Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto l’attribuzione territoriale delle quote per l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari stagionali.
Infatti, con la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 aprile 2012 vengono ripartite territorialmente le quote di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012.
Il Ministero ricorda che, in base al DPCM del 13 marzo 2012, la quota massima di ingressi prevista è di 35.000 unità e riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia. Ad integrazione di quanto già indicato nella circolare congiunta del 20 marzo 2012, si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato nell’anno precedente, anche se non appartenenti ai paesi sopra elencati, maturano – in base a quanto previsto dalla legislazione vigente – un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.