Fiat, accordo per la cassa in deroga a Pomigliano D’Arco

 Seppur la maggiore centrale sindacale italiana ha deciso di cambiare rotta con la nomina di Susanna Camusso alla segreteria confederale permangono, però, i problemi e le divergenze tra la Fiom e le altre organizzazioni sindacali.

È stato raggiunto l’accordo per il ricorso alla cassa integrazione in deroga per la sede produttiva di Pomigliano D’Arco anche se tra le firme manca quella della segreteria della Fiom.

Secondo il testo dell’accordo sono previsti otto mesi di cassa integrazione in deroga per 4812 lavoratori dell’azienda Fiat con partenza dal 15 novembre poiché fino al 14 dello stesso mese i lavoratori sono coperti con la cassa integrazione straordinaria ottenuta per crisi aziendale richiesta dalla Fiat per evento improvviso e imprevisto.

La tutela del lavoratore immigrato

Il nostro legislatore ha introdotto diverse tutele in favore al lavoratore straniero. Per prima cosa l’assistenza sanitaria, oltre ad essere un diritto costituzionalmente garantito a tutti gli italiani, è un diritto che viene esteso a tutti anche senza il requisito della cittadinanza.

In effetti, l’assistenza sanitaria, nel nostro Paese, è garantito a tutti anche con il ricovero presso strutture pubbliche.

I lavoratori stranieri in regola con il permesso di soggiorno per lavoro, o anche in cerca di occupazione, sono iscritti obbligatoriamente al nostro Servizio Sanitario Nazionale insieme ai familiari a carico. I lavoratori stranieri, e le loro famiglie, hanno diritto al medico di famiglia e a tutti i servizi sanitari alle medesime condizioni dei cittadini italiani, ossia sono tenuti a concorrere alla spesa sanitaria al pari del lavoratore italiano.

In arrivo facilitazioni per assunzione di lavoratori

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto 26 luglio 2010.

Il decreto è stato predisposto per facilitare l’assunzione dei lavoratori con indennità di disoccupazione; in effetti, grazie a questo decreto i datori di lavoro possono ottenere una riduzione contributiva, così come prevede l’articolo 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, per l’assunzione di lavoratori che risultano essere beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

I lavoratori da assumere devono però possedere almeno 50 anni di età anagrafica.

Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano  un rapporto di lavoro subordinato.

Al contrario, il datore di lavoro non può ricorrere a questo beneficio se l’assunzione costituisce  attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

Non è licenziabile il lavoratore depresso assente alla visita fiscale

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza 21621 del 21 ottobre del 2010 ha ribadito il suo orientamento in casi simili.

Infatti, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio.

Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha preso in esame il ricorso di un’azienda che aveva licenziato una propria dipendente perché assente dal proprio domicilio in occasione della visita fiscale ed era stata vista al mare per qualche ora.

Collegato lavoro, presto le deleghe al governo

Dal Collegato Lavoro in arrivo le deleghe al governo per il passaggio definitivo di alcune disposizioni.

In effetti, per la nuova norma di legge si prevede una revisione della disciplina dei lavori usuranti così come stabilisce l’articolo 1, già prevista dalla legge n. 247 del 2007.

Infatti, secondo le disposizioni contenute nel collegato, il governo dovrà emanare, entro tre mesi, i relativi decreti legislativi al fine di definire i criteri applicabili.

Secondo le attuali disposizioni, è possibile ottenere, a domanda dal 1 gennaio del 2008, una riduzione di tre anni sull’età minima per il pensionamento di anzianità con almeno 35 anni di contribuzione versati e un’età anagrafica minima di 57 anni.

Unione Europea, il Libro Verde sulle pensioni

Il Libro Verde sulle pensioni è proposto dalla Commissione Europea e si basa su un principio essenziale:garantire a tutti i cittadini, oggi e in futuro, un reddito da pensione adeguato e sostenibile.

La Commissione europea, per il futuro, ipotizza due strade al fine di garantire la sostenibilità finanziaria e l’adeguatezza delle pensioni, ovvero l’aumento dell’età pensionabile e un maggiore spazio alla previdenza complementare.

L’organismo europeo suggerisce di adottare il criterio dell’aumento dell’età pensionabile legata all’aspettativa di vita.

Il nostro Paese, a differenza degli altri, è stato molto solerte a recepire queste indicazioni.

Non solo, l’Italia ha voluto farsi notare inserendo anche meccanismi innovativi. L’esempio più evidente è l’introduzione, per le pensioni di anzianità e di vecchiaia, delle cosiddette finestre a scorrimento per cui si accede al pensionamento l’anno successivo alla maturazione del requisito.

L’Inps e il fondo di garanzia

Il fondo di garanzia dell’Inps, o meglio il fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, è una particolare provvidenza economica definita dall’articolo 1 e 2 del decreto 80/92.

Il fondo è gestito direttamente dall’Inps, così come il trattamento di fine rapporto o TFR, utilizzato per pagare i crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto, in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

L’Inps interviene nel caso in cui il datore di lavoro sia stato assoggettato ad una procedura esecutiva concorsuale, quali il fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria.

Il lavoratore per ottenere il pagamento deve rispondere a determinati requisiti, ovvero che sia cessato il rapporto di lavoro, che sia aperta una procedura concorsuale e ci sia stato il necessario accertamento dei crediti di lavoro mediante ammissione nello stato passivo.

Inail, il lavoratore e il mobbing

L’organizzazione pubblica che deve garantire la tutela contro il rischio infortunistico contratto sul lavoro è senza dubbio l’Inail.

Non solo, lo stesso istituto deve anche garantire ad ogni lavoratore assistenza in caso di malattia professionale.

Queste particolari prestazioni sono previste espressamente da appositi istituti normativi, quali il decreto 1124/1965 e il decreto 38/2000. Il legislatore ha espressamente previsto che per malattia professionale deve intendersi qualsiasi malattia di cui sia comunque provata la causa di lavoro.

Ora, per avere una visione più chiara occorre comprendere la posizione dell’Inail sul delicato tema delle patologie psichiche determinate dalle condizioni organizzativo/ambientali di lavoro.

Inps, l’indennità di malattia

L’indennità di malattia dell’Inps rappresenta un elemento sostitutivo della retribuzione e per i primi tre giorni, periodo di carenza, è a carico esclusivo del datore di lavoro, mentre per il restante periodo è anticipata, sempre dal datore, per conto dell’istituto previdenziale per un massimo di un semestre, ovvero 180 giorni di calendario nell’anno solare.

L’indennità di malattia è attribuita a tutti gli operai agricoli e del settore privato,  oltre agli impiegati del terziario e servizi assunti con contratto a tempo indeterminato. Al contrario, per i lavoratori a tempo determinato l’indennità di malattia si chiude quando non è più in essere il rapporto di lavoro.

Dal 1 gennaio del 2007 l’indennità di malattia dell’Inps copre anche gli apprendisti.

Inps, dichiarazione di immediata disponibilità

La dichiarazione di immediata disponibilità è un presupposto essenziale e inderogabile per il riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito: lo chiarisce l’Inps con la circolare n. 133 del 18 ottobre 2010.

In assenza della dichiarazione di immediata disponibilità il lavoratore non può percepire nessuna delle prestazioni, quali la cassa integrazione in deroga, l’integrazione salariale ordinaria (industria o edilizia), l’integrazione salariale straordinaria, i contratti di solidarietà, il trattamento di disoccupazione, la mobilità ordinaria e in deroga, l’indennità una tantum co.co.pro.

Non solo, l’azienda non è autorizzata a porre a conguaglio somme relative alle suddette prestazioni per il lavoratore in questione (circolare Inps del 22 ottobre 2010 n. 133).

Minorenni al lavoro, gli obblighi del datore di lavoro

La legge n. 977 del 17 ottobre 1967 si occupa di tutelare il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti con particolari norme che intendono salvaguardare la salute e la sicurezza dei minori.

La legge in esame ammette l’impiego dei fanciulli e degli adolescenti a patto che siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa certificata da una visita medica, articolo 8 della legge n. 977 del 7 ottobre 1967.

In effetti, le visite periodiche sono da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno e devono essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori si deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

Inps, l’assenza alla visita di controllo

Ogni lavoratore durante il periodo di malattia deve rimanere al proprio domicilio indicato nel certificato medico inviato all’Inps.

In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo dei medici dell’Inps si perde il diritto all’indennità di malattia.

Nella prima assenza si perde l’indennità per un massimo di dieci giorni. In caso di seconda assenza l’indennità di malattia è ridotta della metà per il periodo residuo di malattia, ma per la terza assenza l’indennità erogata è sospesa per tutto il restante periodo.

Ogni assenza dalle fasce di reperibilità contestata dall’istituto deve essere giustificata solo per motivi di forza maggiore e adeguatamente documentata.

Inail, le prestazioni economiche

Inail eroga diverse prestazioni economiche che intendono coprire, anche in modo temporaneo, difficoltà oggettive dell’assicurato.

Le diverse prestazioni economiche consistono della rendita per inabilità permanente, assegno di incollocabilità, rendita di passaggio, le prestazioni ai superstiti, la liquidazione in capitale della rendita e l’assegno per l’assistenza personale continuativa.

Tra queste l’indennità giornaliera temporanea copre i primi tre giorni d’assenza a carico del datore di lavoro, del 60% dal quarto al novantesimo giorno fino ad arrivare al 75% dal 91° giorno in poi. Accanto a questa copertura si aggiungono le integrazioni economiche a carico del datore di lavoro se previste dalla contrattazione collettiva.

Inpdap, requisiti per la pensione di vecchiaia

L’Inpdap, l’ente previdenziale per la pubblica amministrazione, ha chiarito alcuni aspetti sulla nuova pensione di vecchiaia in virtù delle modifiche introdotto dalla recente manovra finanziaria.

È opportuno precisare che i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia non sono comuni per tutti i lavoratori, ma variano a seconda del sistema di calcolo utilizzato, ovvero il sistema utilizzato può essere di tipo contributivo, retributivo o misto.

Fino al 31 dicembre 2011 si può accedere alla pensione di vecchiaia utilizzando il sistema retributivo e misto con 65 anni di età anagrafica, se uomini, o 61 per le donne. In questo caso occorre, ad ogni modo, possedere 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.