alle prestazioni a sostegno del reddito anche da elementi peculiari come la temporaneità della durata e l’imprevedibilità dell’evento da cui si genera la prestazione. L’Inps, attraverso il messaggio n. 3204 del 23 febbraio 2012, informa che è stato raggiunto un accordo operativo con Poste Italiane, che si è impegnata a dar corso ai pagamenti concomitanti con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Le domande per il pensionamento in materia di lavori usuranti

 Ci avviciniamo al mese di marzo ed è opportuno ricordare che le domande per il pensionamento lavori usuranti relativi all’anno 2012 dovranno essere presentate entro il prossimo mese. In effetti, approfittiamo per ricordare che i lavoratori interessati per il 2012 al pensionamento anticipato, in quanto  impegnati in attività lavorative  usuranti, che occorre presentare la domanda al piu presto e comunue non oltre il primo marzo qualora i requisiti siano maturati a decorrere dal 10 gennaio 2012 ed entro il corrente anno.

Gli incentivi all’occupazione, nuovi chiarimenti Inps

 L’Inps, con il messaggio n. 2891 del 17 febbraio 2012, intende dare ulteriori chiarimenti alle aziende ammesse agli incentivi all’occupazione previsti dalla Legge n. 191/2009 – anno 2010. Infatti, il nostro maggiore istituto previdenziale comunica che si è conclusa l’istruttoria delle istanze pervenute e la verifica della sufficienza delle risorse stanziate, per la partecipazione delle aziende ammesse ai benefici per l’anno 2010 relativamente agli incentivi all’occupazione previsti, in via sperimentale, dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151.

Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito istituzionale dell’Inps mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”,  che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo.

Protocollo d’intesa con i consulenti del lavoro per le procedure ispettive

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, in data 15 febbraio 2012, con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, un protocollo d’intesa al fine di semplificare la metodologia di intervento ispettiva in materia di documentazione richiesta, qualora quest’ultima sia già presente in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.

In pratica, diversi documenti non saranno più richiesti dagli ispettori del lavoro durante le visite ispettive comprese le comunicazioni obbligatorie telematiche (ad eccezione dei lavoratori domestici), i prospetti informativi collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999, le denunce Inail ex art. 12 DPR n. 1124/1965, l’attribuzione matricola INPS e le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d’opera occupati in agricoltura.

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, novità dall’Inps

 Il nostro maggiore istituto previdenziale ha fornito ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia così come posti in evidenza nella circolare n. 23 del 16 febbraio 2012. Infatti, la circolare descrive in modo particolareggiato gli ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia da parte dei soggetti autorizzati, dagli intermediari delle aziende private, delle aziende del settore agricolo e delle amministrazioni pubbliche, ai quali è stata estesa la possibilità di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC e il sistema di accesso con PIN, ai lavoratori, i quali possono richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da loro indicato.

Per il cittadino è stato reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS. Il servizio deve essere attivato per i cittadini in possesso di PIN, selezionando la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia o inoltrando richiesta tramite posta certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009.

Chiarimenti sull’indennità di disoccupazione ordinaria ai lavoratori dello spettacolo

 L’Inps, con la circolare n. 22 del 13 febbraio 2012, chiarisce alcuni punti sull’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai lavoratori dello spettacolo. Per prima cosa l’Istituto previdenziale, con la circolare 5 agosto 2011  n. 105, ricorda che sono stati forniti chiarimenti e precisazioni in merito all’esclusione dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria del personale artistico, teatrale e cinematografico, disposta dall’art. 40, n. 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Infatti, l’Inps, alla luce in ordine alle modalità con cui si svolge, in determinati ambiti, l’attività lavorativa da parte di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, ha ritenuto di escludere dal novero del “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del 1935, le categorie di assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro (cod. 014), aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche “assistenti alla regia” (cod. 042), consulenti assistenti musicali (cod. 085) e assistenti coreografi (cod. 091).

Indicazioni dell’Inps in materia di minimali retributivi

 L’Inps attraverso la circolare n.21 del 9 febbraio 2012 ha determinato per l’anno 2012 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Il nostro maggiore istituto previdenziale ha ricordato che i datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex Enpals sono quelli che impiegano i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e, in particolare, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Presentato il secondo Rapporto sulla Coesione Sociale 2011

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Inps e l’Istat presentano il secondo Rapporto sulla Coesione Sociale. Il Rapporto pone in evidenza i diversi strumenti sociali utilizzati e l’incidenza sulla spesa pubblica in Italia, in particolare con la cassa integrazione nel 2010 si registra un aumento del 31,7% delle ore totali autorizzate rispetto all’anno precedente: 913,6 milioni nel 2009 contro 1.197,8 milioni nel 2010.

Infatti, nel primo semestre 2011 invece si registra un decremento pari al 19,6% rispetto al primo semestre del 2010: 631,5 milioni nel primo semestre 2010 contro i 507,7 milioni nell’analogo semestre 2011.Rispetto all’anno 2009, le ore di Cassa integrazione straordinaria (CIGS) autorizzate nel 2010 sono aumentate del 125,3% passando da 215,6 a 485,8 milioni. Nel primo semestre del 2011, si evidenzia invece un decremento delle ore CIGS rispetto allo stesso semestre del 2010: 223 milioni nel primo semestre 2011 contro i 246 milioni del primo semestre 2010 (-9,3%).

Aggiornate le Indennità antitubercolari

 L’Inps informa che in base alla circolare n. 15 dello scorso 3 febbraio 2012 sono state modificate gli importi che sono corrisposte a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2012. Infatti, si ricorda che gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975e art. 2,  co.  2, della legge n. 88/87)  alla  dinamica   del  trattamento  minimo  delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per questo motivo, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2012, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/01/2012, pari rispettivamente all’ 1,6% dal 1°gennaio 2011 (in luogo della misura provvisoria dell’ 1,4% di cui al D.M. del 19 novembre 2010) e al 2,6% dal 1°gennaio 2012 (in via provvisoria), sono rideterminati,  per il 2011 e per il 2012, gli importi indennità relative.