La responsabilità del lavoratore

Questo è un importante aspetto che occorre tenere in considerazione: il lavoratore è responsabile per gli illeciti civili o penali commessi nello svolgimento delle sue mansioni.

Occorre dividere i due aspetti. Per prima cosa occorre ricordare che la responsabilità penale è personale, o almeno così prevede il nostro ordinamento. In questo caso il datore di lavoro non è responsabile degli illeciti commessi a meno che esistono elementi tali da ritenere il suo concorso.

Il datore di lavoro per non concorrere nel reato può decidere di delegare le attività ad una persona preposta, ad esempio un dirigente. In questo caso, il dipendente così individuato è dotato dei necessari poteri, mediante un’apposita delega, tali da escludere il datore di lavoro.

Il collegato lavoro e la revisione del lavoro a tempo parziale

Il collegato lavoro ha messo in evidenza la possibilità da parte della Pubblica Amministrazione la revisione di tutti i rapporti a tempo parziale fino ad oggi istituiti.

Le Amministrazioni potranno chiedere, infatti, la revisione dei contratti di lavoro a tempo parziale entro sei mesi dalla data di applicazione della legge. In seguito, i nuovi contratti part time che saranno concessi adotteranno i criteri della scadenza tenendo conto della soluzione dello stato di necessità che li avevano motivati.

L’intenzione del Legislatore è quella di fornire alle singole Pubbliche Amministrazioni uno strumento utile per definire una nuova allocazione del personale tenendo conto di esigenze non più contingenti.

Regionali 2010, il permesso elettorale per il lavoratore

 Secondo le disposizioni legislative, le consultazioni elettorali avranno luogo domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 e coinvolgeranno oltre 41 milioni di italiani e di questi, si stimano in circa mezzo milione di persone, un’esigua minoranza vigilerà, con vari ruoli, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

La legge stabilisce che il lavoratore ogni volta che partecipa, mediante un incarico puntualmente definito, come scrutatore, presidente del seggio, segretario, rappresentante di lista o di gruppo, ma anche come rappresentante dei partiti o gruppi ha diritto di assentarsi per permesso elettorale.

La legge che disciplina la materia è il TU n. 361/1957: in conformità a queste disposizioni, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Collegato lavoro e i certificati di malattia

La Pubblica Amministrazione sta cambiando registro ed elimina il certificato medico di malattia cartaceo nel pubblico impiego.

Le disposizioni contenute all’interno del collegato lavoro prevedono che, secondo quanto stabilisce l’articolo 25, i certificati di malattia dovranno essere inviati attraverso un meccanismo di trasmissione telematica in carico alle strutture sanitarie (medici).

Infatti, il maggiore istituto previdenziale italiano, Inps, dal 1° gennaio 2010 trasmette in via telematica al datore di lavoro pubblico l’attestazione medica che ha ricevuto dal medico di base o dalla struttura sanitaria. Ora, per quanto stabilisce il decreto 165/2001 e modificato dalla legge 150/2009, entro luglio sarà obbligatorio, da parte dei medici, inviare per via telematica i certificati per le assenze da malattia nella pubblica amministrazione.

Inps: in scadenza l’indennità di disoccupazione

Il 31 marzo scade il termine per presentare all’ Inps la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti.

L’indennità erogata dall’istituto previdenziale intende dare un aiuto a tutti i lavoratori dipendenti che non hanno raggiunto il requisito minimo richiesto (non meno di 52 settimane negli ultimi due anni) per ottenere la disoccupazione ordinaria e copre i periodi di disoccupazione dell’anno precedente.

In modo particolare, è una provvidenza economica rivolta per chi ha svolto lavori brevi e discontinui, ad esempio le supplenze del personale precario della scuola privata.

Il licenziamento del lavoratore tossicodipendente

Questo è un tema particolare perché coinvolge la sfera privata di ogni persona.

Il lavoratore tossicodipendente a tempo indeterminato, il cui stato di tossicodipendenza sia accertato dall’ASL,  ha diritto alla sospensione non retribuita della prestazione lavorativa (aspettativa) al fine di partecipare a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Asl o di altre strutture terapeutico riabilitative e socioassistenziali così come stabilisce il DPR 1990/309.

La giurisprudenza ha da sempre affermato che la semplice dipendenza da sostanze stupefacenti non è di per sé una condizione sufficiente a legittimare il recesso dal contratto di lavoro ovvero il suo licenziamento.

Infatti, in base alla sentenza della Corte di Cassazione del 26 maggio 2001 n. 7192 e TAR del Lazio con sentenza n. 1573 del 2 marzo 2005, occorre accertare di volta in volta la condotta del dipendente e verificare se questa infrange definitivamente il rapporto fiduciario che si è instaurato con il proprio datore di lavoro.

Modifiche alla legge 104 per portatori di handicap

Il collegato al lavoro ha modificato la disciplina sui permessi per l’assistenza ai portatori di handicap; infatti, l’articolo 33 della legge 104/1992 è stato modificato dall’articolo 24 del DDL 1167-B.

Il Legislatore ha apportato alcune modifiche per l’assistenza  ai portatori di handicap in situazione di gravità e le variazioni introdotte riguardano tutti i dipendenti a prescindere dal contratto di lavoro stipulato.

Il permesso di 3 giorni mensili retribuiti e coperti da contributi per assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta solo ai parenti ed affini entro il 2° grado o fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni o sia affetto da  patologie invalidanti o sia deceduto.

Lavorare all’estero, il distacco

Una persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato comunitario presso un’impresa dalla quale dipende normalmente è sottoposto alle regole previdenziali del primo stato comunitario.

In questo caso si parla di distacco e la sua durata non può essere superiore a 12 mesi.

Al termine è possibile richiedere una proroga per altri dodici mesi previa richiesta e autorizzazione dell’autorità competente del Paese in cui si svolge il lavoro.

Inps, anticipare la pensione si può

Per il maggiore ente previdenziale italiano l’anticipo è consentito ma solo a determinate condizioni.

Secondo quanto stabilisce la legge 243/04 in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di una età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità a patto che optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180.

Tale opzione consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di ottenere la pensione di anzianità con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituite dalle tabelle A e B della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Licenziare il dipendente per troppa malattia

La malattia è un istituto normativo utilizzato per mantenere il rapporto di lavoro, anche se non esiste, in sostanza, una prestazione lavorativa; in effetti, si ottiene una sospensione del rapporto per oggettiva sopravvenuta impossibilità al fine di poter assicurare il prosieguo della prestazione lavorativa.

In questo caso, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un certo periodo di tempo (definito periodo di comporto), la cui durata deve essere stabilita dal contratto collettivo nazionale applicabile.

Non solo, il datore di lavoro, oltre a conservare il posto di lavoro, deve garantire l’intero trattamento economico.

Il lavoratore all’estero, la previdenza nell’Unione Europea

Uno degli obiettivi del trattato di Roma, in modo particolare l’articolo 51, mira alla salvaguardia sociale di ogni lavoratore dell’Unione Europea che presta la propria attività in un Paese terzo.

Nell’Unione Europea si è sempre più affermato il principio della tutela sociale al fine di favorire la libera circolazione di lavoratori attraverso le disposizioni contenute nel regolamento n. 1408/71 e successivamente modificato dal regolamento n. 574/72.

In sostanza, si è affermato un sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza nazionali che prevedono per i lavoratori migranti il cumulo, la cosiddetta totalizzazione, di tutti i periodi di previdenza sociale sia per la maturazione e la conservazione delle prestazioni sia per il calcolo delle eventuali quote retributive spettanti.

Intesa sull’arbitrato tra le Parti Sociali e il Ministero del Lavoro

Siglata dalle parti sociali una dichiarazione comune sull’arbitrato introdotto dal recente collegato al lavoro, un provvedimento che ha sollevato inevitabilmente diverse polemiche e dubbi interpretativi.

Di sicuro l’arbitrato è un vero strumento alternativo al giudice nelle controversie di lavoro, ma per evitare abusi è necessario definire delle linee d’azione comuni.

Ricordiamo, infatti, che il comma 9 del collegato al lavoro stabilisce che, in   relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile.

Collegato lavoro: scontro sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori

Oggi si sciopera anche per affermare il ruolo preminente dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Infatti, con l’art. 31 del collegato lavoro il Legislatore elimina l’obbligatorietà, D.L. n. 80/1998, del tentativo di conciliazione reintroducendo la normativa in vigore fino al 1998.

Non solo, le parole dell’assessore al Lavoro, Pari Opportunità e politiche giovanili della regione Lazio, Alessandra Tibaldi, non lasciano dubbi sulla posizione dell’opposizione:

Siamo in presenza di un attacco senza precedenti al mondo del lavoro ed ai principi di civiltà giuridica del nostro ordinamento giuslavoristico.

Di fronte a questo inaudito attacco al sistema di tutele e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori mi unisco al coro di tutto coloro che stanno aderendo all’appello contro questa controriforma, che aggira subdolamente l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Inps: indennità di malattia e maternità per lavoratori a tempo parziale

l’Inps, con la circolare n. 30 del 3 marzo 2010, fornisce ulteriori istruzioni sulle modalità di liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto).

Il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. La retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità risulta già di per sé ridotta.

Nell’ipotesi in esame, quindi, troveranno applicazione i criteri di calcolo adottati per i lavoratori full time con circolare 94/2009.