Con il modello 730, oltre agli altri vantaggi rispetto al Modello Unico, si ha anche quello di poter effettuare il pagamento in busta del conguaglio a debito dal modello 730-3, mediante il datore di lavoro o dal 730-4 in caso di assistenza del CAF.
È possibile il versamento a rate mediante prelievo in busta paga nel mese di luglio per i dipendenti o di agosto/settembre per i pensionati. Il lavoratore contribuente o il pensionato può scegliere anche il versamento a rate dell’eventuale conguaglio a saldo, indicando il numero nella colonna 7 del rigo F6 del modello 730 del 2012. Se invece si presenta il modello 730 congiunto, si dovrà indicare il dato solo nel modello del dichiarante.
Sulle rate sarà applicato un interesse dello 0,33% mensile, che verrà prelevato ogni mese in busta paga dal sostituto d’imposta insieme alla rata. Se non è possibile il conguaglio nel mese di luglio, secondo il termine stabilito, il sostituto d’imposta datore di lavoro deve suddividere il debito in un numero di rate che sia più vicino a quello scelto dal contribuente.