L’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122/2010 modifica la materia sul trattamento di fine servizio (TFS) e fine rapporto (TFR).
Infatti, il comma 7 dell’articolo 12 modifica il meccanismo di pagamento delle indennità di fine servizio stabilendo che il pagamento devono essere fatto in diversi periodi in relazione all’ammontare lordo dell’importo maturato.
Il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR) per i pubblici dipendenti è concesso in un’unica soluzione annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, non supera i 90,000 euro o di due rate annuali se l’importo è compreso tra i 90,000 e i 150,000 euro.
Quando, però, l’importo del trattamento complessivo della prestazione al lordo delle relative trattenute fiscali risulta essere uguale o superiore a 150,000 euro, l’Inpdap eroga la quota spettante al lavoratore pubblico in tre differenti rate: la prima rata annuale è pari a 90,000 euro, la seconda a 60,000 e il terzo è pari all’ammontare residuo.