L’Inps ha fornito diverse precisazioni riguardo alle nuove disposizioni in materia di fruizione dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/92 in base alle indicazioni contenute nella precedente circolare dell’istituto stesso emessa nel 2010, la 155/2010.
La legge 183/2010, in particolare all’articolo 24, ha apportato diverse modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità.
L’Inps, allo scopo di offrire tutte le informazioni utili, ha attivato le sue strutture periferiche per fornire tutti i chiarimenti di carattere operativo-procedurale.
In effetti, l’Inps chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.