Inail, nasce il polo della salute e della sicurezza

L’Inail si prepara ad un anno ricco di impegni e di novità.

In effetti, con l’incorporazione di Ipsema e Ispesl nasce ufficialmente il nuovo polo della salute e della sicurezza: da una mission orientata al mondo assicurativa alla presa in carico, come stabilito dal nuovo Testo unico sulla sicurezza, del lavoratore infortunato e alla promozione di interventi a tutto campo nella prevenzione.

Il tutto grazie alla manovra correttiva alla finanziaria 2010 di fine maggio, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che dispone, per effetto dell’articolo 7, comma 1, la soppressione di Ispesl (Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro) e di Ipsema (Istituto di previdenza per il settore marittimo) e la loro incorporazione nell’Inail.

Legge di Stabilità 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Sul supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre del 2010 è stata  pubblicata la legge finanziaria n. 220 del 13 dicembre 2010.

La legge di stabilità, o legge finanziaria, è composta da un solo articolo che  contiene 171 commi e 2 allegati, oltre a 3 tabelle.

La nuova legge di stabilità entrerà in vigore dal primo gennaio del 2011, ad eccezione di quelle dei commi da 42 a 46, in vigore dal 21 dicembre 2010.

Il comma 37 prevede un allargamento, nei limiti delle diecimila unità, della platea dei lavoratori in mobilità ai quali non si applicano le nuove disposizioni che regolano l’accesso alla pensione con un decreto concertato del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con quello dell’Economia e delle Finanze, oltre al Ministro dello sviluppo economico.

Fiat, accordo sul piano Marchionne

L’accordo è stato fatto con l’assenso del sindacato con l’unico escluso, la FIOM, che ha ritenuto inaccettabili le richieste della Fiat.

L’accordo prevede una settimana lavorativa, in fase sperimentale, su quattro giorni ma con dieci ore di lavoro giornaliere. Al momento, secondo il verbale sottoscritto dalle parti – datore di lavoro e sindacato – la sperimentazione sarà svolta su base volontaria.

L’accordo recepisce anche le indicazioni già espresse da Pomigliano e Melfi in materia di pausa e mensa a fine turno.

Secondo le richieste della Fiat di Marchionne le pause saranno ridotte a tre di dieci minuti dalla attuali due di venti minuti.

L’accordo prevede però la monetizzazione a parziale recupero. In effetti, i lavoratori di Torino percepiranno 32 euro parametrizzati al terzo livello.

Inps, precisazioni in materia di riscatto

Il maggiore istituto previdenziale italiano ha deciso di intervenire su una importante e delicata materia che coinvolge i lavoratori che hanno in corso situazioni di riscatto previdenziale.

In effetti, possono esserci periodi nella vita del lavoratore per i quali non esiste l’obbligo di versare i contributi. La legge però offre la possibilità di riscattare questi periodi, consentendo di raggiungere o migliorare il trattamento pensionistico.

A questo proposito sono riscattabili, per esempio, i periodi di studio e formazione, i periodi di lavoro svolto all’estero e i periodi di astensione per maternità e paternità.

L’Inps, con messaggio n. 31936 del 17 dicembre del 2010, precisa che sono state modificate alcune disposizioni in materia di riscatto, ovvero l’istituto previdenziale dispone l’aumento del numero di rate pagate in ritardo che possano essere oggetto di accettazione così come previsto dalla circolare 142 del 22 giugno 1993.

Ministero del Lavoro, in azione il “Welfare to Work”

Il Ministero del Lavoro ha deciso di lanciare il Welfare to Work per le politiche di reimpiego dei dirigenti.

Il Ministero ha precisato che i datori di lavoro che accetteranno di ricollocare gli ex dirigenti riceveranno un bonus in relazione alla tipologia di contratto applicato.

Il Welfare to Work è un programma di ricollocazione di ex dirigenti over 50 in stato di disoccupazione, attraverso l’attivazione, mediante apposito avviso pubblico, di contributi destinati alle aziende sotto forma di bonus assunzionali.

Il contributo sarà graduato secondo i diversi contratto di lavoro applicato.

Per un ex dirigente over 50 in stato di disoccupazione assunto con un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato per un intervallo temporale di almeno biennale è prevista l’erogazione di un bonus di 10.000,00 euro.

Dal Ministero chiarimenti sul lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che anche il settore terziario, distribuzione e servizi può ricorrere al lavoro accessorio.

Il Ministero si è espresso in questo modo in seguito a diverse richieste di chiarimento da parte di Confcommercio che intendeva avere un parere in merito alla possibilità di utilizzare, da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il contratto di lavoro di tipo accessorio di cui gli articoli 70 e seguenti del decreto 276/2003.

In modo particolare, la richiesta di Confcommercio mirava ad ottenere la conferma da parte del Ministero alla possibilità di ricorrere a tale strumento, indipendentemente dalla tipologia di attività che il lavoratore andrebbe a svolgere, qualora quest’ultimo sia in possesso dei requisiti di legge e nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro sia titolare di contratto di lavoro a tempo parziale presso altri datori diversi da quello con il quale ha in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Nuove istruzioni ministeriali per vigilanza ambienti di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la circolare n. 42 del 9 dicembre 2010 pone in evidenza alcune istruzioni in materia di vigilanza in ambienti di lavoro.

Il luogo di lavoro è certamente una micro-area da tutelare al fine di evitare il manifestarsi di situazioni insalubri. Per questa ragione occorre intervenire in modo diretto attraverso direttive e indicazioni di massima, così come la recente circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In effetti,  con questa circolare il Ministero ha posto in evidenza la necessità di rafforzare il controllo di appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate, o appalti che espongono al rischio di asfissia od intossicazione per esposizione a gas nocivi o ad esalazioni.

Ministero del Lavoro e il contributo per gli enti bilaterali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà del versamento contributivo agli enti bilaterali.

La circolare n. 43 è stata emessa anche per dare una risposta alle continue istanze di interpello ex articolo 9 del decreto  legislativo n. 124 del 2004,  ovvero due pervenute dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del  lavoro, una da Confartigianato e Cna, una da Confapi.

Un primo ordine di problemi riguarda la  riconduzione del versamento contributivo in favore dell’ente bilaterale alla parte economico/normativa  ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.

Il Ministero non ritiene, in questo caso, obbligatoria l’iscrizione all’ente  bilaterale.

Inail, rapporti di lavoro e contratto part time

Ritorniamo sulla circolare Inail n. 51 del 15 dicembre per sottolineare che la normativa si applica ai datori di lavoro esercenti attività edile, alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile e per i soci lavoratori delle stesse.

In caso di contratti di lavoro a tempo parziale la circolare in questione osserva che la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla contribuzione virtuale.

In particolare, la normativa vigente in tema di rapporti a tempo parziale stabilisce che la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione Inail dei lavoratori a tempo parziale è pari alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore e che i contratti collettivi nazionali o territoriali possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro, nonché prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva.

Inail, chiarimenti sui rapporti di lavoro nel settore edile

L’Inail ha voluto chiarire, mediante la circolare n. 51 del 15 dicembre 2010, alcune questioni sui rapporti di lavoro nel settore edile e contratti di lavoro part-time.

Infatti, l’istituto per la tutela degli infortuni sul lavoro ha stabilito che i datori di lavoro esercenti attività edile, , anche se  in economia sul territorio italiano, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (la cosiddetta retribuzione virtuale).

Secondo le precisazioni dell’Inail l’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione virtuale ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

In arrivo il nuovo regolamento sugli appalti di lavori, servizi e forniture

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre del 2010 il DPR del 5 ottobre 2010 n. 207, ovvero il regolamento di esecuzione del decreto 12 aprile 2006 n. 163 che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive dell’Unione Europea 2004/17/CE e 2004/18/CE.

In realtà il nuovo Regolamento sugli appalti entrerà in vigore il 9 giugno 2011, quando sostituirà integralmente sia il Regolamento fissato dal D.P.R. n. 554/1999, sia il D.P.R. n. 34/2000, relativo alla qualificazione delle imprese.

Il legislatore ha previsto che soltanto alcune parti,  nello specifico gli articoli 73 e 74, entreranno in vigore il prossimo 26 dicembre e riguardano alcune procedure di sospensione e decadenza e l’attribuzione di sanzioni nei confronti delle SOA (le società di certificazione delle imprese) e delle stazioni appaltanti che violano le previsioni normative.

Inps e il suo bilancio sociale 2009

L’Inps ha presentato il suo bilancio sociale 2009 presso il CNEL il 1 dicembre 2010 nella Sala Tarantelli.

Si è approfittato dell’evento per fare anche il punto della situazione sul panorama previdenziale e assistenziale del nostro Paese.

In particolare il presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua ha affermato che

Il 100% di ciò che facciamo è rivolto al sociale perciò quelli che evidenziamo come miglioramenti non sono prove muscolari o numeri autoreferenziati ma prove di una maggiore attenzione al cittadino e alle imprese

Il presidente del maggiore istituto previdenziale italiano ha fatto presente il ruolo fondamentale dell’Inps come cerniera tra centro e territorio su emergenze vere e proprie come la disoccupazione o la lotta all’illegalità.

Lavoro straordinario, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130/E del 17 agosto 2010, risponde ad un quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall’articolo 2 del decreto n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008), ovvero sull’agevolazione contributiva del 10% relativa agli incrementi di produttività (lavoro straordinario).

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate intende fare luce sulla quota base e sulle maggiorazioni relative in merito alle prestazioni di lavoro svolte nei turni promiscui (diurno-notturno) e notturni, previste dal contratto collettivo di lavoro per operai e impiegati di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa e sulle prestazioni di lavoro notturno svolte oltre le ore 23:00 da lavoratori giornalisti.

Inps, chiarimenti sul congedo straordinario

Il maggiore istituto previdenziale ha deciso si diffondere un messaggio allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito al congedo straordinario, ex articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.

In effetti, secondo il messaggio n. 31250 del 10 dicembre 2010, l’istituto previdenziale intende fornire ulteriori delucidazioni in merito al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del decreto indicato e l’ente competente all’erogazione dell’indennità.

Si ricorda che l’ex articolo 42 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.