Inps, chiarimenti su incentivi per l’assunzione

Il maggiore istituto previdenziale italiano, l’Inps, con messaggio n. 29897 del 26 novembre del 2010, fornisce alcune indicazioni ai datori di lavoro che intendono assumere lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.

Ovvero, così come disciplinati dai decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 concernenti i criteri e le modalità per la fruizione degli incentivi economici previsti dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, commi 134 e 151.

I decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010, a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Inail, arriva il nuovo servizio elimina code

L’Inail ha deciso di estendere il servizio denominato Agenda Appuntamenti su tutto il territorio nazionale dopo la sperimentazione nelle strutture di Roma.

Grazie a questo servizio gli utenti dell’Istituto potranno prendere appuntamenti diretti per la risoluzione delle loro problematiche attraverso il portale,  allo sporello o ricorrendo al tradizionale servizio telefonico.

Infatti, il servizio Agenda Appuntamenti permette agli utenti, che hanno necessità di avere un contatto diretto con l’Istituto, con una prenotazione realizzabile online – accedendo alla sezione Punto Cliente o all’area Contattaci del portale Inail – o telefonicamente (chiamando il numero gratuito 803.164) o, ancora, allo sportello (fissando direttamente gli appuntamenti tramite gli operatori), possono richiedere i servizi istituzionali dell’ente.

Inps, chiarimenti sulla retribuzione minimale

L’istituto previdenziale, con la circolare n. 150 del 25 novembre del 2010, ha fornito alcuni c chiarimenti in merito alla retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola.

La circolare dell’Inps tenta di chiarire alcuni dubbi riportati nella circolare n. 52 del 6 marzo 2007 riguardo alla retribuzione minimale per l’anno 2007, da applicare anche nel computo dell’indennità di disoccupazione agricola.

L’istituto previdenziale tenta in questo modo di intevenire per cercare di chiarire alcuni aspetti che stanno provocando un aumento del contenzioso, giuridiziario e amministrativo, sulla retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire supporto all’istruttoria dei ricorsi e delle cause in corso.

Voucher: ricerca lavoro occasionale nel Comune di Cuneo

 A Cuneo il Comune ha emanato un avviso pubblico attraverso il quale è  stata avviata la ricerca di personale da inquadrare con l’utilizzo dei buoni lavoro, detti anche voucher, e quindi per prestazioni di lavoro occasionale. I destinatari dell’avviso pubblico sono i giovani, i pensionati, ma anche quei lavoratori che attualmente percepiscono forme di indennità salariali a sostegno del reddito, ovverosia quelli in mobilità, in cassa integrazione, ed i percettori dell’indennità di disoccupazione. Il termine ultimo per la presentazione della domanda, il cui modello si può scaricare direttamente dal sito Internet del Comune di Cuneo, www.comune.cuneo.gov.it, è quello di martedì 7 dicembre 2010. Con i voucher si potranno svolgere per il Comune di Cuneo lavori che spaziano dallo sgombero della neve ai lavori di manutenzione stradale, e passando per prestazioni lavorative legate ad attività culturali, fieristiche e sportive, nonché per effettuare lavori di piccola manutenzione.

Inps, cambio modalità di attribuzione per le agenzie di somministrazione

Il maggiore istituto previdenziale italiano ha messo a punto una nuova procedura per l’attribuzione e gestione delle posizioni contributive per le agenzie di somministrazione.

La decisione Inps arriva con la circolare n. 149 del 24 novembre del 2010 tanto da definire una nuova modalità di compilazione del flusso UniEmens.

Ricordiamo che le imprese, o agenzie, di somministrazione sono abilitate dal Ministero del lavoro e sono inserite in un apposito albo informatico istituito presso il medesimo Dicastero.

Le agenzie di somministrazione si dividono in due settori: generaliste e specialistiche.

Le agenzie di tipo generaliste sono abilitate a tutte le attività attività sia a tempo determinato sia indeterminato. Al contrario, quelle specialistiche sono state abilitate per svolgere delle attività specifiche.

Il cumulo tra prestazioni INAIL e INPS

La legge che disciplina il cumulo delle prestazioni Inps e Inail è attualmente la n. 335 del 1995, oltre alla legge finanziaria del 2001 (legge 388/2000).

In base all’articolo 1 della 335 in presenza della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dell’Inail, le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità sono attribuiti soltanto nella misura che eccede la medesima rendita, ad eccezione dei trattamenti previdenziali in godimento al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge 335/1995), con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Sul trattamento di reversibilità incide la disciplina delle legge 388/2000 che ha escluso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il trattamento pensionistico di reversibilità dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall’Inail in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

La totalizzazione e la libera professione

La manovra finanziaria di luglio, legge 122/2010, ha ridefinito l’impalcatura del sistema previdenziale italiano introducendo, ad esempio, una nuova finestra, definita mobile, che ritarda il diritto a percepire l’assegno pensionistico da 12 a 18 mesi.

In modo particolare, gli iscritti alle diverse forme di gestione separata presente nei diversi ordinamenti previdenziali percepiranno, in modo più sensibile, gli effetti di questo nuovo provvedimento che, di sicuro, non sarà l’ultimo.

Possiamo, a questo riguardo,. Ricordare gli iscritti alla Gestione separata Inps, come i co.co.co, o coloro che si trovano nelle gestioni degli artigiani, commercianti e dei coltivatori diretti.

Non solo, il provvedimento incide anche sulle aspettative dei liberi professionisti che hanno, in precedenza, versato, per un certo intervallo temporale, i propri contributi nelle casse di un qualsiasi istituto previdenziale, Inps o Inpdap,  o nella loro gestione separata e che, ragionevolmente, vogliano avvalersi della totalizzazione per ottenere una pensione unica senza perdere alcun contributo versato.

Indennità di disoccupazione, alcuni casi particolari

L’indennità di disoccupazione è concessa ai lavoratori che perdono il proprio posto di lavoro in modo indipendente dalla propria volontà.

Il Legislatore è, però, intervenuto anche per regolare casi particolari che, seppur presentano dimissioni di tipo volontarie, presentano dei vizi.

Così, in caso lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’Inps ha già, a suo tempo, ribadito il suo orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni di questo tipo così come indicate dalla giurisprudenza.

Inps, la pensione di inabilità

Il nostro sistema previdenziale garantisce la tutela ai lavoratori che sono affetti da minorazioni e da infermità fisica e mentale che determinano una riduzione della loro capacità lavorativa.

Esistono sostanzialmente due istituti ai quali il lavoratore può ricorrere: l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità erogati dall’Inps.

La pensione di inabilità spetta, così come prevede la legge n. 118 del 30 marzo del 1971, ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 ma inferiore ai 65, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico.

Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità, per il 2010 il limite è stato stabilito in 15.154,24.

Inps, il clandestino deve pagare i contributi previdenziali

Tutti sono tenuti a pagare i contributi previdenziali? Di certo la domanda è di estrema importanza e rilevanza. La giurisprudenza è abbastanza concorde su questo punto: le norme previdenziali hanno valore anche per i lavoratori stranieri e clandestini.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010 esprime il suo autorevole parere in merito; infatti, in base a questa sentenza la Suprema corte ribadisce che tutti devono versare i contributi, clandestini o meno.

In particolare, la Corte aveva respinto il ricorso di un imprenditore che non aveva versato all’Inps i contributi dei lavoratori clandestini utilizzati dall’azienda: il datore di lavoro è tenuto, in ogni caso, sempre al versamento dei contributi previdenziali.

Inps, previdenza e assistenza

La Ragioneria Generale dello Stato redige annualmente un rapporto che intende fotografare la situazione attuale e l’evoluzione nel medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario italiano.

Il rapporto per l’anno 2009 vuole porre in evidenza, ad esempio, un’analisi degli effetti distributivi del sistema pensionistico pubblico e dei tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare oltre ad una valutazione degli effetti finanziari della revisione dei coefficienti di trasformazione.

Non solo, il rapporto della Ragioneria cerca di fare una previsione del numero di pensionati che deve essere coerente con quella del numero delle pensioni.

Il lavoro svolto dalla Ragioneria dello Stato è di estrema importanza perché consente di ricavare alcune considerazioni.

Inps, in arrivo l’ente telematico

Inizia la sfida di Antonio Mastrapasqua, presidente Inps, per un istituto previdenziale più moderno e diretto in grado di intervenire in tempo reale alle problematiche di ogni utente e delle organizzazioni sindacali di categoria o di patronato.

Ogni giorno si connettono circa 350.000 cittadini per avere informazioni o inviare domande online sui 400 servizi che l’ente eroga e gestisce a 60 milioni di soggetti fisici e 2 milioni di aziende: un bacino di utenza davvero impressionante che consente di fotografare e individuare il ruolo e l’importanza del più importante ente previdenziale italiano.

L’Inps, da pochi giorni, ha predisposto un nuovo sito Internet con l’obiettivo di fornire maggiori informazioni e servizi erogati online

I nuovi servizi intendono fornire risposte precise a patronati e cittadini con la possibilità di predisporre domande di pensione senza il ricorso di intermediari.

Adozioni internazionali e fruizione dei congedi

Altro quesito interessante che l’associazione nazionale comuni d’Italia, ANCI, ha sottoposto alla Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infatti, l’associazione ha chiesto al Ministero di sapere se nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro del lavoratore e senza il verificarsi dell’ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dal dipendente per adempimenti correlatiti alla procedura adottiva possa comunque essere considerato come congedo di maternità.

In effetti, ricordiamo che il lavoratore per svolgere all’estero gli adempimenti correlati alle procedure adottive può ricorrere al congedo di maternità e questo è specificatamente prevista dall’articolo 26 del decreto n. 151/2001, modificato dall’articolo 2 della legge 244/2007.

Scuola materna privata e il lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro, per iniziativa della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, è intervenuta sull’eventuale applicabilità del lavoro accessorio nell’ambito delle scuole materne e private.

In sostanza, la Direzione ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana delle Scuole Materne in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all’interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.

Secondo il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva la risposta è senza dubbio positiva poichè la legislazione attuale consente di ricorrere a questo particolare tipologia di contratto di lavoro.

In effetti, l’attuale dettato legislativo, articolo 70 del decreto n. 276/2003 modificato dalla Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009), prevede l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro occasionale accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo e, di conseguenza, anche all’interno di scuole materne parificate.