In un precedente post avevamo già messo in evidenza il contenuto dell’articolo 4 , comma 1, lett. a) della legge n. 183 del 2010.
Infatti, la norma prevede un aumento dell’importo delle sanzioni civili, in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari, di una quota pari al 50 per cento.
Secondo quanto stabilito, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare, continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento, così come prevede l’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e l’importo così determinato dovrà essere maggiorato del cinquanta per cento.
L’Inps con propria comunicazione ricorda che, in base al tenore dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 come sostituito all’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, al raggiungimento del tetto del sessanta per cento, a sua volta maggiorato del cinquanta per cento, sul debito contributivo sono dovuti interessi nella misura degli interessi di mora.
La maggiorazione prevista delle sanzioni civili non si applica nel caso in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate.