Finalmente la Corte costituzionale ha deciso, sentenza n. 234 dello scorso 22 luglio 2011, l’illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 7 e 1, della legge 236/1993 estendendo anche ai titolari di assegno di invalidità il diritto di opzione tra il trattamento ordinario di disoccupazione e l’assegno di invalidità, in caso di licenziamento.
La normativa in vigore concede tale facoltà solo in caso di concorso tra il diritto al trattamento di mobilità e quello all’assegno o pensione di invalidità è stata ritenuta, dai giudici della corte, lesiva del principio di uguaglianza dei cittadini.