L’Inps decide l’ammontare dei contributi per i lavoratori agricoli 2012

 Il nostro Istituto previdenziale, con le circolari n. 74 e n. 75 del 25 maggio 2012, rende noto l’ammontare dei contributi dovuti per l’anno 2012, rispettivamente, dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, e da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Le due circolari riportano nel dettaglio le aliquote contributive dovute dalle diverse categorie, le modalità di pagamento e le agevolazioni previste per i territori montani e le zone svantaggiate.

In base alla circolare n. 74, l’Inps ha fissato l’aliquota dovuta per il concedente al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 al 18,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%) e per il concessionario a 8,84%.

Precisazioni sul lavoro notturno dal Ministero del Lavoro

 Arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una precisazioni sul lavoro notturno in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti; infatti, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva,  in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine (31 maggio 2012) per l’effettuazione della comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno prevista dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, con la nota prot. 9630 del 23 maggio 2012, ha precisato che il lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate e che la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’interno anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.

La comunicazione dell’assenza via e-mail

 La Corte di Cassazione si esprime a proposito del licenziamento per assenza ingiustificata a seguito della comunicazione delle ferie per e-mail. La Suprema corte, con la sentenza n. 7863 dello scorso 18 maggio 2012, ha affermato l’illegittimità del licenziamento, avvenuto per giusta causa (assenza ingiustificata dal lavoro), di un dipendente che aveva richiesto di assentarsi con una comunicazione, fatta ai suoi responsabili, tramite posta elettronica (e-mail). Ciò in quanto, a detta della Suprema Corte, la comunicazione rientrava nella prassi aziendale per la richiesta di ferie e così, come per il passato, l’assenza di risposta poteva essere intesa come silenzio assenso, così com’era accaduto in precedenza.

Differimento adempimenti contributivi per ferie collettive

 L’Inps, con il messaggio del 18 maggio 2012 n. 8609, fornisce chiarimenti alle aziende che, a causa della chiusura per ferie collettive, non possono provvedere, entro il termine di scadenza al versamento dei contributi o alla presentazione della denuncia mensile, prevedendo che le stesse  possono chiedere l’autorizzazione ad effettuare gli adempimenti del mese in cui cadono le ferie collettive entro un termine più ampio.

L’Inps osserva che, come per gli anni precedenti, la richiesta di autorizzazione al differimento deve essere presentata entro il 31 Maggio e può riguardare i versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi.

Il diritto alle ferie per gli apprendisti e i detenuti

In Germania l’Ig Metall ottiene aumenti salariali del 4,3%

 L’economia tedesca corre come un treno e i miglioramenti ottenuti dal sindacato tedesco ne confermano l’andamento. Infatti, l’Ig Metall, il sindacato metalmeccanico tedesco, è riuscito a spuntare un aumento del 4,3%, oltre all’assunzione a tempo indeterminato per gli apprendisti e più diritti per i lavoratori interinali.

Un risultato arrivato dopo 37 ore di trattative tanto che il leader del sindacato di categoria, Berthold Huber, ha definito il risultato come

la risposta adeguata per poter affrontare le sfide del mondo del lavoro attuale

La contribuzione volontaria dei lavoratori non agricoli

 In base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2010 ed il periodo gennaio-dicembre 2011, calcolata dall’Istat nella misura del 2,70%, sono stati stabiliti gli importi validi per l’anno 2012 per la retribuzione minima settimanale.

Infatti, l’art. 7 , comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.

Novità sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2012

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2012 la retribuzione minima settimanale è pari a € 192,40 e la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’ 1% (art. 3 L. 438/92) è di euro 44.204,00.

Il recupero della contribuzione non versata

 L’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito al raddoppio, messaggio n. 8847/2012, da 5 a 10 della prescrizione avviene per il recupero dei contributi non pagati opera soltanto se la denuncia interviene entro cinque anni dalla scadenza degli stessi .

Infatti, il messaggio sopracitato intende offrire chiarimenti alla circolare n. 31 dello scorso 2 marzo 2012 visto che sono pervenute da diverse Sedi richieste di chiarimenti alla circolare avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, in specie con riferimento alle modalità di computo del termine prescrizionale e ai requisiti del successivo atto interruttivo della prescrizione inviato dall’Istituto al datore di lavoro.

Dal sindacato le proposte per un fisco sostenibile

 Occorre, di certo, cambiare rotta perché l’attuale situazione economica sta diventando insostenibile e le continue nuove richieste fiscali non fanno altro che pesare sulle famiglie e sui lavoratori.

Infatti, è necessario ridurre da subito le tasse a lavoratori e pensionati: ecco che cosa chiedono Cgil, Cisl e Uil che hanno varato un documento dal titolo Cambiare il fisco per il lavoro, la crescita, il welfare, che è alla base della manifestazione sindacale unitaria in programma il 2 giugno a Roma.

Le tre centrali sindacali intendono chiedere di aumentare di 400 euro annui pro capite la detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e da pensione compresi entro l’attuale limite di 55mila euro. Ma non solo, è anche necessario abolire l’Imu sull’abitazione principale per gli immobili non di pregio esclusivamente per chi possieda un solo immobile nel medesimo nucleo familiare, varare il decreto attuativo per rendere applicabile il meccanismo di detassazione dei premi di risultato erogati tramite la contrattazione collettiva aziendale o territoriale.

Chiarimenti Inps in di prescrizione dei contributi previdenziali

 Il nostro maggiore Istituto previdenziale, con il messaggio n. 8447 del 16 maggio  2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai termini prescrizioni dei contributi previdenziali ed assistenziali, disciplinati dalla circolare n. 31 del marzo 2012.

L’Inps, ricorda che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale. A titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014. In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).

La libertà di critica nei confronti del datore di lavoro

 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7471 del 14 maggio 2012, si è espressa in merito alla libertà di critica nei confronti del datore di lavoro. In base ad una precedenza sentenza, cassazione novembre 1995 n. 11436, il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., non può in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro essere subordinata alla volontà di quest’ultimo.

Per questa ragione, la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di lavoro, quando posta in essere dal lavoratore sindacalista e nella propria attività, non può essere sanzionata disciplinarmente.

Il nuovo servizio di informazione e consulenza dell’Inps

 Il nostro Istituto previdenziale si è dato alcune nuove disposizioni nell’ambito dell’evoluzione del nuovo assetto organizzativo e funzionale del servizio di informazione e consulenza dell’Istituto. Infatti, l’orario di apertura al pubblico della sportelleria delle Agenzie interne e complesse è fissato in un numero minimo di 28 ore settimanali, articolato in un’apertura antimeridiana per i cittadini e le imprese tutti i giorni dal lunedì al venerdì per almeno 20 ore settimanali e in una pomeridiana, riservata ai servizi di consulenza su appuntamento ed agli intermediari legalmente riconosciuti, dal lunedì al giovedì per almeno 8 ore settimanali.

Per le Agenzie territoriali, in ragione della minore disponibilità di risorse, particolarmente significativa in alcuni periodi dell’anno, l’orario minimo di apertura al pubblico degli sportelli è ridotto a 20 ore settimanali, limitate all’apertura antimeridiana, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Precisazioni del Garante della Privacy sulla comunicazione Inps dei lavoratori

 Interessante precisazione del Garante della Privacy in merito al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2004, contenente le indicazioni per l’attuazione della legge  sui benefici previdenziali in favore  dei lavoratori esposti all’amianto ,tra l’altro, all’art.3 ,comma 5,prevede che nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è  rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.

Infatti, il Garante, con Provvedimento 21 marzo 2012 n. 115, cui si era rivolto l’Inps  a seguito della richiesta di una DPL di ricevere comunicazione di dati  dal predetto Istituto per la ricostruzione del curriculum professionale di  alcuni lavoratori   richiedenti i    richiamati benefici per gli esposti all’amianto.

Secondo il Ministero le finalità istituzionali che giustificherebbero la menzionata comunicazione risiederebbero nell’attività di indagine prevista dal menzionato art. 3 ed affidata alle Direzioni provinciali del lavoro, volta a consentire la ricostruzione del curriculum lavorativo dei lavoratori esposti all’amianto nei casi in cui il datore di lavoro, cessato o fallito, sia irreperibile (cfr. nota 29 dicembre 2011, prot. 34667).

Ecco l’identikit del precario

 La CGIA di Mestre ha voluto, in occasione della giornata nazionale contro la precarietà, fare una fotografia del lavoratore precario e il risultato non è per nulla incoraggiante. In effetti, secondo lo studio della CGIA locale lo stipendio è, in media, di 836 euro al mese, solo il 15% ha una laurea, la Pubblica amministrazione è il suo principale datore di lavoro e nella maggioranza dei casi lavora nel Mezzogiorno (35,18% del totale).

La platea dei lavoratori atipici è costituito da dipendenti a temine involontari, da dipendenti part time involontari, da collaboratori che presentano contemporaneamente 3 vincoli di subordinazione –  monocommittenza, utilizzo dei mezzi dell’azienda e imposizione dell’orario di lavoro – e da liberi professionisti e lavoratori in proprio (le cosiddette Partite Iva) che presentano in contemporanea i 3 vincoli di subordinazione.

Il fondo di solidarietà per i lavoratori delle imprese assicuratrici

 Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012, intende fornite le prime istruzioni per la liquidazione dell’assegno straordinario per  il sostegno al reddito da corrispondere al personale delle imprese assicuratrici. il Fondo, che ha lo scopo di attuare in via straordinaria interventi nei confronti  dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di settore coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di  riorganizzazione aziendale, provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito in favore dei lavoratori in condizione di maturare i requisiti minimi per la pensione entro un massimo di cinque anni.