La sostituzione dei lavoratori in congedo di maternità e parentale

Per sostituire le lavoratrici o i lavoratori assenti dal lavori in congedo di maternità, di paternità e parentale ai sensi del decreto n. 151/2001 il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo.

Possono accedere a questo beneficio i datori di lavoro di qualsiasi settore e aventi un organico al momento dell’assunzione inferiore a 20 dipendenti e i datori di lavoro privati, aventi forma di impresa, in cui operino lavoratrici autonome quando la sostituzione riguardi le stesse lavoratrici autonome.

La legge prevede, nelle aziende con meno di venti dipendenti, uno sgravio contributivo del 50% qualora si proceda all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

Cassa integrazione in deroga, convenzione Inps e Regione Toscana

L’Inps, con messaggio n. 18805 dello scorso 4 ottobre 2011, informa che è stata sottoscritta una nuova convenzione con la Regione Toscana in materia di in cassa integrazione in deroga con due interessanti novità a riguardo: per prima cosa le domande presentate dalle aziende alla Regione Toscana a partire dal 18 ottobre 2011 saranno autorizzate prevedendo quale unica modalità di erogazione il pagamento diretto, escludendo quindi la possibilità per l’azienda di richiedere il pagamento a conguaglio e, come seconda novità, dalla stessa data le aziende potranno trasmettere all’Inps i modelli SR41 per le domande a pagamento diretto (già autorizzate dalla Regione o di nuova autorizzazione) esclusivamente attraverso il canale telematico.

La frazionabilità del congedo straordinario

 Il congedo straordinario è previsto all’articolo 4 della legge 8 marzo  2000 n. 53 e può essere richiesto dai  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, conseguendo un’indennità economica, per fornire assistenza  ai coniugi, ai genitori, anche adottivi, ai figli anche adottati, ed ai fratelli o sorelle, portatori di handicap  in condizioni di gravità riconosciuta ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92.

Il congedo si può utilizzare per un periodo massimo di 24 mesi, in modo continuativo o frazionato; in realtà, gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera, ma  non è ammesso il frazionamento ad ore.

Maternità e assegno nucleo familiare, ora le domande solo online

 L’Inps ha fatto sapere che dal primo ottobre 2011 si è avviato il nuovo regime di presentazione telematica, in via esclusiva,  delle domande per ottenere le prestazioni di maternità e per l’assegno per il nucleo familiare.

In effetti, con la circolare n. 126 dello scorso 29 settembre 2011 si è stabilito la fine del periodo transitorio per le domande di congedo di maternità e di congedo parentale per lavoratrici/lavoratori dipendenti e le domande di indennità di maternità e di congedo parentale per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali).

Certificato di malattia, il ruolo dei medici non convenzionati

La circolare Inps n. 117 dello scorso 9 settembre 2011 ci permette di richiamare l’attenzione su una questione di estrema importanza fino ad oggi non perfettamente presa in considerazione.

In effetti, il nostro istituto previdenziale di riferimento, a parziale rettifica di quanto già scritto nella precedente circolare n. 21 dello scorso 31 gennaio 2011, ha voluto, per via dell’equiparazione tra i lavoratori privati e quelli del settore pubblico, ribadire che anche per il lavoratore del settore privato ha l’obbligo di esibire, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare, l’idonea certificazione rilasciata dal medico convenzionato al Servizio Sanitario Nazionale.

Inps, ora online le domande per le cure balneotermali

Si è concluso lo scorso 29 settembre 2011 il periodo transitorio per la consegna delle domande per le cure balneoterminali ed entra così in vigore il nuovo sistema che garantirebbe maggiore flessibilità e favorirebbe l’utenza. L’Inps  con la circolare n. 129 del 4 ottobre 2011, comunica ora che, a decorrere dal 29 settembre 2011, essendo concluso il periodo transitorio, le domande di cure balneotermali devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, sulla base delle indicazioni già fornite nella circolare n. 37 del 22 febbraio 2011.

Il nuovo sistema di raccolta e valutazioni delle domande per le cure balneotermali entra così nel vivo e si conclude un percorso iniziato dalla circolare n. 169 del 31 dicembre 2010: l’Inps aveva fornito le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 30 luglio 2010 intitolata come “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini”.

La circolare n. 169 prevedeva che, a decorrere dall’1 gennaio 2011, l’utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

L’Inps recupera le somme indebitamente corrisposte ai lavoratori autonomi

 Il nostro maggiore istituto previdenziale del settore privato ha deciso di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di trattamenti di famiglia su pensioni dei lavoratori autonomi. In effetti, attraverso la circolare n. 124 del 29 settembre 2011, l’Inps comunica a tutti gli interessanti il nuovo procedimento adottato per recuperare le somme corrisposte a titolo di maggiorazione per trattamenti di famiglia su pensioni a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalle informazioni riportate si scopre che il recupero deve essere effettuato sulla base delle medesime disposizioni applicabili agli indebiti  relativi agli assegni al nucleo familiare su pensioni dei lavoratori dipendenti.

In arrivo l’addizionale Inail per il danno biologico

 L’Inps ha fatto sapere che, con il Decreto del 13 giugno 2011 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011, ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico si è determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, dovuti per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, nella misura dell’ 1,15 % del contributo assicurativo dovuto per l’anno 2010.

Allo scopo di chiarire meglio questo importante aspetto il nostro Istituto di riferimento ha anche deciso di emettere la circolare n.  128 del 4 ottobre 2011.

Siccome l’Inps è l’ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.

Inps, bloccate le domande per la disoccupazione agricola

L’Inps ha deciso di bloccare temporaneamente la ricezione delle domande per la disoccupazione agricola in seguito alle procedure di verifica e accertamento allo scopo di evitare eventuali abusi. In effetti, il nostro istituto previdenziale, attraverso il messaggio n. 18713 del 3 ottobre 2011, ha fornito le prime istruzioni per la gestione delle domande di indennità di disoccupazione agricola bloccate poiché il richiedente la prestazione è risultato anche titolare di partita IVA e/o iscritto ad altra Cassa o ad altro Ente previdenziale.

L’Inps precisa che è necessario definire una serie di verifiche per quantificare l’attività lavorativa autonoma esercitata, agricola o non agricola. In sostanza, per diretta ammissione dell’Inps l’istruttoria dovrà chiarire e valutare la prevalenza di lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente sia di quantificare il numero complessivo delle giornate lavorate (in proprio o alle dipendenze, in settore agricolo o extra-agricolo) da detrarre dal parametro di riferimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Inps, le precisazioni del Ministero del lavoro sui regolamenti comunitari

L’Inps, con la circolare n. 127 dello scorso 30 settembre 2011, ha illustrato i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione a due quesiti specifici formulati dall’Inps a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale e, in particolare, sulla totalizzazione.

La circolare in oggetto ha chiarito il cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.

Secondo le disposizioni del Ministero, l’Istituto può continuare a totalizzare i periodi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dalla legge 416/1981, articolo 37.

L’Inps e il recupero della somme indebitamente corrisposte

 L’Inps ha deciso di intraprendere un’azione legale-amministrativa per recuperare le somme indebitamente corrisposte a a titolo di trattamenti di famiglia su pensioni dei lavoratori autonomi. In effetti, con la circolare n. 124 del 29 settembre 2011, comunica il recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazione per trattamenti di famiglia su pensioni a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi deve essere effettuato sulla base delle medesime disposizioni applicabili agli indebiti  relativi agli assegni al nucleo familiare su pensioni dei lavoratori dipendenti.

Inps, chiarimenti sull’indennità economica di malattia

L’Inps, attraverso la circolare n. 122 dello scorso 28 settembre 2011, ha reso noto alcuni chiarimenti sull’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica di malattia così come prevede . In sostanza, l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008,n. 133, come modificato dall’art. 18, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111).

Inps, il parto prematuro e il ricovero del figlio rinvia il congedo

 L’Inps ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n 116 del 4 aprile 2011 e con messaggio n. 14448/2011 ha fornito alcuni chiarimenti in merito. Per il nostro istituto previdenziale in caso di parto prematuro e di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, la lavoratrice madre può posticipare l’astensione obbligatoria dal lavoro al rientro del bambino in famiglia. Non solo, in base alle considerazioni sulle opportunità, la stessa facoltà è riconosciuta da parte dell’Inps anche al padre qualora si avvalga dell’astensione al posto della madre.

Questa particolarità può succedere, ad esempio, in caso di decesso della madre o per gravi infermità oltre all’eventuale abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre.

Il Fondo di solidarietà per il personale delle imprese assicuratrici

Il Fondo è nato lo scorso 21 gennaio 2011 con il decreto n. 33 quando che istituisce presso l’Inps il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici”, con lo scopo di attuare interventi per il sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore.

Il Fondo è uno strumento importante che deve operare nell’ambito ed in connessione con i processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e ha lo scopo di fornire alle imprese che applicano il contratto collettivo del settore delle assicurazioni uno strumento di supporto che permetta di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.