Enpals, nuove disposizioni per il pensionamento anticipato

L’Enpals, l’ente previdenziale per chi lavora nello spettacolo, ha emanato nuove disposizioni in tema di accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini sulla base delle indicazioni pervenute dai Ministeri vigilanti.

La circolare n. 12 del 6 ottobre 2010 integra e sostituisce la Circolare n. 7 del 23 luglio 2010.

L’Enpals precisa che a decorrere dal 1 maggio 2010 per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, l’età pensionabile è fissata, per uomini e donne, al quarantacinquesimo anno di età anagrafica.

Per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, per i quali si applica integralmente il sistema contributivo ovvero si applica il sistema misto, si attribuisce il coefficiente di trasformazione previsto dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

Pensioni 2010, la ricongiunzione e il trasferimento

Il correttivo alla manovra finanziaria ha dettato nuove norme per il ricongiungimento e il trasferimento della propria posizione assicurativa.

Così, come stabilisce la recente manovra finanziaria, dal 1° luglio 2010 si dovrà pagare per procedere alla ricongiunzione presso il fondo lavoratori dipendenti (FPLD) analogamente a quanto previsto per la ricongiunzione presso l’analogo fondo dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Non solo, a decorrere dal 31 luglio 2010 è abrogata la legge 322/58.

Il correttivo alla manovra finanziaria ha, inoltre, modificato l’articolo 2 della legge 29/79 limitatamente ai criteri di determinazione della riserva matematica per tale forma di ricongiunzione (da Inps verso forme di previdenza esclusive o sostitutive).

Si ricorda che per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, si dovrà far riferimento ai coefficienti previsti dalla legge 1338/62 già utilizzati per la costituzione della rendita vitalizia.

Al via una serie di incentivi per le assunzioni

Finalmente è arrivata la fumata bianca. La Corte dei Conti ha infatti dato il suo assenso al decreto interministeriale che prevede aiuti ai datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché dell’indennità di disoccupazione speciale edile.

Il decreto prevede espressamente che l’assunzione deve essere libera, ossia chi assume non lo deve fare per ottemperare a disposizioni di legge o da un obbligo legale, ovvero diritto di precedenza, e nemmeno deve nascere da obblighi contrattuali, accordi sindacali specifici.

Collegato lavoro, inizia la discussione alla Camera

È iniziato l’esame parlamentare da parte della Camera dei deputati, AC 1441-quater-F, la settima lettura del collegato lavoro limitatamente alle parti modificate dal Senato.

Il Senato ha modificato diverse disposizioni coinvolgendo gli articoli 2, 20, 31, 32 e 50. Per questa ragione, data la natura parlamentare del nostro sistema costituzionale, è necessario ricorrere alla duplice deliberazione conforme di entrambe le Camere.

All’articolo 2, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, sono state introdotte modifiche al testo al fine di armonizzare le nuove norme introdotte dal recente decreto n. 78 del 2010 (correttivo alla manovra finanziaria).

Dal testo sono stati eliminati ogni riferimento all’istituto per gli affari sociali poiché, con l’articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, si è provveduto alla sua soppressione e il trasferimento delle relative funzioni all’ISFOL.

Il lavoro e l’Europa, la discriminazione del part-time ciclico

Torniamo sull’argomento sanzionato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea che ha richiamato il nostra Paese a rimuovere la discriminazione sulla disciplina previdenziale adottato dal nostro sistema previdenziale.

La Direttiva CE n. 97/81 mira ad estendere il diritto al lavoro part time come strumento che permetta di realizzare un mercato interno in linea con un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nella Comunità europea. L’obiettivo si realizza attraverso un sistema regolatorio delle forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e quello di tipo stagionale.

La Direttiva intende sollecitare misure che facilitino l’accesso al tempo parziale per uomini e donne che si preparano alla pensione e che vogliono conciliare vita professionale e familiare e approfittare delle possibilità di istruzione e formazione per migliorare le loro competenze e le loro carriere, nell’interesse reciproco di datori di lavoro e lavoratori e secondo modalità che favoriscano lo sviluppo delle imprese.

In base a queste considerazioni devono essere rimosse ogni norma dei singoli Stati che non sono in linea con la Direttiva in oggetto.

La proposta della CGIL sulla riforma degli ammortizzatori sociali

La CGIL ha deciso di intervenire nel dibattito in tema di riforma del mercato del lavoro con una proposta che intende conciliare l’equità della contribuzione e la sostenibilità economica.

L’idea del maggiore sindacato italiano è di estendere le tutele degli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori, anche quelli che ne risultano attualmente esclusi, utilizzando solo due strumenti operativi: la cassa integrazione guadagni e le provvidenze a favore della disoccupazione con aliquote unificate per tutte le qualifiche.

In sostanza, recependo le indicazioni del Protocollo del 2007, si stabilisce che il requisito di accesso è unificato a 78 giornate su cui è versata contribuzione, e la durata non potrà mai eccedere l’anzianità aziendale del lavoratore. Non solo, secondo la proposta della CGIL, si provvederà, entro i primi sei mesi di beneficio, alla la compilazione del bilancio di competenze del lavoratore, a cura dei servizi all’impiego.

Pensioni 2010, le vecchie finestre non si toccano

La recente manovra finanziaria prevista dalla legge n. 122 del 2010 ha modificato le decorrenze per chi matura la pensione dal 2011 lasciando inalterate le prossime tre finestre: il 1° ottobre 2010, il 1° gennaio e il 1° luglio del 2011.

Ricordiamo che il 1° ottobre potrà andare in pensione i dipendenti che hanno compiuto 40 anni di contribuzione al 30 giugno 2010 e che possono vantare 57 anni di età anagrafica entro il 30 settembre 2010. Non solo, possono usufruire della finestra per accedere alla pensione di vecchiaia anche chi, sempre lavoratori dipendenti, può vantare 65 anni di età compiuti entro il 30 giugno 2010. Al contrario, le donne devono avere compiuto i 60 anni se iscritte all’Inps o 61 se risultano iscritte all’Inpdap.

Sono interessanti alla finestra di ottobre anche i lavoratori autonomi. In questo caso, per usufruire della pensione di vecchiaia, devono essere in grado di dimostrare di possedere 65 anni di età, o 60 se donne, compiuti entro il 31 marzo 2010. Al contrario, i lavoratori autonomi possono usufruire della pensione di anzianità se dimostrano di aver versato i contributi per almeno 40 anni entro il 31 marzo 2010 a prescindere dall’età anagrafica.

I Carabinieri contro il lavoro nero

Convenzione tra le Direzioni provinciali del Lavoro e l’Arma dei Carabinieri al fine di contrastare tutti quei fenomeni di criminalità connessi allo sfruttamento del lavoro, all’occupazione illegale di lavoratori e al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Direzioni provinciali del lavoro e i Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri coordineranno le proprie azioni su questo versante e terranno degli incontri trimestrali per lo scambio di dati e informazioni e per la programmazione di eventuali verifiche da effettuare congiuntamente.

In particolare, sul settore infortunistico il comando provinciale dei carabinieri attraverso i comandi stazione, segnalerà alla rispettiva direzione del lavoro tutte quelle situazioni di evidente pericolosità legate alla mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza nei cantieri, oltre agli infortuni gravi di cui sia venuto a conoscenza, per consentire tempestivi interventi ispettivi. Interventi che potranno avvenire, in casi di particolare pericolosità e gravità, anche con il supporto degli stessi Carabinieri.

Collegato lavoro, licenziato il testo al Senato

Il Senato ha approvato il ddl 1167-B/BIS recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Secondo il parere del senatore Castro, la maggioranza e il Governo hanno recepito le indicazioni fornite dal Presidente della Repubblica, apportando al testo ulteriori modifiche ispirate alla valorizzazione dell’autonomia delle parti sociali e contrattuali (seduta del 23 settembre).

L’esame dell’articolato si è concluso con l’approvazione tra l’altro di un emendamento aggiuntivo all’articolo 19 proposto dal relatore Saltamartini recante disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato, materia oggetto di un articolo precedentemente soppresso dalla Camera dei deputati.

La tutela dei lavoratori in ambito sportivo

Il ministero del lavoro e delle politiche sociali osserva che, alla luce della definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal decreto n. 81/2008, il tema della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ricomprende tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio.  In particolare non risulta esente il mondo del non profit e, pertanto, anche le associazioni o società sportive dilettantistiche rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame.

A questo proposito, il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione, mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell’impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell’organizzazione  delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.

Infortunio sul lavoro, ammesso il sindacato come parte civile

La corte di Cassazione nella sentenza dell’11 giugno 2010, sezione IV penale, ha ammesso un principio importante: è lecita la costituzione in parte civile dei sindacati anche se il lavoratore infortunato non era iscritta ad alcun sindacato.

Grazie a questo intervento ora è possibile tutelare tutti i lavoratori anche quelli che, per diversi motivi, non possono iscriversi ad una organizzazione sindacale.

La Corte di Cassazione ha affermato che non vi è differenza tra processi civili e penali e, nella fattispecie in oggetto, deve essere garantita la tutela dei lavoratori in caso di infortunio sul lavoro ribadendo che è possibile la costituzione della parte civile.

Quello delle morti bianche è un problema di rilevanza nazionale che deve essere affrontato con ogni mezzo al fine di garantire la sicurezza personale dei lavoratori che deve tenere conto del quadro do riferimento mutato nel corso degli anni.

Pensione, in arrivo la finestra di ottobre

Questa è la quarta finestra del 2010 e l’uscita è ancora regolata con il vecchio sistema, ossia con le regole in vigore prima dell’arrivo della finestra mobile introdotta dall’ultima manovra sulle pensioni.

I lavoratori dipendenti che intendono usufruire della pensione di anzianità devono aver acquisito 40 anni di contributi entro il 30 giugno 2010 e compiuti i 57 anni di età entro il 30 settembre sempre del 2010. Al contrario i lavoratori autonomi devono aver raggiunto il requisito dei 40 anni di contributi entro il 30 marzo 2010 con qualsiasi età anagrafica.

Si ricorda che i lavoratori che sono riusciti a dimostrare di aver raggiunto i 40 anni di contributi considerando contribuzioni di lavoro dipendente e autonomo possono andare in pensione con i requisiti in vigore per i lavoratori autonomi.

Lavoratrici madri: la tutela estesa alla gestione separata

La tutela della maternità prevista per le lavoratrici dipendenti è estesa anche alle lavoratrici subordinate per via del particolare contratto di collaborazione che intercorre tra le parti.

Per aver diritto alla tutela le lavoratrici devono essere iscritte alla gestione separata e versare la relativa contribuzione maggiorata dello 0,50% che, dal 7 novembre 2007 a seguito dell’aliquota aggiuntiva dello 0,22, è diventata dello 0,72%.

Non solo, queste lavoratrici, oltre a versare il relativo contributo, non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale e non devono essere titolari di altre forme di pensione.

Il distacco per il dipendente pubblico

L’Inpdap, attraverso la sua nota del 20 settembre 2010 n. 15, ha fornito alcune precisazioni sulle nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori pubblici che si spostano all’interno dell’Unione Europea.

L’ente previdenziale ha ribadito il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile.

Infatti, secondo i criteri generali, per la determinazione della legislazione da applicare si stabilisce che il pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato al quale appartiene l’amministrazione da cui dipende, così come il lavoratore subordinato o autonomo.