L’INPS, con messaggio dell’11 febbraio 2011 n. 3605, ha chiarito il comportamento da tenere nei casi di mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all’albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell’impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.
L’INPS con la circolare n. 163 del 1984 aveva sostenuto l’iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei soggetti appena indicati.