In arrivo il referente unico per la persona disabile

Il referente unico per la persona disabile, ecco la vera novità dell’articolo 33 della legge 104/92, modificato dal recente Collegato lavoro di novembre.

Ricordiamo che i lavoratori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Non solo, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa anche in maniera continuativa.

Inps, riesame dei permessi legge 104/92

L’Inps ha fornito diverse precisazioni riguardo alle nuove disposizioni in materia di fruizione dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/92 in base alle indicazioni contenute nella precedente circolare dell’istituto stesso emessa nel 2010, la 155/2010.

La legge 183/2010, in particolare all’articolo 24, ha apportato diverse modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità.

L’Inps, allo scopo di offrire tutte le informazioni utili, ha attivato le sue strutture periferiche per fornire tutti i chiarimenti di carattere operativo-procedurale.

In effetti, l’Inps chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.

DURC, la responsabilità della pubblica amministrazione

A volte può succedere di non possedere tutta la documentazione per completare l’iter richiesto per ottenere il DURC, documento valido per partecipare alle gare indette dall’Amministrazione stessa.

Ad esempio, può succedere, ed è successo, che il DURC disponga dell’attestazione della regolarità contributiva di un ente ma non di un altro.

A questo riguardo ricordiamo che il DURC deve raccogliere le informazioni inerenti alla sua attività fornite dall’Inail e dall’Inps.

In base al decreto 24 ottobre 2007, articolo 8, e secondo le precisazioni contenute nella Circolare del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2008, ai fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.

Inps, chiarimenti per lavoratrici assenti per maternità

L’Inps, con messaggio n. 1382 del 20 gennaio del 2011, ha voluto fornire diversi chiarimenti a proposito dello sgravio contributivo finalizzato alla sostituzione di lavoratrici assenti per maternità.

Ricordiamo che lo sgravio è concesso alle imprese che occupano fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, con contratto a termine, la lavoratrice assente.

In effetti, la norma a cui ci si riferisce è contenuta nell’articolo 4, comma 3, del decreto 151/2001 dove, in particolare, si prevede che le assunzioni in sostituzione possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Per i rapporti di lavoro instaurati in aziende con meno di venti dipendenti, il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta.

Pensioni, gli esclusi dalle nuove regole

Il correttivo alla legge finanziaria del 2010 ha apportato importanti novità per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi per quanto riguarda il diritto a percepire la pensione di anzianità e di vecchiaia dal primo gennaio del 2011.

In particolare, da quest’anno è possibile accedere al pensionamento attraverso un’unica finestra mobile dopo 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, dalla data di maturazione dei requisiti.

I lavoratori iscritti ad un fondo autonomo si vedranno spostare in avanti il diritto a percepire l’assegno di pensione per 18 mesi.

I lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione dopo un anno dalla data in cui sono maturati tutti i requisiti , ovvero tendendo conto età e contribuzione, per richiederla.

Al contrario, i lavoratori autonomi, ovvero quali artigiani o agricoltori, o gli iscritti alla gestione separata Inps e pensioni in totalizzazione avranno al sgradita sorpresa di accedere alla pensione dopo 18 mesi dalla data della maturazione dei requisiti.

Inps, in arrivo il conguaglio fiscale

Con la rata di gennaio l’Inps si appresta a fare il conguaglio sulle prestazioni pensionistiche revocando, se dovute, le detrazioni per carichi familiari per coloro che non hanno presentato l’apposita richiesta.

La pensione, ad eccezione delle prestazioni assistenziali, è soggetta a tassazione e gli istituti previdenziali hanno il compito di agire come sostituti d’imposta e trattenere ogni mese le spettanze.

In effetti, la pensione è equiparata al reddito da lavoro dipendente ed è quindi soggetta allo stesso tipo di tassazione.

A questo proposito, l’Inps o l’Inpdap, effettua sulla pensione una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Sono escluse dal pagamento dell’Irpef le prestazioni assistenziali erogate dall’Inps quali le pensioni sociali, gli assegni sociali e le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Inps, i compensi per partecipazione a collegi

L’Inps ha voluto precisare, attraverso la circolare n. 5 del 13 gennaio 2011, la sua posizione sui redditi percepiti da soggetti derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni.

Il maggiore istituto previdenziale ha precisato che queste persone non sono soggetti a contribuzione alla gestione separata, ma devono essere assoggettati a prelievo contributivo presso la gestione previdenziale di competenza, in quanto concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica.

L’Inps ricorda che, con la circolare n. 201 del 17 ottobre 1996, è stato affermato che i corrispettivi dei liberi professionisti per l’attività prestata  negli organi collegiali di governo della professione ovvero negli organi degli Enti di  previdenza di categoria, in quanto non derivanti  dall’esercizio dell’attività  professionale,  costituiscono   redditi  di   lavoro autonomo di cui all’art.  49, comma 2, lett. a) – modificato dall’attuale articolo 50, comma 1, lettera c-bis) – del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e non redditi  professionali.

Inps, nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa

Il maggiore istituto previdenziale attraverso la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, fornisce nuove disposizioni in fatto di nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le nuove disposizioni emesse dall’Inps recepiscono le indicazioni a suo tempo offerte dall’articolo 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

L’Inps ricorda che l’istituto della rateazione dei crediti concessa dall’Inps è già stata, così come ricorda la circolare n. 168/2010, disciplinata da due prcedenti circolari del 2010, la 106 e la 148.

La rateazione concessa dall’Istituto può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa, ovvero i crediti per i quali l’Istituto deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.

Indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

L’attuale normativa, articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, prevede, in via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nei soli casi di fine lavoro, l’erogazione di una somma in un’unica soluzione pari al 10 percento del reddito percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, iscritti invia esclusiva alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Questi collaborati per ottenere il beneficio devono essere in grado di soddisfare, in via congiunta, alcune determinate condizioni.

Inps, nuovi assegni familiari per lavoratori autonomi per il 2011

L’Inps, attraverso la circolare n.1 del 10 gennaio 2011, comunica che sono stati rivalutati i limiti di reddito per gli assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e per le quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni,  mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Inps, dal 2011 modifiche alla disciplina ISE/ISEE

L’Inps precisa che l’articolo 34 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ha modificato il decreto n. 109/98, già modificato dal D.Lgs. 130/00 e successivamente dalla legge n. 244/07.

In particolare, l’articolo 34 ha riscritto l’articolo 4 del decreto 109/98.

A questo proposito, la legge n. 183/10 introduce una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata, ovvero ISE/ISEE.

In effetti, da quest’anno è possibile presentare la DSU, ovvero dichiarazione sostitutiva unica, all’Inps per via telematica.

Il lavoratore, per avvalersi di tale opportunità, può collegarsi al sito Internet dell’Inps utilizzando il portale ISEE richiamabile dai Servizi On-Line: il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN).

Inps, come calcolare la pensione

L’inps non fornisce più la possibilità di calcolare la pensione direttamente presso il sito dell’Istituto attraverso il servizio online al servizio del cittadino sfruttando il PIN a suo tempo richiesto.

Stando alle motivazioni espresse, il servizio presentava delle grosse anomalie, o meglio secondo l’Inps

il servizio è stato cancellato, poichè forniva informazioni non corrette.
Al fine di evitare inutili disguidi con l’utenza, il servizio non verrà, al momento, ripristinato.

Ora, l’Inps propone un nuovo servizio chiamato Calcolo della Retribuzione Media Pensionabile.

Inpgi, respinte le proposte della gestione separata

I Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno respinto con parere sfavorevole all’approvazione, le due delibere approvate dal Comitato amministratore della Gestione separata del 18 marzo 2010 in merito all’esenzione per i redditi fino a 3000 euro e la restituzione dei contributi a 65 anni per gli iscritti.

Le due proposte approvate dall’organismo di categoria riguardavano l’esenzione dall’obbligo di versare i contributi all’Inpgi 2 per i giornalisti liberi professionisti con o senza partita Iva che, nell’esercizio di attività giornalistica autonoma, percepissero  un reddito annuo  inferiore a  3.000 euro e l’ampliamento dei casi in cui attualmente è possibile la restituzione dei contributi una volta compiuti i 65 anni di età.

Inps, agevolazioni contributive per assunzioni a termine

L’Inps, attraverso il messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, intende chiarire alcune questioni in merito al riconoscimento di agevolazioni contributive per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

Le agevolazioni sono state introdotte dalla Legge del 23 luglio 1991 n. 223 e, ricordiamolo, il provvedimento legislativo ha anche stabilito diversi provvidenza per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

La legge interviene facendo presente che esistono tre diverse fattispecie di contratto di lavoro di tipo agevolato, ovvero il contratto a termine, il contratto che trasforma a tempo indeterminato un rapporto a termine e, infine, il contratto a tempo indeterminato.

In particolare, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e, per questa ragione, le agevolazioni non possono essere superiore a 12 mesi.