Inps, chiarimenti sulla retribuzione minimale

L’istituto previdenziale, con la circolare n. 150 del 25 novembre del 2010, ha fornito alcuni c chiarimenti in merito alla retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola.

La circolare dell’Inps tenta di chiarire alcuni dubbi riportati nella circolare n. 52 del 6 marzo 2007 riguardo alla retribuzione minimale per l’anno 2007, da applicare anche nel computo dell’indennità di disoccupazione agricola.

L’istituto previdenziale tenta in questo modo di intevenire per cercare di chiarire alcuni aspetti che stanno provocando un aumento del contenzioso, giuridiziario e amministrativo, sulla retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire supporto all’istruttoria dei ricorsi e delle cause in corso.

Adeguare le pensioni, imperativo categorico

Da più parti si chiede l’adeguamento delle pensioni per dare finalmente attuazione all’ordine del giorno recepito positivamente dal governo con cui la Camera ha raccomandato la revisione del meccanismo di rivalutazione  dei trattamenti previdenziali.

Interviene nella discussione il segretario nazionale della Fnp Cisl, Mario Menditto, che osserva

Ora i pensionati attendono che ci siano conseguenze concrete in tal senso, ufficializzate nel cosiddetto decreto milleproroghe da formalizzare entro fine d’anno

Il sindacato ritiene urgente intervenire sulla materia poiché sulle pensioni più datate pesano ormai 15 anni di mancata rivalutazione, mentre su quelle medie e medio alte grava il rischio di un’ulteriore ingiusta penalizzazione che minaccia di ridurre ancora l’entità del recupero annuale dell’inflazione.

Il cumulo tra prestazioni INAIL e INPS

La legge che disciplina il cumulo delle prestazioni Inps e Inail è attualmente la n. 335 del 1995, oltre alla legge finanziaria del 2001 (legge 388/2000).

In base all’articolo 1 della 335 in presenza della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dell’Inail, le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità sono attribuiti soltanto nella misura che eccede la medesima rendita, ad eccezione dei trattamenti previdenziali in godimento al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge 335/1995), con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Sul trattamento di reversibilità incide la disciplina delle legge 388/2000 che ha escluso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il trattamento pensionistico di reversibilità dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall’Inail in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

Inail, in Abruzzo calo degli infortuni sul lavoro

L’Inail, sezione regionale dell’Abruzzo, ha presentato, alcuni giorni fa, il suo Rapporto regionale ponendo in evidenza i risultati positivi sul versante degli incidenti sul lavoro nell’industria anche se a vanificarne l’andamento sono i casi mortali  denunciati dovuti alla circolazione stradale.

In effetti, i dati comunicati dall’Inail pongono in evidenza complessivamente 19,075 incidenti nel 2009 con un decremento del 10% rispetto al 2008, mentre i casi mortali sono in aumento: dai 34 episodi del 2008 si è arrivati ai 39 nel 2009.

I dati dell’istituto mostrano che la prima causa in assoluto sono dovuti agli effetti della circolazione stradale; infatti, 14 dei 39 casi complessivi si sono registrati per le strade dell’Abruzzo.

L’offerta di lavoro congruo

Lo stato ha predisposto diverse misure al fine di favorire l’assunzione e, in modo particolare, ha definito diversi obblighi a carico su chi fruisce di incentivi.

Il concetto di lavoro congruo rientra nell’applicazione della normativa in materia di dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.

La definizione di lavoro congruo, come specificato dalla norma stessa, è esclusivamente quella individuata dall’articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Non si fa quindi riferimento ad eventuali diverse definizioni stabilite da normative regionali che possono semmai rilevare ai fini della attuazione del cosiddetto patto di servizio che ha diversa finalità.

L’articolo 19 del precedente decreto n. 185 prevede che il lavoratore, per ottenere qualsiasi prestazione di sostegno al reddito, deve dichiararsi disponibile a una nuova attività oppure ad un percorso di riqualificazione professionale.

Incentivi alle assunzioni, legge n. 223/1991

Nel panorama legislativo italiano esistono diversi strumenti utili come incentivi per il reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito.

La legge di stabilità prevede che le misure sperimentali siano prorogati anche per l’anno 2011.

Tra gli strumenti che hanno a disposizione i datori di lavoro possiamo senza dubbio mettere l’accento sull’assunzione di lavoratori titolari di indennità di mobilità, così come prevede la legge 223/1991.

In buona sostanza, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

I certificati di malattia e la telematica

 Fino al 31 gennaio del 2011 le amministrazioni pubbliche non contesteranno il mancato rispetto della procedura telematica già a suo tempo prevista per l’invio dei certificati di malattia.

In effetti, ad oggi il medico che non è in grado di utilizzare una connessione a internet per consentire la trasmissione telematica dei certificati medici al datore di lavoro di riferimento può contattare il numero verde 800 013 577, analogo discorso per le certificazione in caso di pronto soccorso o ricovero in ospedale.

Secondo le indicazioni dell’ente previdenziale pubblico di riferimento, ovvero l’Inpdap, la normativa si applica a tutto il personale ad ordinamento privatistico.

In sostanza, la norma non riguarda il personale in regime di diritto pubblico: magistrati, avvocati di Stato, professori universitari, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, carriera diplomatica e prefettizia.

Facebook e il datore di lavoro

Esprimere il proprio parere e critiche verso i propri superiori gerarchici attraverso un social network può costare caro; infatti, in Francia un giudice del lavoro ha espresso parere favorevole in merito al licenziamento, per giusta causa, di alcuni dipendenti che avevano utilizzato Facebook come cassa di risonanza alle proprie lamentele.

Il caso francese pone in primo piano un problema, ovvero è lecito per il datore di lavoro monitorare, in situazioni di extra lavoro, le attività dei propri dipendenti al fine di verificare se questi assumono o meno comportamenti confacenti con la direzione aziendale?

Non esiste una legislazione che disciplina il delicato tema anche se in altri paesi hanno messo a punto norme precise a riguardo.

Il licenziamento durante il periodo di prova

 La Corte di Cassazione è intervenuta chiarendo alcuni dubbi interpretativi in merito alla licenziabilità durante il periodo di prova.

Per la Corte, con sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010, è possibile licenziare un lavoratore in prova senza l’obbligo di motivazione.

In effetti, ai sensi dell’articolo 2096 del codice civile, l’assunzione in prova del prestatore di lavoro per periodo di prova deve risultare da un atto scritto e durante questo periodo ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d’indennità.

Il codice civile ribadisce, però, che se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Ministero del Lavoro, indicazioni per lo stress da lavoro correlato

 Il Ministero del lavoro ha fornito, attraverso la lettera circolare del 18 novembre 2010, alcune indicazioni per la corretta valutazione dello stress lavoro-correlato.

La Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro nella riunione del 17 novembre 2010 ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, così come prevede il decreto n.81 del 2008 di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e l’articolo 28, comma 1-bis, sempre del medesimo decreto legislativo e successive integrazioni e modificazioni.

Con questa iniziativa il Ministero intende offrire, in anticipo rispetto al termine di legge ad oggi stabilito come termine ultimo il 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori uno strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.

Il congedo straordinario retribuito

La lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto ad usufruire del congedo straordinario della durata di due anni, così come prevede l’articolo articolo 4 della legge dell’8 marzo del 2000 n. 53 e dell’art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001 n. 151.

Il congedo della durata dei due anni si deve intendere complessivo nell’arco della vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo e frazionato, ed è fruibile per assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92.

Il congedo costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

Indennità di disoccupazione, alcuni casi particolari

L’indennità di disoccupazione è concessa ai lavoratori che perdono il proprio posto di lavoro in modo indipendente dalla propria volontà.

Il Legislatore è, però, intervenuto anche per regolare casi particolari che, seppur presentano dimissioni di tipo volontarie, presentano dei vizi.

Così, in caso lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’Inps ha già, a suo tempo, ribadito il suo orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni di questo tipo così come indicate dalla giurisprudenza.