La festività del 17 marzo e i dipendenti pubblici

Un vero affare per il governo che intende festeggiare il 150esimo dell’Unità d’Italia con i soldi dei contribuenti, in particolare i dipendenti pubblici ci rimetteranno per ricordare il prossimo 17 marzo un giorno di ferie.

La posizione della pubblica amministrazione è chiara e lo precisa con la nota della Funzione Pubblica con la Relazione Tecnica al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5.

Nella nota si ribadisce che il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e constatato che, pur se risulta aggiunto, per l’anno in corso, un giorno festivo al calendario, non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, così come fissate dalla legge 27 maggio 1949 n. 269, in quanto nell’anno 2011 cadono di domenica le festività del 1° maggio e del 25 dicembre.

Lavori usuranti, la bozza del governo

 Giuliano Cazzola interviene a proposito sullo schema di decreto legislativo predisposto dal governo in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti).

Come ricorda l’On. Cazzola lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette attività usuranti, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per prima cosa la bozza del governo individua i destinatari dei benefici, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime vigente di decorrenza del pensionamento.

Occupazione Piemonte: sostegno alle piccole imprese femminili

 Al fine di sostenere sul territorio piemontese le piccole imprese femminili, l’Amministrazione regionale nei giorni scorsi, in concomitanza con la Festa dell’8 Marzo, ha annunciato uno stanziamento da 1,5 milioni di euro. Trattasi, nello specifico, di un apposito fondo di garanzia per l’accesso al credito per sostenere, con risorse regionali a valere sul Bilancio 2011, i problemi di liquidità delle piccole imprese in rosa. La misura, che rientra nell’ambito del Piano straordinario per l’occupazione, approvato nella Regione Piemonte nei mesi scorsi, può permettere alla PMI con titolare donna di ottenere, a patto che l’impresa sia attiva da almeno dodici mesi, un prestito di importo pari a minimo 5 mila e massimi 40 mila euro; la concessione del prestito, a cura di Finpiemonte, può così permettere alla piccola e media impresa con titolare donna, o con partecipazione femminile, di far fronte a spese e problemi contingenti di liquidità al fine di poter portare avanti l’attività.

Lavoro usurante, le mansioni notturne e la linea catena

Il disposto contenuto nella legge 247/2007 insieme al decreto 66/2003 precisano che rientrano nella categoria dei lavoratori notturni quei lavoratori che possano far valere, nell’arco temporale di riferimento, una permanenza minima.

A questo proposito, secondo le disposizioni legislative, è lavoratore notturno chi svolge la sua attività lavorativa per un minimo di 80 giorni lavorativi annui, il limite che deve essere riproporzionato per i contratti a tempo parziale. Non solo, il legislatore definisce come periodo notturno un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

La legge 247/2007 chiarisce, da un punto di vista normativo, anche il significato della linea catena, ovvero i lavoratori che, all’interno di un processo produttivo in serie – contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni – svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

L’attuale normativa sulle mansioni particolarmente usuranti

Proprio in questo periodo è all’ordine del giorno un decreto proposto dal governo che intende fare finalmente chiarezza, oltre a definire regole certe, sull’annosa questione del lavoro usurante e delle regole previdenziali associate.

A questo proposito possiamo ricordare che, in base alla legge n. 247 del 2007, esistono diversi profili di lavoro definito come usurante, decreto 19 maggio 1999. In effetti, si parte dalla figura della mansione particolarmente usurante fino a quella del dipendente notturno, dal lavoratore impiegato nella linea cosiddetta catena per arrivare ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Secondo l’attuale normativa, ai fini dell’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile e finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale devono individuare le mansioni e determinare le aliquote contributive secondo diverse considerazioni, ovvero l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile, della prevalenza della mansione usurante, la mancanza di possibilità di prevenzione, della loro compatibilità fisicopsichica in funzione dell’età, l’elevata frequenza degli infortuni, l’età media della pensione di invalidità, il profilo ergonomico e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

Assunzioni obbligatorie, ripristinata la quota di riserva

 Finalmente via libera al disegno di legge che rimette a posto la quota di riserva del 7% sul collocamento obbligatorio riservato alle persone con disabilità nelle aziende, pubbliche e private,  con più di 15 dipendenti grazie al voto in commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato in sede deliberante.

Il testo interpreta il senso della norma che aveva previsto un diritto di priorità per orfani e vedove di vittime del terrorismo, precisando che non viene intaccata la quota stabilita per legge a favore delle persone con disabilità.

In effetti, con il provvedimento approvato in Senato ora il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Governo, in arrivo il decreto sui lavori usuranti

Lo scorso 28 gennaio il governo aveva inviato alle parti sociali lo schema del nuovo decreto che intende finalmente risolvere l’annosa questione sui lavori usuranti, così come definito dalla delega presente sul Collegato lavoro.

In base al testo avranno la possibilità di chiedere l’accesso alla pensione anticipata i lavoratori che erano già identificati dal decreto Salvi del 1999, o almeno secondo l’agenzia di stampa Ansa, i lavoratori che svolgono lavoro notturno, quelli che prestano la loro attività alla linea catena e i conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai nove posti.

Per la precisione, sempre secondo l’Ansa, avranno questa possibilità i lavoratori che fanno almeno 64 notti con i requisiti maturati dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009.

Inps, il cumulo del lavoro prestato all’estero

Per gli effetti normativi derivanti dall’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’Inps, mediante la sua circolare n. 41 del 25 febbraio 2011, ha informato le proprie strutture e i lavoratori interessati che per l’accredito e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, è superata la condizione dei cinque anni di contribuzione effettiva italiana richiesti all’atto della domanda.

L’inps, mediante la sua circolare, ricorda che dal 1° maggio del 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

La festa del 17 marzo, i lavoratori non sorridono

Il governo, lo avevamo già scritto, ha precisato che per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Occorre però fare alcune precisazioni: il prossimo 17 marzo non è festivo ai sensi dell’articolo 5 della legge che disciplina il trattamento economico da riservare alle festività, e per questa ragione il prossimo 17 marzo è sì una giornata festiva ma senza diritto alla retribuzione.

Fondo personale gruppo FS, le politiche di sostegno al reddito

L’istituto previdenziale del settore privato ha diffuso il messaggio n. 3487 dove si anticipano alcune istruzioni, in attesa dell’emanazione della relativa circolare, riguardanti le modalità di accesso alla prestazione straordinaria del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS.

Per prima cosa l’Inps ricorda che, come per gli analoghi Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, risulta indispensabile per un’azienda, iscritta al Fondo di solidarietà di settore, che voglia accedere alla prestazione straordinaria aver espletato le procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

Ricordiamo che le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali compreso il sindacato.

incentivi alla produttività, non serve l’accordo scritto

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulle agevolazioni previste per i premi corrisposti dal datore di lavoro per incrementi di produttività previsti per il l’anno 2011.

Ricordiamo che gli incrementi di produttività, fino a 6 mila euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10 per cento se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti perché vale il principio generale di libertà di azione sindacale previsto dall’articolo 39 della Costituzione.

In questo caso è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel Cud che tali somme siano state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che siano legate all’incremento della produttività.

In effetti, per i contratti collettivi di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma, ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e riconducibili, a livello di fonti del diritto.

TFR, cos’è e come si calcola

Il TFR (Trattamento di fine rapporto o liquidazione) è una somma che deve essere corrisposta ad un lavoratore dipendente dal proprio datore. Questa somma, obbligatoriamente dovuta, è corrisposta dal datore di lavoro alla fine del rapporto di lavoro, indipendentemente dai motivi o dalle cause che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, ecc.).

In poche parole, il Trattamento di Fine Rapporto, è una retribuzione differita nel tempo legata non solo alla retribuzione base ma anche ad eventuali compensi ricevuti in modo continuativo. Il pagamento del TFR può essere effettuato a fine servizio o prima della cessazione del servizio, il lavoratore ha infatti la possibilità di richiedere un’anticipazione delle somme del TFR.

Collegato lavoro, la proroga fantasma dei contratti a termine

 ItaliaOggi lo aveva già detto: la disposizione che rinvia l’impugnazione dei licenziamenti dei titolari di contratti a termine e delle collaborazioni coordinate e continuative chiusi al 23 gennaio del 2010 c’è ma non è applicabile.

Secondo il disposto del comma 54, comma 1-bis, si è provveduto a inserire un nuovo testo, per l’appunto il comma 1-bis, che, di fatto, ha integrato il testo dell’articolo 32  della  legge n. 183/2010  dove ora si dispone che, in sede di prima applicazione,  le disposizioni di cui all’articolo 6, comma primo, della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo relativo al termine di 60 giorni per l’impugnazione  del licenziamento acquistano efficacia  a decorrere dal 31 dicembre 2011.

Germania, bisogna dare un limite agli interinali

In Germania il sindacato unitario Dgb ha deciso di scendere in lotta per protestare con il continuo ricorso al lavoro interinale che ha ormai assunto un fenomeno allarmante; in effetti, secondo i dati in possesso dal sindacato Dgb, nelle città di Amburgo, Berlino e Francoforte il fenomeno trova una diffusione allarmante, ma soprattutto ad Amburgo si stima una cifra di poco meno di 31mila contratti.

Per la potente organizzazione metalmeccanica sindacale tedesca, l’Ig Metall, il fenomeno è ormai fuori controllo con applicazioni dubbie; in effetti, per Eckard Scholz le imprese ricorrono al lavoro interinale non solo per compensare la manodopera in momenti di elevata domanda, ma, soprattutto, le aziende utilizzano questa particolare contratto di lavoro anche per impiegare lavoratori con basse retribuzioni e privi di prospettiva.