In tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 (autenticamente interpretato dall’articolo 1, comma 218, legge n. 266 del 2005), il legislatore – come precisato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10) – è tenuto ad attenersi allo scopo della direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di essi e ,in particolare,
nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento