Cassa integrazione in deroga, accordo alla regione Marche

Emessa la nuova guida procedurale per l’applicazione per l’anno 2011 della cassa integrazione e la mobilità in deroga.

La nuova procedura, valevole dal mese di gennaio del 2011, prevede la possibilità per le aziende, di qualsiasi settore produttivo, di presentare istanza di cassa integrazione che risultano escluse dall’utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito dei lavoratori.

In particolare, il documento prevede la copertura per le aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi comprese quelle rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 12 della legge 223/91 nel caso in cui l’azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS.

Inps, chiarimenti per lavoratrici assenti per maternità

L’Inps, con messaggio n. 1382 del 20 gennaio del 2011, ha voluto fornire diversi chiarimenti a proposito dello sgravio contributivo finalizzato alla sostituzione di lavoratrici assenti per maternità.

Ricordiamo che lo sgravio è concesso alle imprese che occupano fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, con contratto a termine, la lavoratrice assente.

In effetti, la norma a cui ci si riferisce è contenuta nell’articolo 4, comma 3, del decreto 151/2001 dove, in particolare, si prevede che le assunzioni in sostituzione possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Per i rapporti di lavoro instaurati in aziende con meno di venti dipendenti, il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta.

Pensioni 2011, in arrivo le nuove quote

Dal 31 maggio del 2010 sono state modificate le regole per l’accesso all’assegno pensionistico con l’entrata in vigore del decreto n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito nella legge del 30 luglio 2010 n. 122.

È opportuno sempre ricordare che tutte le indicazioni presenti in materia di finestre di accesso non riguardano tutti coloro che hanno maturato il diritto alla pensione, di vecchiaia o di anzianità o derivante dalla totalizzazione, entro la fatidica data del 31 dicembre del 2010.

In effetti, in questo caso si continuerà ad applicarsi le precedenti norme.

La pensione di anzianità nel nostro sistema previdenziale dell’assicurazione generale obbligatoria, AGO, si consegue secondo i requisiti introdotti, a suo tempo, dalla legge n. 247/2007, la riforma Prodi.

Pensioni, gli esclusi dalle nuove regole

Il correttivo alla legge finanziaria del 2010 ha apportato importanti novità per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi per quanto riguarda il diritto a percepire la pensione di anzianità e di vecchiaia dal primo gennaio del 2011.

In particolare, da quest’anno è possibile accedere al pensionamento attraverso un’unica finestra mobile dopo 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, dalla data di maturazione dei requisiti.

I lavoratori iscritti ad un fondo autonomo si vedranno spostare in avanti il diritto a percepire l’assegno di pensione per 18 mesi.

I lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione dopo un anno dalla data in cui sono maturati tutti i requisiti , ovvero tendendo conto età e contribuzione, per richiederla.

Al contrario, i lavoratori autonomi, ovvero quali artigiani o agricoltori, o gli iscritti alla gestione separata Inps e pensioni in totalizzazione avranno al sgradita sorpresa di accedere alla pensione dopo 18 mesi dalla data della maturazione dei requisiti.

Il datore di lavoro e il reato di estorsione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1284 del 19 gennaio 2011, è intervenuta a proposito della condotta dubbia di un datore di lavoro che, approfittando dell’attuale situazione di mercato, ha richiesto prestazioni lavorative non adeguatamente coperte da un punto di vista contrattuale e legislativo.

In effetti, secondo la Suprema corte integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.

Il mobbing e la corte di Cassazione

La Suprema corte con la sentenza dello scorso 21 dicembre 2010 n. 44803 ha voluto dare ulteriori indicazioni sul mobbing nei luoghi di lavoro visto che, ad oggi, non esiste ancora nessuna legge in materia che inquadri il fenomeno.

La Corte di Cassazione ha deciso che le vessazioni subite sul luogo di lavoro poste in essere attraverso atti moralmente violenti e psicologicamente minacciosi non sono da considerarsi mobbing (articolo 612-bis codice penale), ma sono da far rientrare nella sfera del reato di violenza privata.

Nel caso oggetto della decisione, un capo officina è stato denunciato da un operaio con qualifica di meccanico per maltrattamento.

Il tribunale di primo grado, e quello di appello, avevano condannato il capo officina per maltrattamenti continuati condannandolo alla pena di otto mesi.

Busta paga più pesante con la prossima dichiarazione dei redditi

Con la dichiarazione dei redditi del 2011 un lavoratore dipendente ha la possibilità di recuperare una parte delle tasse versate; in effetti, se ha percepito negli anni 2008 e 2009 compensi per prestazione di lavoro notturno e straordinario può, con la prossima dichiarazione, far valere una tassazione più favorevole del 10% in luogo dell’aliquota di riferimento.

Il lavoratore troverà tutti i dati utili nel modello CUD 2011 ai punti 97 e 99.

L’imposta sostitutiva è applicabile nel caso di indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.

Collegato lavoro, in scadenza i ricorsi per i contratti a termine

Il Collegato lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262 ha definito una nuova procedura per gli eventuali ricorsi sulle interruzioni dei rapporti di lavoro entro i nuovi termini di legge, ovvero 60 giorni dal licenziamento per i contratti accesi, 23 gennaio 2011 per quelli già conclusi alla data del 24 novembre 2010: 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato lavoro.

In effetti, quando è in scadenza un contratto di lavoro a tempo determinato e sussistono motivazioni per considerare lo stesso illegittimo è possibile ricorrere avverso l’interruzione, o licenziamento, nei limiti dei sessanta giorni previsti.

Il termine dei sessanta giorni, dalla comunicazione scritta dell’interruzione o licenziamento, è un tempo assoluto e inderogabile pena la decadenza di qualsiasi pretesa.

Lo Statuto dei lavoratori e il decreto correttivo 106/09

Le modifiche apportate dal DLgs 106/09 al DLgs 81/08 sono diverse e di varia natura. In particolare, uno dei punti di maggiore attenzione sindacale è certamente quello coinvolge l’aspetto della sorveglianza sanitaria.

In effetti, l’articolo 26 comma 2 modifica l’articolo 41 comma 3 del decreto 81/08, ovvero sulla visita medica preassuntiva che, secondo i pareri di diversi esperti del settore, si porrebbe in contrasto con lo Statuto dei lavoratori.

In effetti, il decreto 106/09, oltre alla possibilità per le aziende di effettuare le visite mediche anche in fase preassuntiva, introduce una modifica anche per i casi in cui un lavoratore risulta inidoneo rispetto alla sua mansione originaria.

Il dettato originale della disposizione, decreto 81, prevede che il datore di lavoro in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

La Fiat di Mirafiori e la sconfitta della politica

Non esiste un vero vincitore nella disputa sul nuovo contratto di lavoro ma solo vinti.

Non ha vinto la Fiat perché è facile vincere imponendo un contratto con nessuna vera e plausibile alternativa, ma solo paventando una minaccia sicura sul tessuto sociale e umano dei propri lavoratori.

L’accordo di Mirafiori non può essere considerato un vero contratto di lavoro poiché mira solo a ridurre i diritti dei lavoratori senza nessuna reale concessione: più soldi? Sì, è vero, ma ci mancherebbe, a Mirafiori si sono chiesti un aumento dei carichi di lavoro e degli straordinari e una rinuncia ad esercitare il diritto di sciopero.

Non hanno vinto i lavoratori che si sono visti al centro di una disputa politica dove l’attore principale era assente: lo Stato. I lavoratori di Mirafiori che hanno dovuto accettare nuove condizioni di lavoro in nome di una piena occupazione allo scopo di continuare a garantire reddito alle proprie famiglie.

Indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

L’attuale normativa, articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, prevede, in via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nei soli casi di fine lavoro, l’erogazione di una somma in un’unica soluzione pari al 10 percento del reddito percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, iscritti invia esclusiva alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Questi collaborati per ottenere il beneficio devono essere in grado di soddisfare, in via congiunta, alcune determinate condizioni.

Inps, dal 2011 modifiche alla disciplina ISE/ISEE

L’Inps precisa che l’articolo 34 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ha modificato il decreto n. 109/98, già modificato dal D.Lgs. 130/00 e successivamente dalla legge n. 244/07.

In particolare, l’articolo 34 ha riscritto l’articolo 4 del decreto 109/98.

A questo proposito, la legge n. 183/10 introduce una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata, ovvero ISE/ISEE.

In effetti, da quest’anno è possibile presentare la DSU, ovvero dichiarazione sostitutiva unica, all’Inps per via telematica.

Il lavoratore, per avvalersi di tale opportunità, può collegarsi al sito Internet dell’Inps utilizzando il portale ISEE richiamabile dai Servizi On-Line: il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN).

La situazione sulla previdenza complementare

È finito il 2010 ed è il momento di fare il punto della situazione sulla  previdenza complementare in Italia e lo facciamo riferendoci ai dati del 2009; in effetti, è ancora troppo presto per fare delle analisi sull’anno appena concluso.

La Convip rileva che nel 2009 al rallentamento nelle adesioni si è associato un  incremento di iscritti che non hanno effettuato alcun versamento contributivo: si  tratta di 700mila unità, concentrate soprattutto nel lavoro autonomo.

Nel 2009 circa 23mila lavoratori (circa un terzo del totale) hanno aderito ai fondi negoziali attraverso il meccanismo del tacito assenso.

Il tasso di adesione (rapporto tra iscritti e occupati) tra i lavoratori dipendenti si  attesta a fine 2009 sul 26,9%. La distribuzione per età degli iscritti in raffronto con quella dell’occupazione nazionale evidenzia una minore partecipazione dei giovani: la fascia di età più rappresentata è quella tra i 35 e i 54 anni.

Regione Friuli, ammortizzatori sociali in deroga per il 2011

Raggiunto un accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga nella regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una nota in data 3 dicembre 2010 ha precisato che la regione Friuli Venezia Giulia può stipulare l’accordo relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2011, cosa avvenuta poi a fine dicembre 2010.

Grazie all’intesa raggiunta vengono estesi anche per l’anno 2011 i criteri e le modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga adottati nel 2010.

In particolare, per quanto riguarda la durata dei trattamenti si conferma la durata massima di sei mesi per i trattamenti di mobilità in deroga e di 1038 ore totali per ciascun lavoratore (669 ore in caso di lavoratori a tempo parziale fino a venti ore lavorative settimanali).