La riforma del lavoro ha introdotto, oltre all’Aspi, anche la Mini-Aspi, una prestazione previdenziale erogata a sostegno dei lavoratori disoccupati che non hanno i requisiti previsti per accedere all’Aspi.
Quindi, oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, è prevista anche quella con requisiti ridotti, esattamente come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La Mini-Aspi sarà dunque un altro sostegno al reddito dal 1° gennaio 2013 e assicurerà un’indennità disoccupazione per i lavoratori che abbiano almeno 13 settimane di contributi per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Anche in questo caso, l’indennità Mini-Aspi spetta se permane lo stato di disoccupazione e nella stessa misura, cioè nello stesso importo rispetto all’Aspi.
Aspi e Mini-Aspi possono decadere oppure essere sospese o essere ridotte in alcuni casi, per i quali il lavoratore ha l’obbligo di restituire l’indennità eventualmente percepita senza averne i requisiti. Ovvero *se perde lo stato di disoccupazione; *se inizia un’attività autonoma senza comunicare all’Inps il reddito annuo presunto derivante dall’attività autonoma; *se raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; *se acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, se però il lavoratore non opta per l’indennità erogata dall’Aspi. In dettaglio…