L’Inps informa che in base alla circolare n. 15 dello scorso 3 febbraio 2012 sono state modificate gli importi che sono corrisposte a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2012. Infatti, si ricorda che gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per questo motivo, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2012, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/01/2012, pari rispettivamente all’ 1,6% dal 1°gennaio 2011 (in luogo della misura provvisoria dell’ 1,4% di cui al D.M. del 19 novembre 2010) e al 2,6% dal 1°gennaio 2012 (in via provvisoria), sono rideterminati, per il 2011 e per il 2012, gli importi indennità relative.