Lavoratore straniero, il rinnovo del permesso di soggiorno

Risulta opportuno mettere in evidenza le operazioni per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno, anche per via delle disposizioni modificate con il tempo.

Per prima cosa ricordiamo che il permesso di soggiorno ha una durata massima di 2 anni o di un anno se è stato richiesto per un contratto di lavoro a termine. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro di tipo subordinato, il permesso di soggiorno, una volta scaduto, deve essere rinnovato.

Ricordiamo che le operazioni di rinnovo sono a carico del lavoratore straniero che si deve attivare 60 giorni prima della scadenza presentando alla Questura la richiesta di rinnovo, in realtà, siccome il datore di lavoro è passibile a sanzioni anche penali qualora, in sede di ispezioni aziendali,si rilevi che lo stesso occupa lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, è necessario che lo stesso datore si preoccupi di provvedere al rinnovo.

Le procedure di conciliazione con l’Università

 La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con interpello n. 34/2011 dello scorso 9 agosto 2011, si è pronunciata in merito alla conciliazione presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università come prevede l’articolo 31, comma 13, della legge n. 183/2010. In effetti, l’Università degli Studi – Roma Tre chiede un parere per la corretta interpretazione della disposizione di cui all’articolo 31, comma 13, Legge n. 183/2010, con particolare riferimento alla modalità di svolgimento delle conciliazioni presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università.

L’omofobia nei luoghi di lavoro

La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e si muove in linea con il principio che l’occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.

La direttiva interviene e chiarisce che per principio della parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Inpdap, nota per i benefici pensionistici sui lavori usuranti

 Dopo la circolare del Ministero del Lavoro n. 22/2011, adesso anche l’INPDAP, con la nota n. 29/2011,  ha fornito istruzioni operative per i benefici di  pensionamento in favore degli addetti ai lavori usuranti di cui al decreto n. 67/2011.

L’Inpdap ricorda che la domanda deve riportare tutte le informazioni che  sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza. In particolare l’interessato deve indicare la volontà di avvalersi del beneficio in esame e di specificare i  periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti, oltre ad  allegare la documentazione comprovante l’attività usurante svolta.

L’esonero dal servizio e la finestra mobile

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la circolare n. 48733 del 3 novembre 2010, ha chiarito al Ministero  dell’Interno alcuni aspetti della disciplina  dell’esonero, previsto dall’articolo 72 commi 1 e 6 del decteto legge n. 112/2008 convertito  in  legge n. 133/2008, vale a dire sulla sua durata massima pari a cinque anni ed il nuovo regime della “finestra mobile” prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 78/2010, in base al quale la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico è posticipata per alcune categorie di dipendenti.

La tassazione agevolata per i lavoratori

 Ricordiamo che il  sistema di tassazione agevolato legato alla produttività è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 2 del decreto n. 93 del 2008, concernente misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.

In effetti, la disposizione aveva previsto, in via sperimentale per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008, e limitatamente ai lavoratori dipendenti che nel 2007 avessero percepito redditi da lavoro non superiori ad euro 30.000, l’introduzione di una imposta del 10 per cento, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di 3.000 euro, sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento e, infine, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

La disposizione è stata prorogata fino al 2011 con l’articolo 53 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125 – che ha esteso anche al 2011 gli interventi relativi alla detassazione.

Lavorare nello spettacolo

I lavoratori dello spettacolo sono o meno tenuti ad essere assicurati contro la disoccupazione involontaria? La domanda è pertinente anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione che non ha ritenuto la loro iscrivibilità, con il versamento della relativa quota assicurativa, contro la disoccupazione involontaria.

Ricordiamo che l’istituto dell’asscicurazione contro la disoccupazione involontaria è  disciplinato, quanto all’individuazione degli assicurati, dalle disposizioni recate dal R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dal Regolamento di cui al R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270 (Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), da considerarsi vigente ai sensi di quanto disposto dall’art. 140 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935.

Inps, indennità di disoccupazione ai lavoratori dello spettacolo

L’Inps, con la circolare n. 105 del 5 agosto 2011, offre un quadro riepilogativo normativo relativo all’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti per i lavoratori dello spettacolo.

La decisione di offrire questo, diciamo così, momento di chiarimento è scaturita da approfondimenti seguiti alla sentenza della Corte di Cassazione in materia n. 12355/2010 e dal confronto con l’Enpals e con le parti sociali interessate, intende fornire indicazioni atte a superare eventuali residue incertezze sull’argomento trattato.

Trasferimento del lavoratore per ragioni tecniche, organizzative e produttive

La corte di Cassazione è di nuovo intervenuto a proposito del trasferimento di un lavoratore, sentenza n. 5099 del 2 marzo 2011, chiarendo che la decisione del datore di lavoro non deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, ma è solo sufficiente che il trasferimento rientri tra le possibili scelte imprenditoriali sul piano tecnico, organizzativo e produttivo: il giudice non deve sindacare le ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, ma semmai è necessario verificare e accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adotta dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, salvo, in ogni caso, il riconoscimento della specifica professionalità.

Asili aziendali: il sogno di molti lavoratori

Si parla spesso della difficoltà che molte lavoratrici hanno nel conciliare vita familiare e lavoro; secondo i risultati di un’indagine condotta da Astraricerche su 883 lavoratori dipendenti il 47% vorrebbe

Accordo tra sindacati e Confindustria sulla malattia

Mentre dal prossimo 13 settembre 2011 la trasmissione on-line delle certificazioni di malattia diventarà la regola per dipendenti e medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, l’organizzazione sindacale dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno siglato un accordo sull’invio dei certificati di malattia.

In effetti, in virtù delle recenti modifiche al sistema previdenziale risulta necessario predisporre un coordinamento della disciplina contenuta nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro con le nuove modalità di rilascio e trasmissione dei certificati di malattia, tenuto conto che il periodo transitorio in cui è riconosciuta la possibilità per il datore di lavoro di chiedere ancora al lavoratore l’invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell’attestazione di malattia che scadrà il 13 settembre.

Licenziare per scarso rendimento

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha espresso un parere che è stato da più pari ripreso, ovvero lo scarso rendimento è una violazione del dovere di diligenza del lavoratore che può configurare un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento e esistono diverse norme e sentenze che legittimano il licenziamento del dipendente.

La fondazione ha ricordato che esistono diverse autorevoli pareri giuridici – Cassazione del 9 settembre 2003, n. 13194 in Mass. Giur. It., 2003, Cassazione 3 maggio 2003, n. 6747 in Mass. Giur. Lav., 2004, 6, 99 e Cassazione 23 febbraio 1996, n. 1421 in Mass. Giur. It., 1996 –  che sembrano avvalorare che lo  scarso  rendimento è  una violazione del dovere di diligenza del  lavoratore che può configurare un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento.