Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la sua Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha risposto ad un interpello chiesto dalla FIT-CISL e la FAST in merito alla corretta interpretazione dell’art. 8, commi 6 e 7, L. n. 223/1991, concernente la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ovvero si chiede quale sia la disciplina applicabile qualora il lavoratore si trasferisca o espleti attività lavorativa all’estero durante il periodo di fruizione della relativa indennità.
lavoratori in mobilità
Incentivi per i lavoratori in mobilità
La legge 167/2011 prevede la possibilità di ottenere assunzioni agevolate attraverso il contratto di apprendistato allo scopo di avviare al lavoro i lavoratori in mobilità.
Lavoratori in mobilità esonerati dal nuovo regime pensionistico
La Riforma Monti ha introdotto modifiche consistenti nel regime pensionistico. Tuttavia, per ovviare alle difficoltà di un passaggio quasi immediato da un regime pensionistico all’altro, ha introdotto anche deroghe ed esoneri.
I benefici per i lavoratori salvaguardati in mobilità lunga
Per gli effetti del Decreto del Ministro del Lavoro 1 giugno 2012 e dell’articolo 22 della Legge 135/2012, (nota come revisione della spesa), per rientrare tra le categorie dei lavoratori salvaguardati è necessario che i lavoratori si trovino, in rispetto al decreto del Ministero, collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati prima del 4 dicembre 2011 e, contestualmente, aver cessato l’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011.
L’indennità di mobilità per il personale del trasporto aereo
L’Inps, con il messaggio n. 12927 del 2 agosto 2012, comunica alcune novità per il pagamento anticipato dell’indennità di mobilità riservato al personale dei vettori aerei e imprese aereoportuali.
Termina il periodo transitorio del nuovo apprendistato
Dallo scorso 26 aprile 2012 entra pienamente in vigore il Decreto Legislativo n. 167/2011, in materia di Apprendistato e che da questa data sono abrogate le seguenti disposizioni legislative: Legge n. 25/1955 – articoli 21 e 22 della Legge n. 56/1987 – articolo 16 della Legge n. 196/1997 – articoli da 47 a 53 del D.L.vo n. 276/2003. In particolare, l’articolo 23 del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 interviene sulla durata del contratto, sulla formazione esclusivamente aziendale, sull’abolizione di adempimenti burocratici e sulle visite mediche pre-assuntive per maggiorenni.
Ricordiamo che il contratto di apprendistato diventa il contratto formativo per eccellenza, assolve sia al diritto dovere di istruzione e formazione (secondo la nuova riforma dei cicli scolatici L. 53/2003 ) sia all’apprendimento professionale anche di specializzazione tecnica superiore.
Il nuovo apprendistato integra tre differenti tipologie contrattuali con una nuova forma: il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale e, infine, il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 47 Dlgs 276/03).
Pensioni, Fornero firma il decreto dei lavoratori in mobilità
La CGIL esprime soddisfazione per la decisione di Elsa Fornero, ministro del lavoro del governo Monti, di aver firmato il decreto di proroga del sostegno al reddito per quei lavoratori esclusi dal tetto di 10.000 unità salvaguardate dalle finestre mobili.
In effetti, come sembra noto, la legge 122/2010 ha modificato la disciplina sulla decorrenza delle pensioni, stabilendo tuttavia al comma 5 che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previgenti continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.
La fiscalità di vantaggio per i giovani e per i lavoratori in mobilità
La manovra correttiva di luglio 2011 ha introdotto un particolare regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. In effetti, all’articolo 27 del decreto 98/2011 al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi.
Per questo motivo, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione e che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.
Manovra 2011, le modifiche ai trattamenti di sostegno al reddito
Con la manovra di luglio, in particolare all’articolo 18 della legge n. 111/2011, il Legislatore ha abrogato, a partire dal 6 luglio, il comma 10-bis dell’articolo 19 del decreto n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, con la quale ai lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità previsto dall’articolo 7 della legge n. 223/1991 poteva essere erogato, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità.
Lavoro, chiarimenti sull’età pensionabile chiesti dall’Avia
Il Ministero del lavoro, attraverso la Direzione generale per l’Attività Ispettiva, ha fornito alcuni, mediante l’interperllo n. 35/2011, chiarimenti in merito ad alcune osservazioni avanzate dall’Avia, ovvero Assistenti di Volo Italiani Associati, a proposito agli accordi di mobilità anteriori al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla Legge n. 122/2010), ma operanti in epoca successiva.
L’Avia ha chiesto, infatti, alcuni chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 12, comma 12 ter, lett. a) della legge in oggetto, ossia relativo all’incremento dell’età pensionabile in relazione all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT verso i lavoratori destinatari di procedure di mobilità già sottoscritte in sede ministeriale prima dell’entrata in vigore della stessa legge (30 aprile 2010).
Lavoro e moda: alla Incom sfilano i licenziamenti
Abiti eleganti, ma anche abbigliamento sportivo, con il brand U.S. Polo Assn., che in Europa viene gestito dall’azienda Incom. Questi capi li indosseranno le finaliste di Miss Italia 2011, in onda su Raiuno dal 9 settembre 2011. Ma per una trentina di operai della Incom il “finale” potrebbe essere quello del licenziamento; non a caso i Sindacati sono molto preoccupati per la procedura di mobilità avviata proprio dalla Incom a carico di quasi quaranta lavoratori, molti di questi donne. La Cgil, in particolare, ha ricordato come la procedura di mobilità vada a colpire un terzo dei lavoratori, e come a loro carico aleggi lo spettro del licenziamento se si considera che già da un paio d’anni per loro si va avanti tra Cig ordinaria e cassa integrazione guadagni straordinaria.
Inps, cambia la procedura per l’assegno integrativo di mobilità
L’Inps, con la circolare n. 95 del 15 luglio 2011, informa la sua utenza che, grazie alla presenza del canale telematico, è stata predisposta una nuova modalità per la presentazione della domanda di assegno integrativo di mobilità così come previsto all’articolo 9 e comma 5 della Legge n. 223 del 1991.
Ricordiamo che, qualora un lavoratore accettasse un’offerta di lavoro che comporti un inquadramento ad un livello retributivo inferiore a quella della mansione di provenienza, la legge del 23 luglio 1991 n. 223 stabilisce espressamente che lo stesso ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Già in precedenza lo stesso istituto previdenziale si è più volte espresso in materia con due circolari: la prima del 5 maggio 1997 n. 105 e la seconda il 24 giugno 1997 n. 141.
Nella stessa circolare l’Inps ribadisce che per usufruire dell’assegno integrativo è necessario che il lavoratore risulti in forza presso un datore di lavoro con un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che possa vantare il diritto a percepire la relativa indennità di mobilità.
Incentivi lavoratori svantaggiati: 5,5 milioni in Emilia-Romagna
5,5 milioni di euro di incentivi per i lavoratori svantaggiati e, di conseguenza, per agevolare il loro reinserimento nel circuito occupazionale. E’ questa la nuova misura che è stata attivata in Emilia-Romagna dall’Amministrazione regionale nell’ambito di “Welfare to work“, l’azione di sistema del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel dettaglio, in accordo con quanto riporta il sito Internet della Regione Emilia-Romagna, sono previsti incentivi sia per l’avvio di un’attività autonoma, sia per quelle imprese che assumono il lavoratore svantaggiato; e se l’assunzione è a tempo indeterminato, allora a favore dell’azienda i contributi verranno erogati a fondo perduto. Le imprese operanti nella Regione Emilia-Romagna, interessati alla misura, possono presentare alle rispettive province emiliano-romagnole la domanda entro e non oltre la data del 20 ottobre del 2011. Unitamente agli incentivi, inoltre, sono previste azioni di formazione per i lavoratori assunti, nonché delle attività formative per chi sceglie invece di mettersi in proprio.
Lavoro e occupazione: scende il ricorso alla Cig
Continuano ad essere incoraggianti i dati relativi al cosiddetto tiraggio della cassa integrazione, ovverosia quello riguardante la percentuale di ore di Cig utilizzate rispetto a quelle richieste dalle imprese. Al riguardo nei giorni scorsi l’Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ha fornito un nuovo aggiornamento, quello relativo al periodo gennaio-aprile 2011, ovverosia ai primi quattro mesi del corrente anno. Ebbene, il tiraggio medio si è fermato al 40,2%, frutto del 38,2% di tiraggio per la cassa integrazione straordinaria e in deroga, e di un tiraggio pari al 46,5% per la Cigo, ovverosia la cassa integrazione guadagni ordinaria. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il tiraggio della Cigo è passato dal 56,7% al 46,5% con una contrazione, quindi, superiore di ben 10 punti percentuali; stessa musica anche per il tiraggio della cassa integrazione straordinaria e in deroga, sceso dal 48,3% al 38,2%.