Dimissioni volontarie? Nessuna indennità di disoccupazione

L’Inps con messaggio n. 16825/2010 ha chiarito che l’indennità di disoccupazione non spetta al lavoratore che si dimette volontariamente, così come prevede la Legge n. 448 del 1998.

Secondo l’articolo 34 l’indennità di disoccupazione per dimissioni volontarie non comporta nessun obbligo per l’istituto previdenziale.

In effetti, il contenuto della legge è abbastanza chiaro perchè stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.

Le dimissioni annullate per confusione mentale

 Le dimissioni possono essere annullate se il lavoratore, sebbene non interdetto, provi di essere stato in uno stato, anche transitorio, di incapacità di intendere e di volere.

Lo ho stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8886 del 14 aprile che ha applicato i criteri stabiliti dall’articolo 428 del codice civile.

Infatti, la Suprema Corte ha ribadito che in caso di dimissioni date dal lavoratore che si trovi in uno stato di incapacità naturale, il diritto di riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex articolo 428 c.p.c., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione.

La pensione che verrà

Il recente correttivo alla manovra finanziaria non è che l’inizio. In realtà il futuro sarà ancora peggiore; infatti, grazie all’aspettativa di vita e alla recente manovra di fine maggio si andrà sicuramente in pensione a 70 anni con un assegno al limite della sussistenza.

Il sistema delle quote è stato semplicemente annullato senza nemmeno aspettare la sua completa attuazione. Al suo posto è arrivato un sistema che alza l’età pensionabile per tutti in modo automatico di dodici mesi se lavoratori dipendenti e diciotto se autonomi.

Manovra finanziaria, le deroghe alla nuova riforma sulle pensioni

 La recente manovra finanziaria, decreto n.78 del 31 maggio 2010, prevede in maniera esplicita diverse deroghe rispetto all’applicazione delle nuove finestre di uscita.

Per il comparto scuola e università si continuerà a ritenere valido il contenuto dell’articolo 59 delle legge 449/1997. Ciò vuol dire che in caso di maturazione dei requisiti alla pensione entro il 31 dicembre dell’anno il trattamento previdenziale decorrerà dalla data di inizio dello stesso anno scolastico o accademico, ad esempio il 1 settembre.

Il lavoratore e il trasferimento del luogo di lavoro

La prestazione lavorativa è svolta tipicamente all’interno di locali aziendali, ma può anche succedere che questa può svolgersi al di fuori per il tipo di mansione che il prestatore deve svolgere.

Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa può essere stabilito dalle parti del contratto individuale di lavoro secondo i criteri espressamente previsti dal codice civile, articolo 1182, con un patto di inamovibilità che impone il consenso bilaterale per ogni futuro spostamento.

Occorrr precisare che un patto di questo tipo è abbastanza raro e di difficile applicazione. In sua assenza è il datore di lavoro, per mezzo del suo potere direttivo espressamente previsto dalla legge, che decide la determinazione e la modifica del luogo della prestazione.

La maternità per i lavoratori a progetto

Le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative, le associate in partecipazione e le lavoratrici autonome non iscritte ad una cassa previdenziale professionale possono ricorre ad alcune tutele di natura economica al fine di salvaguardare una parte dei loro compensi. L’unica condizione essenziale è la sola iscrizione alla gestione separata Inps, così come prevede l’articolo 2 della legge 335/1995.

Infatti, per i congedi di maternità e di paternità è prevista una specifica indennità, sempre che il lavoratore abbia maturato almeno tre mesi di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007 e dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi antecedenti al periodo indennizzabile.

Sostegno all’autoimprenditorialità con i benefici dell’Inps

Ci siamo già soffermati su questo particolare beneficio in un nostro precedente articolo.

Come avevamo già posto evidenza il decreto interministeriale n. 49409 del 18.12.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010, assegna ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi il beneficio consistente nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito, ossia ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite, con erogazione a carico dell’Inps.

Questo particolare meccanismo è stato messo a punto per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro e un impiego attivo degli ammortizzatori sociali. Infatti, con questa norma sono state definite delle misure volte a utilizzare tali strumenti in funzione non solo di incentivi alle assunzioni per le aziende, ma anche di incentivi all’autoimprenditorialità.

part-time verticale e trattamento pensionistico

Chiarimenti da parte della Corte Europea di Giustizia sul part-time verticale e sul relativo trattamento pensionistico.

Un’altra stoccata al sistema Italia; infatti, la Corte Europea di Giustizia, con sentenza C-395/08 e C-396/08, ha affermato che la disciplina italiana sul trattamento pensionistico prevista per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico è sfavorita rispetto a quelle concernenti gli altri lavoratori.

La decisione della Corte Europea di Giustizia è il risultato di una causa promossa dal personale di volo di cabina della compagnia aerea Alitalia che lavorano a tempo parziale, secondo la formula denominata tempo parziale di tipo verticale ciclico. Si tratta di una modalità organizzativa in base alla quale il dipendente lavora solamente per alcune settimane o per alcuni mesi all’anno, con orario pieno o ridotto.

Il congedo per i figli obbligatorio anche per papà

Probabili modifiche in arrivo al testo unico sui congedi parentali; in effetti, è stato inserito nell’agenda dei lavori della Commissione Lavoro della Camera l’esame della proposta di legge di iniziativa PDL sulle modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

In realtà, oltre alla proposta di legge di iniziativa PDL esistono almeno altre quattro differenti iniziative in questo senso.

L’obiettivo del lavoro in Commissione è di riuscire a produrre un testo unico condivisibile da tutti; in effetti, insieme alla proposta Saltamartini con relatore Moffa del PDL, esistono a anche le proposte di Mosca, Brugger, Caparini, Calabria e Jannone.

Le dimissioni annullabili

Le dimissioni possono essere annullate per vizi della volontà e per incapacità di intendere e di volere. In effetti, alle dimissioni, quale negozio unilaterale recettizio, sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 1427 e seguenti e l’articolo 428 del codice civile.

In sostanza, secondo l’articolo 1324 e salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

La manovra finanziaria e il contratto di produttività

La recente manovra oltre a limitare la spesa pubblica, si è anche soffermata su diversi aspetti rivolti a potenziare la produttività nei luoghi di lavoro. La convinzione del governo è che, oltre a fissare un freno alla spesa, occorre incentivare la produttività per incrementare lo sviluppo.

La manovra finanziaria 2010, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, all’articolo 53 riprende i contenuti della detassazione delle retribuzioni finalizzate alla produttività (norma in vigore fino al 31 dicembre 2010) ed alla decontribuzione a seguito di accordi di secondo livello così come prevede la legge n. 247 del 2007.

Aggiornate le retribuzioni dei cantanti e orchestrali in sala di incisione

Il ministero del lavoro ha aggiornato, con decreto ministeriale 29 aprile 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2010, le retribuzioni convenzionali dei cantanti e degli orchestrali che svolgono attività di interprete principale in sala di incisione, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Con decorrenza 1° gennaio 2010 le retribuzioni convenzionali da prendere come riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria dovuti all’ENPALS sono stabilite, in  relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dall’unita tabella al decreto.

Pensioni più lontane con la manovra correttiva

La recente manovra correttiva sui conti pubblici ha definito una nuova stretta pensionistica che allontana la possibilità di collocarsi a riposo.

È opportuno chiarire che saranno direttamente colpiti i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici di anzianità e vecchiaia a partire dal mese di gennaio 2011.

In questo modo si rendono sono ancora le finestre del 1° luglio, del 1° ottobre e quella successiva di gennaio 2011 a patto che i requisiti siano soddisfatti entro il 2010.

Vogliamo mettere in evidenza le tre finestre ancora utilizzabili secondo il vecchio sistema.

La finestra di luglio potrà essere utilizzata da coloro, lavoratori dipendenti, che hanno raggiunto quota 95 (ossia età minima 59 anni) entro il 30 dicembre 2009 o, in alternativa, che possono vantare 40 anni di contributi al 30 marzo 2010 a condizione che, entro il 30 giugno 2010, hanno raggiunto i 57 anni.

L’inabilità dopo l’assunzione

La questione è abbastanza rilevante tanto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva,  ha deciso di intervenire attraverso un suo autorevole parere.

Infatti, con interpello n. 17 del 24 maggio del 2010 il Ministero ha dato una sua risposta in merito alla problematica concernente la computabilità nella quota di riserva, ex art. 4 della legge n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa legge, del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.