La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota operativa prot. n. 0006154 del 20 dicembre 2011, con la quale fornisce chiarimenti operativi circa il rispetto delle recenti novità introdotte dal decreto ministeriale del 20 settembre 2011 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011 – e riguardanti l’esercizio dell’attività di intermediazione da parte dei nuovi soggetti autorizzati in base alla formulazione del nuovo articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall’articolo 29 della legge n. 1111/2011.
intermediari abilitati
Definite le modalità di interconnessione a ClicLavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011, il Decreto 20 settembre 2011 sulle modalità di interconnessione a ClicLavoro di Università e altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di intermediazione. Ricordaimo che Clic Lavoro è il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Per consentire l’iscrizione dei soggetti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alla Sezione III dell’Albo è aggiunta la Sub-Sezione III.1 – Regimi particolari di intermediazione.
Adempimenti verso Inps: intermediari abilitati
Il datore di lavoro è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi nei confronti dell’Inps e dei lavoratori, in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale dei dipensenti, compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.
Quindi, il datore di lavoro può avvalersi dell’ausilio di intermediari abilitati ( cioè liberi professionisti indicati dal’art. 1 della Legge 12 del 1979 come ad esempio i consulenti del lavoro o commercialisti; oppure dei propri dipendenti autorizzati).