Inps, chiarimenti per assegno di maternità

Il primario istituto previdenziale italiano, l’Inps, con la circolare n. 62 del 29 aprile 2010 fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni sulle prestazioni economiche durante la maternità.

L’Inps ha ribadito che il congedo di maternità, previsto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs.151/2001 (T.U. maternità/paternità), è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (vedi circolare n. 137/2007 e messaggio del 27.03.2008 n. 7040) in questo modo sono estese le stesse provvidenze previste per le lavoratrici dipendenti.

Collegato lavoro, approvato dalla Camera

Nella seduta del 29 aprile 2010 la Camera ha approvato il nuovo testo del Collegato Lavoro (C1441-quater-E) e, a questo punto, il testo passerà al Senato per la discussione e l’eventuale, anche se è scontata, approvazione.

Rispetto al testo presentato in aula è stato approvato un emendamento che modifica il terzo periodo del comma 9 dell’articolo 31 (conciliazione ed arbitrato): forse l’aspetto più controverso della legge.

Secondo il testo, in relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il CNEL e il lavoro che cambia

Il CNEL, ossia il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, è un organo espressamente previsto dalla nostra carta costituzionale e, secondo quanto prevede l’articolo 99, svolge funzioni di consulenza del Parlamento e del governo per le materie attribuite per mezzo di una legge ordinaria.

Non solo, il CNEL dispone anche di iniziativa legislativa e contribuisce alla elaborazione della legislazione economica e sociale. In base a queste attribuzioni, il CNEL ha recentemente diffuso il suo rapporto finale sull’impresa che cambia, ossia sulle trasformazioni del sistema imprenditoriale in Italia.

Il rapporto del CNEL, dopo un’analisi delle problematiche economiche e sociali, pone in evidenza la necessità di profonde politiche di formazione in grado di incidere, in maniera significativa, sulle politiche di innovazione: le uniche risposte capaci di rispondere alla sfida competitiva attuale.

L’obbligo della visita medica di controllo

L’orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato.

La corte Costituzionale ha sempre ribadito la legittimità costituzionale dell’articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui si stabilisce la decadenza del lavoratore dal diritto a qualsiasi indennità di malattia per i primi dieci giorni per l’intero e nella misura della metà per quelli successivi, per tutta la durata della malattia, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita di controllo domiciliare, anche nel caso in cui venga successivamente accertata l’effettiva sussistenza della malattia al momento della detta visita.

Infatti, l’assenza dal domicilio del lavoratore in malattia durante le fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo, non può considerarsi giustificata se non per motivi seri, ossia tali da impedire lo svolgimento delle attività che hanno determinato l’assenza in orari diversi.

Il sindacato nelle multinazionali

La direttiva comunitaria n. 45 del 1994 ha previsto, per le imprese ed i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, dei sistemi di confronto e di informazione al fine di tutelare i lavoratori secondo modalità rinviate alla contrattazione collettiva o, in caso di assenza, fissate da una disciplina suppletiva contenuta dalla direttiva stessa.

A questo scopo la direttiva istituisce i comitati aziendali europei (CAE), i quali sono soggetti di informazione e consultazione per le imprese transnazionali e rivestono un importante strumento per la rappresentanza dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie, ancor di più nell’attuale scenario di crisi e di cambiamenti sociali ed economici in atto.

La direttiva n. 45, attuata con il decreto n. 74/2002, è stata poi modificata dalla Direttiva 2009/38CE, approvata nel mese di maggio dello scorso anno.

Il diritto di serrata

La nostra Costituzione prevede esplicitamente il diritto di sciopero, ma in nessuna parte si fa riferimento al diritto di serrata.

La serrata è uno strumento che permette al datore di lavoro di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa con il rifiuto di ricevere e retribuire le prestazioni dei propri dipendenti.

I sindacati dei lavoratori hanno a disposizione il diritto di sciopero al fine di esercitare una pressione diretta sulla controparte per ottenere miglioramenti normativi ed economici, così, secondo le interpretazioni di taluni imprenditori, anche i sindacati dei datori di lavoro devono poter disporre di un analogo diritto.

Lavoratore disabile e il contratto a tempo determinato

La legge n. 68/1999 disciplina il rapporto di lavoro dei disabili assunti secondo l’istituto dell’obbligatorietà.

La predetta legge richiama le parti ad una corretta procedura del collocamento mirato.

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso opportune analisi, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Danno da mobbing: la Suprema Corte ribadisce i parametri oggettivi

Nel nostro paese non esiste una legge organica contro il mobbing e il fenomeno viene individuato e ostacolato dagli organi giudiziari.

Non esiste poi una definizione precisa del fenomeno e la Corte di Cassazione in una recente sentenza, n. 7382 del 26 marzo 2010, ha  precisato, o ribadito, la sua posizione in materia.

Secondo la Corte per mobbing, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile, deve intendersi una condotta non corretta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili, che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l’emarginazione dei dipendente nell’ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell’equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo.

Nuovi regolamenti per la tutela dei lavoratori in Europa

Dal 1° maggio 2010 entrano ufficialmente in vigore i nuovi regolamenti europei sulla sicurezza sociale.

Infatti, da quella data le norme relative alla sicurezza sociale di ciascun Paese saranno coordinate a livello europeo con l’obiettivo di tutelare meglio il diritto specifico di ciascun cittadino europeo.

In sostanza, parliamo del regolamento n. 883/2004 del 29 aprile 2004 (il cosiddetto regolamento di base) che sostituirà il regolamento 1408/71 attualmente in vigore, mentre il regolamento n. 988/2009 del 16 settembre 2009, oltre a modificare il regolamento di base, ne determina il contenuto dei relativi allegati.

In particolare, il regolamento n. 988/2009 intende essere il nuovo punto di riferimento in materia e consente l’effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone nell’Unione europea, oltre a rafforzare gli obblighi di cooperazione tra le amministrazioni in materia di sicurezza sociale.

In arrivo il Decreto Flussi 2010

Sono state definite dal Ministero dell’Interno le procedure on-line per i nulla osta per lavori stagionali e autonomi riferiti all’anno 2010.

Il governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010, il D.P.C.M. del 1° aprile 2010 contenente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

Per questa ragione dalle ore 08.00 del giorno 21 aprile 2010 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre dello stesso anno i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010.

Certificati di malattia via telematica, primi chiarimenti Inps

Primi chiarimenti dal maggiore istituto previdenziale in merito alla nuova procedura per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.

L’Inps, con la circolare n. 60 del 16 aprile 2010, fornisce all’utenza le prime informazioni in merito al nuovo servizio.

A partire dal 3 aprile 2010 i medici dipendenti del SSN, o in regime di convenzione, sono tenuti a trasmettere all’Inps il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all’interessato.

Con l’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni sono state introdotte disposizioni per la trasmissione telematica all’Inps dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico.

Congedi parentali, in arrivo nuova direttiva europea

Il 18 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della nuova Direttiva europea sui congedi parentali (Direttiva n. 2010/18/EU dell’8/3/2010).

La nuova direttiva intende migliorare la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale.

Non solo, la Commissione suggerisce di valutare la possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari, quali il congedo di paternità, il congedo in caso di adozione e il congedo per cure prestate ai familiari.

La Direttiva stabilisce che il congedo parentale è concesso per un periodo minimo di quattro mesi e, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne, andrebbe previsto, in linea di principio, in forma non trasferibile.

Il lavoro accessorio nell’ambito delle imprese agricole

Il tema è abbastanza interessante e nel contempo controverso tanto che la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana ha ritenuto di coinvolgere la Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro al fine di chiarire l’interpretazione dei commi 148 e 149 dell’ultima Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009) a due casi concreti.

Ricordiamo che la legge 191/2009 ha modificato l’articolo 70 del decreto n. 276/2003.

La confederazione, mediate una precisa istanza, ha posto in evidenza, alla Direzione Generale, l’eventuale applicabilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito della norma ex articolo 70 al fine di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole. Inoltre, si è anche messo in evidenza se le stesse possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale (part time).

Mi sposo? Allora mi prendo la liquidazione con la reversibilità

L’Inps e l’Inpdap sono i due maggiori istituti previdenziali italiani che si occupano di tutelare il futuro dei lavoratori privati e pubblici.

L’Inps ha il mandato di curare i rapporti previdenziali e assistenziali, nella maggior parte dei casi, dei lavoratori del settore privato. Al contrario, le pensioni e le prestazioni del settore pubblico sono gestite ed erogate dall’Inpdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica).

Il trattamento delle pensioni di reversibilità riguardava, in passato, solo gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps: così prevedevano le disposizioni contenute nel decreto legge 39 del 1945.