Il nostro sistema previdenziale permette di ottenere i contributi anche nel periodo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. In effetti, per ottenere l’accredito di contribuzione, ai fini pensionistici, è necessario che il soggetto richiedente possa vantare all’atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nel Fondo di appartenenza.
L’Inps ricorda che, secondo la legge 151/2001, si possono distinguere due casi contemplati dall’articolo 25 e 35.
Nel primo caso, l’articolo 25 della legge 151/2001, si fa riferimento al periodo di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e prevede l’accredito di 5 mesi di contribuzione figurativa senza alcun onere per l’interessato. L’Istituto precisa che per i figli nati prima del 17 gennaio 1972 l’accredito dei contributi è pari a 3 mesi e 8 giorni.