Autotrasporto, dal Ministero del lavoro nuovi indirizzi interpretativi

In arrivo da parte della Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nuovi criteri interpretativi in materia di autotrasporto con la nota del 13 ottobre, prot. 37/0002794/MA007.A001.

La Direzione Generale del Ministero del lavoro chiarisce che la tolleranza introdotta con la nota di orientamento n. 4 della Commissione europea (che disciplina la cosiddetta regola del minuto) continua ad applicarsi nel caso dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale di “vecchia concezione”, che, come è evidente, possono liberamente circolare, atteso che i tachigrafi digitali di “nuova concezione” – obbligatori per i veicoli immatricolati a partire dal 1° ottobre 2011 (come da Regolamento CE n. 1266/2009) – calcolano automaticamente la tolleranza in questione.

Il nuovo servizio telefonico dell’Inps

Il nostro istituto previdenziale che segue il settore privato ha deciso di avviare la sperimentazione di un nuovo sistema di risposta telefonica per la propria utenza. In effetti, a partire dal mese di novembre le telefonate indirizzate ai numeri telefonici delle Direzioni provinciali e delle Agenzie complesse e territoriali saranno canalizzate e gestite dal Contact center multicanale con l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente e mirato.

Infatti, secondo alcune indagini dell’Inps si è constato che i maggiori problemi con l’utenza risiedono nella difficoltà nel contattare telefonicamente la Sede e accedere al front end fisico, anche per i quesiti più semplici, o nella frequente necessità di accedere almeno due volte agli sportelli per avere una risposta esauriente al proprio quesito.

Inail, approvato il nuovo regolamento

Il presidente dell’Inail ha approvato la versione aggiornata del “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione” che rappresenta il nuovo sistema di tutela globale e integrata che l’INAIL garantisce ai lavoratori assicurati, prevede l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie, riabilitative e protesiche.

Il nuovo regolamento prevede una serie di novità per una più ampia platea di invalidi del lavoro inclusa l’introduzione di nuovi dispositivi dotati di cosmesi e tecnologie avanzate e l’ampliamento della fornitura di protesi e/o ausili specifici per attività sportiva.

La surroga delle prestazioni pensionistiche

L’Inps, ricorrendo alla circolare n. 134 del 12 ottobre 2011, intende offrire maggiori informazioni in merito al processo produttivo delle azioni surrogatorie da attivare ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nei confronti dei responsabili e delle loro eventuali compagnie assicuratrici, per il recupero delle prestazioni erogate agli assicurati a titolo di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità.

Secondo la legge in questione, l’istituto erogatore delle prestazioni è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

A questo scopo si dovrà calcolare il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il nuovo apprendistato e le sanzioni applicabili

Interessanti novità anche in materia di sanzioni con il nuovo contratto di apprendistato. In effetti, con l’entrata in vigore del nuovo T.U. sull’apprendistato cambiano anche le relative sanzioni. In effetti, il datore di lavoro, che di fatto è il responsabile dell’erogazione della formazione, non adempie alla sua primaria funzione di erogazione di un opportuno programma di formazione allora deve corrispondere una sanzione composta dalla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

Le nuove modalità dell’Inps sulla gestione del contenzioso

L’Inps, con la circolare n. 132 dell’11 ottobre 2011, comunica le nuove modalità di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario in considerazione delle modifiche introdotte dalla circolare n.113 del 30 agosto 2011 (Evoluzione del modello organizzativo di cui alla Determinazione commissariale n. 140 del 29 dicembre 2008).

La circolare segue quella precedente, la n. 113 del 30 agosto 2011, dove si danno indicazioni precise al nuovo modello organizzativo che deve essere ispirato a diversi criteri: la ricompattazione delle attività, in logica di unicità del flusso di processo produttivo, il potenziamento delle Linee di prodotto/servizio e la strutturazione del servizio di consulenza, affidato al coordinamento del Responsabile di Agenzia Interna ed al Responsabile di Agenzia Complessa.

Parlamento, proposta di legge per modificare le prestazioni occasionali

Presentata al Parlamento una proposta di legge che mira a modificare al capo II del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,in materia di prestazioni occasionali di lavoro di tipo accessorio rese da particolari soggetti.

Secondo la proposta possono svolgere attività di lavoro accessorio gli inoccupati e disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti e pensionati fino ad arrivare anche ai disabili e soggetti ricoverati in comunità di recupero e i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Possono altresì svolgere attività di lavoro accessorio, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2.

Nuova sentenza sui termini di impugnazione dei contratti a termine

 Il Tribunale di Milano in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro è intervenuto, attraverso la sua sentenza n. 3914 dello scorso 4 agosto 2011, sui termini di impugnazione  dei contratti a termine.

In sostanza, il giudice del Tribunale ha stabilito che il comma 54 dell’articolo 2 della legge 10/2011 ha sospeso sino al 30 dicembre 2011 l’entrata in vigore dei nuovi termini di impugnazione previsti dall’articolo 32 della legge n. 183/2010, incluso quello riguardante i contratti “atipici” già scaduti alla data dell’entrata in vigore della stessa legge, ovvero alla data del 24 novembre 2010.

Nel caso in questione la contestazione riguardava una serie di contratti a termine scaduti prima del 24 novembre 2010, mentre l’impugnazione del contatto avveniva non entro la data stabilita del 23 gennaio 2011.

La frazionabilità del congedo straordinario

 Il congedo straordinario è previsto all’articolo 4 della legge 8 marzo  2000 n. 53 e può essere richiesto dai  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, conseguendo un’indennità economica, per fornire assistenza  ai coniugi, ai genitori, anche adottivi, ai figli anche adottati, ed ai fratelli o sorelle, portatori di handicap  in condizioni di gravità riconosciuta ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92.

Il congedo si può utilizzare per un periodo massimo di 24 mesi, in modo continuativo o frazionato; in realtà, gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera, ma  non è ammesso il frazionamento ad ore.

Unione Europea, parere positivo sul credito d’imposta

L’Unione Europea, per decisione della Commissione Europea, ha approvato il credito di imposta per le imprese del meridione per contratti a tempo indeterminato deciso dal governo nel quadro della legge n. 70/2011, noto anche come decreto sviluppo. Grazie a questa decisione il governo italiano può confermare gli obiettivi a suo tempo presi per la Strategia Europea 2020 e incrementare il tasso di occupazione nelle zone del Mezzogiorno.

Maternità e assegno nucleo familiare, ora le domande solo online

 L’Inps ha fatto sapere che dal primo ottobre 2011 si è avviato il nuovo regime di presentazione telematica, in via esclusiva,  delle domande per ottenere le prestazioni di maternità e per l’assegno per il nucleo familiare.

In effetti, con la circolare n. 126 dello scorso 29 settembre 2011 si è stabilito la fine del periodo transitorio per le domande di congedo di maternità e di congedo parentale per lavoratrici/lavoratori dipendenti e le domande di indennità di maternità e di congedo parentale per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali).

Certificato di malattia, il ruolo dei medici non convenzionati

La circolare Inps n. 117 dello scorso 9 settembre 2011 ci permette di richiamare l’attenzione su una questione di estrema importanza fino ad oggi non perfettamente presa in considerazione.

In effetti, il nostro istituto previdenziale di riferimento, a parziale rettifica di quanto già scritto nella precedente circolare n. 21 dello scorso 31 gennaio 2011, ha voluto, per via dell’equiparazione tra i lavoratori privati e quelli del settore pubblico, ribadire che anche per il lavoratore del settore privato ha l’obbligo di esibire, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare, l’idonea certificazione rilasciata dal medico convenzionato al Servizio Sanitario Nazionale.

Cassazione, commette reato il dirigente che protegge l’assenteista

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35344 del 29 settembre 2011, ha stabilito che il dirigente che protegge, in forma diretta o indiretta, l’assenteista si rende colpevole di truffa aggravata, ossia il dipendente, a fronte di falsa attestazione, deve essere richiamato disciplinarmente per sanzionare ogni comportamento ritenuto illecito.

In effetti, per la Corte di Cassazione il dirigente preposto, e gerarchicamente suo diretto superiore, concorre nel reato con condotta commissiva.

La Suprema Corte ha così ribadito che il dirigente responsabile, e a nulla valgono scuse sul mancato controllo condotto da parte dell’ufficio risorse umane, ha il dovere di intervenire per esercitare quello che viene chiamato “controllo sociale”.

L’8 ottobre la CGIL ferma la scuola

La CGIL ha così deciso di scendere di nuovo in piazza coinvolgendo direttamente i lavoratori del mondo della scuola e quella della pubblica amministrazione manifestando il proprio dissenso verso una politica che non tiene conto dei lavoratori ma, anzi, tende a contrapporre i lavoratori del settore pubblico e quello del segmento privato.

La CGIL ricorda che il futuro del Paese risiede nei servizi pubblici di qualità: dalla scuola, all’università, alla ricerca, alla sanità, alla sicurezza, ai trasporti. Per i promotori dell’iniziativa il governo continua ad accanirsi contro il lavoro pubblico, contro le pubbliche amministrazioni, contro il sistema della conoscenza e i servizi pubblici.