Cassazione, pagamento del TFR dal Fondo di garanzia Inps

 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7585 del 1° aprile 2011, ha ribadito che in caso di mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, del TFR, questo deve essere corrisposto dal Fondo di garanzia Inps anche se non è stato dichiarato il fallimento del datore stesso.

Ricordiamo che il Fondo di garanzia è istituito presso l’istituto nazionale della previdenza sociale, Inps, ed è denominato esattamente come Fondo di garanzia per i trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Ministero del lavoro, il Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011, il Decreto Interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, riguardante il Regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che – nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità – realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

Ricorsi all’Inps: solo canale telematico

 L’Inps, con comunicato del 20 aprile 2011 rende noto che a partire da martedì 26 aprile le domande dei ricorsi amministrativi potranno essere presentate all’Inps esclusivamente attraverso il canale telematico o tramite degli intermediari abilitati, come ad esempio i patronati.

L’Inps porta avanti il processo di telematizzazione dei servizi iniziato da gennaio 2011.

Voucher lavoro: nuovo Bando nel Comune di Cuneo

 E’ stato pubblicato, nel Comune di Cuneo, il nuovo Bando attraverso il quale l’Amministrazione comunale ha avviato la ricerca di personale che, al fine di svolgere prestazioni di lavoro occasionale, potrà essere remunerato con i voucher, ovverosia con i cosiddetti buoni lavoro. Per accedere alla misura i richiedenti in possesso dei requisiti dovranno presentare la domanda entro e non oltre il 2 maggio del 2011, con l’Avviso pubblico ed il relativo modulo di domanda che sono già visionabili e scaricabili dal sito Internet del Comune di Cuneo, www.comune.cuneo.gov.it. Le prestazioni di lavoro pagate con i voucher, lo ricordiamo, offrono la copertura non solo contributiva, ma anche assicurativa ai fini dell’Inail; in particolare, per ogni 20 euro lordi di paga sono 15 gli euro netti che vanno in tasca al lavoratore occasionale.

Mobilità: compatibilità con lavoro autonomo o subordinato

 L’Inps con circolare n. 67 del 14 aprile 2011 ha precisato e riepilogato quando l’indennità di mobilità sia compatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato.

Nel caso in cui il beneficiario di indennità di mobilità venga assunto con un contratto di lavoro subordinato la prestazione, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della stessa legge, viene sospesa mantenendo tuttavia l’iscrizione nella lista.

Si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.

La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità.

L’Inps aggiorna il servizio DURC “sportello unico previdenziale”

L’Inps, con la circolare n. 59 del 28 marzo 2011, ha deciso di illustrare alcune disposizioni contenute nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici – previsto dal D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 riguardanti il Documento unico di regolarità contributiva, ovvero DURC.

In effetti, l’Inps approfitta della circolare per fare anche il punto sulla situazione del Documento unico di regolarità contributiva e chiarisce che, come riporta all’articolo 6 del Regolamento, questo documento è, in sostanza, il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Domanda di disoccupazione e mobilità corredata di ANF

 L’Inps rende noto con circolare n. 66 del 12 aprile 2011 che il servizio di presentazione delle domande di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e di mobilità ordinaria tramite web, è stato implementato con la funzione relativa alla richiesta contemporanea dell’Assegno Nucleo Familiare (c.d Anf), per consentire la liquidazione di detta prestazione accessoria unitamente alle indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e di mobilità ordinaria.

Inps, la nuova certificazione di malattia e i vantaggi per i datori di lavoro

 L’Inps approfitta del documento congiunto tra l’Istituto, il Ministero del Lavoro e la Presidenza del Consiglio dei ministri (circolare n. 4 del 18 marzo 2011) per fare il punto sul nuovo sistema certificativo ponendo in evidenza i diversi vantaggi a disposizione per il datore di lavoro con un nuovo servizio più veloce e mirato al fine di offrire una serie di strumenti per gestire al meglio la propria situazione organizzativa.

L’Inps rammenta che già da oggi mette a disposizione, in tempo reale, ai diversi datori di lavoro, pubblici e privati, le attestazioni di malattia. In effetti, il datore ha la possibilità, utilizzando il nuovo sistema telematico, di accedere al servizio dell’istituto previdenziale attraverso le credenziali rilasciate dall’Istituto previdenziale, come prevista dalla circolare Inps n. 60/2010. Non solo, il datore di lavoro ha anche la possibilità di accedere al servizio per mezzo della sua casella di posta elettronica certificata, circolare Inps n. 119/2010.

Pensione di reversibilità, novità in arrivo

Il nostro Legislatore, per tentare di arginare il fenomeno delle pensioni di reversibilità, ha messo in cantiere diverse modifiche che incidono sull’erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità modificando l’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

I presentatori della nuova proposta di legge mettono in evidenza che a causa di una rilevante differenza di età tra i coniugi, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, il deceduto lascia a beneficio del coniuge superstite un onere non indifferente a carico dell’erario.

In effetti, dal rapporto annuale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 2005 era emerso che alla fine dell’anno le pensioni vigenti erano 18.028.599, di cui 3.631.017 pensioni di reversibilità, per un importo annuo complessivo di 23.488,142 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, l’INPS, sempre secondo la relazione allegata al provvedimento legislativo, aveva registrato un incremento di 17.978 trattamenti indiretti e superstiti, pari ad una spesa di 727,710 milioni di euro.

Inps: cassa integrazione 2011, tiraggio in diminuzione

 Continuano a scendere, anche nel 2011, le ore di cassa integrazione richieste, autorizzate ed effettivamente utilizzate dalle imprese. In accordo con gli ultimissimi dati forniti dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps), infatti, nello scorso mese di gennaio 2011 in Italia sono state utilizzate solamente un terzo circa delle ore di cassa integrazione autorizzate, 20 milioni nello specifico rispetto ad un totale di 60 milioni di ore. A confronto con lo stesso mese del 2010, il calo del tiraggio, ovverosia del consumo complessivo di ore autorizzate di cassa integrazione, è ampio visto che nel gennaio 2010 si era attestato al 42,41% nel rapporto di 34 milioni di ore utilizzate rispetto ad un totale di 80 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate.

Pasticceri: convenzione tra Inps e Api

 L’INPS con circolare n. 64 del 6 aprile 2011 ha reso noto che in data 21 dicembre 2010 è stata firmata la convenzione tra Api ( associazione pasticceri ed affini) e l’Inps stesso.
Tramite questa convenzione l’Inps si assume il servizio di esazione dei contributi associativi che gli iscritti all’A.P.I. verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori tramite modello F24.

La previdenza corre online

Si modificano i rapporti tra gli enti previdenziali e il cittadino aggiungendo nuove opportunità di comunicazione grazie all’avvento di procedure telematiche sempre più sicure, affidabili e diffuse.

I due maggiori istituti previdenziali italiani, Inps e Inpdap, hanno già da tempo avviato sistemi informativi in grado di gestire questo nuovo flusso di lavoro; in particolare, l’Inpdap, l’istituto previdenziale del settore pubblico, dal luglio del 2010, anche se il servizio è ancora in fase sperimentale, ha attivato l’estratto contro contributivo.

Ricordiamo che l’Inpdap dal 31 ottobre dello scorso anno ha esteso anche ai dipendenti di due amministrazioni pubbliche per ogni Regioni. Secondo le dichiarazioni dell’Inpdap, nel corso del  2011 gli iscritti all’istituto potranno fruire del servizio estratto conto on line, fino a raggiungere tutti i pubblici dipendenti.

Convenzione Inps ed Asnali

 L’INPS con circolare n. 65 del 7 aprile 2011 ha reso noto che in data 11 febbraio 2011 è stata siglata una convenzione tra Asnali ( associazione nazionale autonoma liberi imprenditori) ed Inps stesso.
Tramite questa convenzione, l’Inps si assume il servizio di esazione dei contributi associativi che gli iscritti all’ASNALI verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Inps indicherà l’ammontare del contributo associativo con la denominazione dell’associazione.