La Corte di Cassazione in Sezione Penale ha riconosciuto, con sentenza del 27 ottobre 2010 n. 38118, la responsabilità del datore di lavoro, titolare di una impresa artigiana, per il reato di omicidio colposo commesso con violazione alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni del figlio.
Il datore di lavoro non può sottrarsi alle sue responsabilità anche se il lavoratore infortunato è il proprio figlio perché, oltre ad essere titolare dell’impresa, è anche responsabile della prevenzione infortuni della stessa Ditta.
Nella fattispecie, il datore di lavoro si era reso colpevole per aver cagionato un infortunio per colpa, violazione dell’articolo 18 comma 3 del DPR n. 547 del 1955, per non avendo fornito al figlio, assunto come collaboratore familiare, una scala dotata di tutti i dispositivi di sicurezza idonei a impedire lo scivolamento; in effetti, dall’esame dell’incidente si era constatato che la scala era priva dei piedi antisdrucciolo.