La prescrizione dei contributi previdenziali, informativa Inps

 L’Inps, attraverso la circolare n. 31 del 2 marzo 2011, fornisce alcune istruzioni specifiche alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. In effetti, dall’entrata in vigore della legge 335/1995, che ha disciplinato (articolo 3, commi 9 e 10) anche il nuovo regime di prescrizione della contribuzione, si è determinato un lungo contrasto giurisprudenziale che ha richiesto, anche da parte dell’Inps, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia.

Ricordiamo il quadro normativo di riferimento in vigore visto che con l’articolo 3, commi 9 e 10 della legge in trattazione, in tema di prescrizione, si è delineato un nuovo scenario.

La tecnologia aiuta i lavoratori infortunati

 L’Inail si occupa di tecnologia perché è certamente un fattore importante per ridare fiducia e autonomia ai lavoratori infortunati tanto da stringere rapporti di lavoro e ricerca con l’Istituto italiano di tecnologia di Genova.

Il direttore della fondazione Istituto italiano di tecnologia dal 2007, Simone Ungaro, ha recentemente ribadito la volontà di continuare su questa strada attraverso una nuova intesa per la sperimentazione di soluzioni robotiche nel trattamento degli infortunati sul lavoro al Centro per la riabilitazione motoria di Volterra.

“La nostra collaborazione con l’INAIL nasce da una condivisione di intenti: entrambi lavoriamo per il bene dell’uomo e le nostre attività sono complementari. I centri INAIL di Volterra e Vigorso di Budrio godono di un’ottima reputazione a livello internazionale nel campo della ricerca applicata. Per i nostri studi sulla robotica per la riabilitazione questa partnership offre la possibilità di testare sul campo i prototipi e di migliorarli sulla base delle indicazioni dei medici e fisioterapisti di Volterra, che hanno sviluppato un’expertise unica nel nostro Paese”.

Si riconosce l’infortunio in itinere solo se il percorso è noto

 Non è possibile procedere al riconoscimento di infortunio sul lavoro se il percorso utilizzato dal lavoratore si discosta da quello normalmente utilizzato: ecco quanto afferma l’Inail .

Infatti, nella fattispecie, la decisione del lavoratore di usufruire del permesso richiesto e concesso dall’azienda per recarsi presso la propria abitazione, anziché per andare subito nella sede di lavoro dopo la visita medica presso l’Azienda sanitaria Localel, pone in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento che esclude la possibilità di ottenere l’indennizzo per infortunio in itinere (Corte di Cassazione – Sentenza 22 febbraio 2012, n. 2642).

La Corte di Cassazione a cui il lavoratore si era rivolto nel terzo grado di giudizio, ha rigettato il suo ricorso sottolineando che la scelta del lavoratore di dirigersi verso la propria abitazione, percorrendo strade del tutto diverse da quelle che dall’ASL, l’avrebbero riportato in azienda, è la conseguenza di un scelta, quella di fruire di ore di permesso/ferie da lui chieste, che interrompe il nesso causale fra il suo viaggio e l’occasione di lavoro.

I buoni lavoro si acquistano anche negli uffici postali

 Finalmente è stato sottoscritto l’accordo tra l’Inps e Poste Italiane per vendere i buoni lavoro, ossia i cosiddetti voucher,  anche in tutti i 14mila uffici postali nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e in carnet da 25 pezzi. I buoni lavoro, in base all’intesa, possono essere acquistati dal committente e/ datore di lavoro in contanti o tramite Postamat presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società con un limite giornaliero di acquisto di 5000 euro lordi.

Per ogni voucher acquistato è previsto il versamento all’ufficio postale della commissione di 2,50 euro per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).

Il nuovo servizio online dell’Inail

 Il nostro Istituto per la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro ha deciso di offrire un nuovo servizio che permetterà di offrire assistenza dedicata al lavoratore che ha subito un infortunio, ossia parte così il nuovo Inail in linea gestito dal Contact center multicanale INAIL-Inps: utile non soltanto per i diretti interessati e dal forte valore sociale.

Per voce di Enzo Paesano della direzione centrale Programmazione organizzazione e controllo dell’INAIL (DcPoc),

Dopo una fase di sperimentazione nel 2011, il servizio sarà ufficialmente operativo dal prossimo 1° marzo. Si tratta di un approccio innovativo nella gestione della relazione col cliente, reso possibile dall’evoluzione tecnologica e dei sistemi di conoscenza dei nostri utenti, e che qualifica ulteriormente i servizi del Contact center non più solo come ‘reattivi’ alle richieste da loro avanzate, bensì ‘proattivi’ e in grado, dunque, di anticiparne i bisogni. In questo caso, contattandoli ‘a domicilio’ e dando loro tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio i delicati momenti post-infortunio

Per la sicurezza sul lavoro il datore di lavoro è sempre responsabile

 La Corte di Cassazione, sentenza n. 3983/2012, interviene per ribadire un principio importante, ovvero è responsabile dell’infortunio del lavoratore anche quando non si attiene alle procedure definite a questo scopo. In effetti, per la Suprema corte l’obbligo del datore di lavoro si estende anche quando il lavoratore instauri comportamenti non ritenuti confacenti alla propria attività lavorativa.

A nulla vale, per la Corte di Cassazione, ogni giustificazione in merito da parte del datore di lavoro anche l’eventuale supposto comportamento del lavoratore ritenuto imprevedibile ed imprudente perché, nella fattispecie, per il suo diretto responsabile aveva operato senza spegnere i motori per dar corso alla pulizia del nastro e per procedere al suo riallineamento.

Chiarimenti del Ministero del Lavoro in materia di Semplificazioni

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti operativi attraverso la Circolare n. 2 dello scorso 16 febbraio 2012. Infatti, per mezzo della Circolare la Direzione generale per l’attività ispettiva propone i primi chiarimenti operativi in ordine alla applicabilità delle nuove disposizioni dettate dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, ossia il cosiddetto decreto semplificazioni, contenente misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e ulteriori misure per favorire la crescita.

Nella circolare in oggetto, in particolare, si segnalano le importanti novità introdotte dalla nuova norma in materia di interdizione anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.

L’importanza della formazione nell’apprendistato

 Un’importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di formazione nel nuovo contratto di apprendistato; infatti, la Suprema corte, attraverso la sentenza del 13 febbraio 2012 n. 2015, ha precisato che nel contratto di formazione e lavoro l’attività formativa, compresa nella causa negoziale, può essere somministrata al lavoratore anche nel corso dell’effettivo svolgimento delle mansioni, e non necessariamente precederlo.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha voluto precisare la sua posizione in merito al nuovo contratto di lavoro tanto da voler intervenire sulla licenziabilità “ad nutum” in caso di apprendistato “non genuino” che nasconde un rapporto a tempo indeterminato. Nella fattispecie la Corte è intervenuta per dirimere il caso di una lavoratrice che aveva sostenuto di essere stata inquadrata dal 19 novembre 1999 con contratto di apprendista e di essere stata poi licenziata il 31 ottobre 2002 per il termine del contratto. Secondo la lavoratrice l’impresa aveva dissimulato un  rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il recesso doveva essere ritenuto ingiustificato.

La riduzione dell’orario di lavoro nelle cooperative di produzione e lavoro

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha fornito un chiarimento in merito alla stabilità dell’orario di lavoro dei soci di cooperative di produzione e lavoro a fronte di una specifica richiesta ad un quesito della Direzione Territoriale del Lavoro di Piacenza.

Secondo l’autorevole parere si precisa che, in linea con la materia civilistica in materia di obbligazioni contrattuali, ogni riduzione dell’orario di lavoro al di sotto della soglia minima prevista dalla contrattazione collettiva ha la necessità di un apposito accordo sindacale e ogni decisione unilaterale del datore di lavoro danno luogo ad una fattispecie impropria di lavoro a chiamata con evidenti ripercussioni nei confronti dei lavoratori.

Non solo, il Ministero del Lavoro precisa anche che, nello specifico, occorre anche riferirsi all’articolo 1 della legge n. 142/2001: il socio lavoratore, oltre ad un rapporto associativo che pone in essere con la cooperativa, instaura anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato o autonoma non occasionale.

Le novità per il CUD 2012

 Interessanti novità in arrivo a proposito del CUD 2012 che sarà distribuito ai lavoratori dipendenti e ai pensionati entro la fine del mese di febbraio 2012. Per prima cosa non è più obbligatoria l’invio del modulo per l’attestazione dei familiari a carico ; infatti, da quest’anno è stato abolito l’obbligo a carico dei lavoratori e pensionati di comunicare annualmente, e quindi anche in assenza di modifiche, al proprio sostituto d’imposta le detrazioni fiscali per i carichi familiari così previsto dalla recente normativa, articolo 12 del Tuir: la dichiarazione consegnata al sostituto ha effetti anche per i periodi di imposta successivi e le eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.11 dl 471/97.

Ricordiamo che il CUD deve essere consegnato in duplice copia al lavoratore dipendente, al pensionato o a chi percepisce reddito assimilato a quello del lavoratore dipendente, dal datore di lavoro o da chi eroga la pensione entro il 28 febbraio e in caso di cessazione rapporto lavorativo il modulo deve essere ugualmente consegnato entro la stessa data.

Chiarimenti sull’indennità di disoccupazione ordinaria ai lavoratori dello spettacolo

 L’Inps, con la circolare n. 22 del 13 febbraio 2012, chiarisce alcuni punti sull’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai lavoratori dello spettacolo. Per prima cosa l’Istituto previdenziale, con la circolare 5 agosto 2011  n. 105, ricorda che sono stati forniti chiarimenti e precisazioni in merito all’esclusione dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria del personale artistico, teatrale e cinematografico, disposta dall’art. 40, n. 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Infatti, l’Inps, alla luce in ordine alle modalità con cui si svolge, in determinati ambiti, l’attività lavorativa da parte di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, ha ritenuto di escludere dal novero del “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del 1935, le categorie di assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro (cod. 014), aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche “assistenti alla regia” (cod. 042), consulenti assistenti musicali (cod. 085) e assistenti coreografi (cod. 091).

Indicazioni dell’Inps in materia di minimali retributivi

 L’Inps attraverso la circolare n.21 del 9 febbraio 2012 ha determinato per l’anno 2012 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Il nostro maggiore istituto previdenziale ha ricordato che i datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex Enpals sono quelli che impiegano i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e, in particolare, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Aggiornate le Indennità antitubercolari

 L’Inps informa che in base alla circolare n. 15 dello scorso 3 febbraio 2012 sono state modificate gli importi che sono corrisposte a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2012. Infatti, si ricorda che gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975e art. 2,  co.  2, della legge n. 88/87)  alla  dinamica   del  trattamento  minimo  delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per questo motivo, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2012, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/01/2012, pari rispettivamente all’ 1,6% dal 1°gennaio 2011 (in luogo della misura provvisoria dell’ 1,4% di cui al D.M. del 19 novembre 2010) e al 2,6% dal 1°gennaio 2012 (in via provvisoria), sono rideterminati,  per il 2011 e per il 2012, gli importi indennità relative.

I controlli dell’Inail sul sommerso

 L’Inail informa che ammontano a più di 56 milioni di euro, al netto di sanzioni civili e interessi, i premi omessi accertati attraverso l’attività di vigilanza nel corso del 2011: un dato che mostra e pone in evidenza un incremento di quasi del 9% rispetto all’importo accertato nell’anno 2010. Il lavoro condotto dall’Inail pone in risalto che in 18.145 aziende delle 21.201 ispezionate si sono riscontrate irregolarità: secondo le fonti Inail il lavoro condotto con Inps, Enpals e Ministero del Lavoro ha fatto emergere 278.268 lavoratori irregolari.