L’Inps, con la circolare n. 151 del 2 dicembre 2011 e tenendo conto del provvedimento prot. n. 2011/95314 del 22/06/2011 dell’Agenzia delle Entrate, ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,0243 % in ragione annuale.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che in base all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.