Le nuove decorrenze per la pensione dei liberi professionisti

I lavoratori dipendenti, con il recente correttivo alla manovra finanziaria di luglio, si sono visti allontanare la possibilità di andare in pensione imponendo a tutti i dipendenti di rimanere al lavoro per un altro anno.

La legge n. 122/2010 ha modificato la decorrenza, in modo ancora più pesante dei lavoratori dipendenti, per chi ha una posizione aperta presso la gestione separata dell’Inps: in questo caso si parla di almeno 18 mesi.

In modo analogo lo stesso criterio si applica anche per risulta iscritto alle gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti.

Non solo, anche i liberi professionisti che possono vantare contributi versati nel sistema pubblico, come ad esempio l’Inps o nella gestione separata del relativo istituto, e che vogliono sfruttare la totalizzazione per non perdere nessun contributo versato al fine di ottenere una pensione unica sono coinvolti in questa nuova decorrenza della pensione.

Pensioni 2010, la ricongiunzione e il trasferimento

Il correttivo alla manovra finanziaria ha dettato nuove norme per il ricongiungimento e il trasferimento della propria posizione assicurativa.

Così, come stabilisce la recente manovra finanziaria, dal 1° luglio 2010 si dovrà pagare per procedere alla ricongiunzione presso il fondo lavoratori dipendenti (FPLD) analogamente a quanto previsto per la ricongiunzione presso l’analogo fondo dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Non solo, a decorrere dal 31 luglio 2010 è abrogata la legge 322/58.

Il correttivo alla manovra finanziaria ha, inoltre, modificato l’articolo 2 della legge 29/79 limitatamente ai criteri di determinazione della riserva matematica per tale forma di ricongiunzione (da Inps verso forme di previdenza esclusive o sostitutive).

Si ricorda che per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, si dovrà far riferimento ai coefficienti previsti dalla legge 1338/62 già utilizzati per la costituzione della rendita vitalizia.

Al via una serie di incentivi per le assunzioni

Finalmente è arrivata la fumata bianca. La Corte dei Conti ha infatti dato il suo assenso al decreto interministeriale che prevede aiuti ai datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché dell’indennità di disoccupazione speciale edile.

Il decreto prevede espressamente che l’assunzione deve essere libera, ossia chi assume non lo deve fare per ottemperare a disposizioni di legge o da un obbligo legale, ovvero diritto di precedenza, e nemmeno deve nascere da obblighi contrattuali, accordi sindacali specifici.

Il lavoro e l’Europa, la discriminazione del part-time ciclico

Torniamo sull’argomento sanzionato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea che ha richiamato il nostra Paese a rimuovere la discriminazione sulla disciplina previdenziale adottato dal nostro sistema previdenziale.

La Direttiva CE n. 97/81 mira ad estendere il diritto al lavoro part time come strumento che permetta di realizzare un mercato interno in linea con un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nella Comunità europea. L’obiettivo si realizza attraverso un sistema regolatorio delle forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e quello di tipo stagionale.

La Direttiva intende sollecitare misure che facilitino l’accesso al tempo parziale per uomini e donne che si preparano alla pensione e che vogliono conciliare vita professionale e familiare e approfittare delle possibilità di istruzione e formazione per migliorare le loro competenze e le loro carriere, nell’interesse reciproco di datori di lavoro e lavoratori e secondo modalità che favoriscano lo sviluppo delle imprese.

In base a queste considerazioni devono essere rimosse ogni norma dei singoli Stati che non sono in linea con la Direttiva in oggetto.

Invalidità civile, in arrivo i primi dati sui controlli INPS

Mentre l’Inail ha fatto sapere che il termine per esercitare il diritto alla revisione della rendita Inail, così come stabilito dal decreto n. 1124 del 1965, non è in prescrizione o in decadenza, ma che occorre tenere conto, al fine di valutare una stabilizzazione delle condizione fisiche, del termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, dall’altra parte il ministro del lavoro Maurizio Sacconi ha fornito i primi dati sulle attività di controllo del maggiore istituto previdenziale sulle attestazioni di invalidità e di indennità di accompagnamento.

Infatti, secondo i dati diffusi dal Ministro, l’Inps ha revocato 8785 pensioni di invalidità e 8159 indennità di accompagnamento per gli effetti di un programma di controllo interno svolto dallo stesso istituto previdenziale.

Su circa 175,000 controlli effettuati nel primo trimestre del 2010, l’Inps ha rilevato la mancata sussistenza dei requisiti in più di 8000 pensioni di invalidità.

Pensioni 2010, le vecchie finestre non si toccano

La recente manovra finanziaria prevista dalla legge n. 122 del 2010 ha modificato le decorrenze per chi matura la pensione dal 2011 lasciando inalterate le prossime tre finestre: il 1° ottobre 2010, il 1° gennaio e il 1° luglio del 2011.

Ricordiamo che il 1° ottobre potrà andare in pensione i dipendenti che hanno compiuto 40 anni di contribuzione al 30 giugno 2010 e che possono vantare 57 anni di età anagrafica entro il 30 settembre 2010. Non solo, possono usufruire della finestra per accedere alla pensione di vecchiaia anche chi, sempre lavoratori dipendenti, può vantare 65 anni di età compiuti entro il 30 giugno 2010. Al contrario, le donne devono avere compiuto i 60 anni se iscritte all’Inps o 61 se risultano iscritte all’Inpdap.

Sono interessanti alla finestra di ottobre anche i lavoratori autonomi. In questo caso, per usufruire della pensione di vecchiaia, devono essere in grado di dimostrare di possedere 65 anni di età, o 60 se donne, compiuti entro il 31 marzo 2010. Al contrario, i lavoratori autonomi possono usufruire della pensione di anzianità se dimostrano di aver versato i contributi per almeno 40 anni entro il 31 marzo 2010 a prescindere dall’età anagrafica.

L’INPS cerca avvocati

L’INPS cerca avvocati; se siete laureati in legge ed iscritti all’ordine entro il 24 ottobre potete presentare la vostra domanda andando all’interno del sito INPS alla sezione “Avvocati domiciliari e

Lavoratrici madri: la tutela estesa alla gestione separata

La tutela della maternità prevista per le lavoratrici dipendenti è estesa anche alle lavoratrici subordinate per via del particolare contratto di collaborazione che intercorre tra le parti.

Per aver diritto alla tutela le lavoratrici devono essere iscritte alla gestione separata e versare la relativa contribuzione maggiorata dello 0,50% che, dal 7 novembre 2007 a seguito dell’aliquota aggiuntiva dello 0,22, è diventata dello 0,72%.

Non solo, queste lavoratrici, oltre a versare il relativo contributo, non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale e non devono essere titolari di altre forme di pensione.

Colf: chi è e che cosa fa

 Il termine Colf è nato dall’unione delle parole collaboratore familiare e si riferisce a tutti i lavoratori domestici regolati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339.

Nell’art 1, con colf si indicano:

gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura.

Indennità di disoccupazione per i precari della scuola

Il maggiore istituto previdenziale ha fornito ulteriori precisazioni sull’indennità di disoccupazione per il personale precario della scuola.

Secondo le osservazioni dell’Inps, i lavoratori in possesso dei requisiti previsti potranno accedere all’indennità di disoccupazione sottoscrivendo la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

In effetti, le domande inseriti nelle graduatorie (elenchi scolastici prioritari) di cui all’articolo 1 della legge n. 167/09 ai sensi del D.M. n. 82/09 presentate entro il 31 dicembre 2009 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall’ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente.

INPGI, chiarimenti sullo sgravio contributivo di secondo livello

L’INPGI con la circolare del 16 settembre 2010 n. 7 ha fornito diversi dettagli sulle modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo (legge n. 247/2007, sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello).

La norma ha disposto l’abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’articolo 2 del decreto del 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 (cosiddetta decontribuzione).

La gestione del beneficio contributivo è affidata all’INPS anche con riferimento ai lavoratori assicurati presso l’INPGI.

Si ricorda che la misura del beneficio trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.

Inps, in distribuzione guida per chi si sposta per lavoro in Europa

L’Inps, attraverso al sua circolare n. 124 del 17 settembre 2010, ha inteso diffondere una nuova pubblicazione della Commissione Europea, una vera guida pratica per chi ha la necessità, per diversi motivi, di spostarsi tra i Paesi dell’Unione Europea.

La guida, dal titolo Disposizioni UE sulla sicurezza sociale  – I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea, ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulle disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, diritti, obblighi e prestazioni pensionistiche e non, spettanti in particolare a lavoratori migranti, persone non attive, studenti e turisti che si spostano nell’ambito dell’Unione europea.

Inps, scatta il recupero della quattordicesima

L’Inps, attraverso il messaggio 23402/2010, ha deciso di recuperare, in caso di inesistenza dei requisiti, le quattordicesime con la rata di settembre.

La quattrodicesima è stata introdotta dalla legge n. 127 del 3 agosto del 2007 (decreto legge del 2 luglio 2007 n. 81) che ha previsto, a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (la cosiddetta quattordicesima) attribuita con il rateo di luglio (a partire dal 2008)  a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive in presenza di determinate condizioni reddituali e anagrafiche.

In effetti, per percepire questa somma aggiuntiva occorre avere un’età pari o superiore a 64 anni (Circolare 119 del 8 ottobre 2007) e un reddito complessivo personale,  che deve essere riferito all’anno stesso di corresponsione, non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Inps, dal 2011 in arrivo solo servizi telematici

A partire dal 1° gennaio 2011, attraverso una nota dell’8 settembre 2010, l’Inps comunica che una ventina di servizi attualmente erogati presso le sedi territoriali potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il canale telematico.

In questo modo non sarà più in vigore il sistema del doppio canale, ossia sportello e sito Internet, fino ad oggi disponibile.

I servizi che saranno trattati solo attraverso i canali telematici riguardano la richiesta di disoccupazione ordinaria e agricola,  l’indennità di mobilità ordinaria e di assegno integrativo, l’iscrizione e la richiesta di variazione per la Gestione Separata, i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoli autonomi.