Collegato lavoro, collaborazioni coordinate e continuative

Il collegato lavoro, all’articolo 50, pone una disciplina di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la misura del risarcimento del danno nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di questo tipo.

In modo particolare, nel Collegato si intendono introdurre specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ricordiamo che il decreto legislativo n. 276 del 2003 (meglio conosciuta come riforma Biagi) ha introdotto, agli articoli 61-69, una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), applicabile al solo settore lavorativo privato.

Formazione e assunzione: incentivi nella Regione Piemonte

 Stop all’assistenzialismo ed ai contributi regionali erogati in qualità di sostegno al reddito ma rigorosamente a fondo perduto. Ad annunciarlo è stato Roberto Rosso, Assessore al Lavoro ed alle Formazione professionale della Regione Piemonte, il quale ha sottolineato venerdì scorso, nel corso di una conferenza stampa, come l’Amministrazione tratterà il tema delicato della formazione e dell’assunzione dei lavoratori con incentivi all’inserimento occupazionale e non più con mere forme di assistenzialismo. E così tutto cambia, ad esempio, per i collaboratori a progetto, i quali non percepiranno più dei contributi una tantum a fondo perduto, pari a 3.000 euro con un Bando emanato nei mesi scorsi nella Regione, ma incentivi all’assunzione ed alla formazione professionale. In particolare, l’Assessore Rosso ha fatto presente come il nuovo Bando per i co.co.pro sarà predisposto in modo tale che per ogni lavoratore precario assunto da un’azienda quest’ultima possa poi fruire per un periodo di tempo pari ad almeno due anni di un contributo pari a 3.000 euro finalizzato all’abbattimento del costo del lavoro.

Legge Finanziaria 2010, parte seconda

La legge Finanziaria è stata approvata, in via definitiva, il 22 dicembre 2009 ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010 con il voto finale del Senato.

Avevamo già posto in evidenza alcune novità in un precedente articolo.

La legge approvata al Senato ha sicuramente stabilito dei punti importanti anche se non mancheranno, nei prossimi mesi, chiarimenti da parte degli organi preposti.

La nuova norma che regola l’andamento della spesa pubblica in Italia ha stabilito nuove misure che interessano il mondo del lavoro. Ad esempio, sono stati introdotti novità per la gestione degli ammortizzatori sociali e previsti nuovi incentivi che hanno lo scopo di fornire risposte efficienti per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori; infine, sono stati inseriti misure di sostegno per i lavoratori a progetto.

Dal contratto a progetto a quello di tipo subordinato

Il lavoro parasubordinato, che si colloca tra il lavoro dipendente e quello autonomo, trova la sua identificazione non nel codice civile ma in disposizioni di altri leggi, come, ad esempio, quella sui minimi di trattamento (legge n. 741 del 1959) o sul processo del lavoro (art. 409 del codice di procedura civile).

Il lavoro autonomo parasubordinato è stato più volte definito come un nucleo essenziale che racchiude diversi elementi: la collaborazione continuativa e coordinata senza vincolo di subordinazione e la prevalenza dell’attività personale.

I contributi per la Gestione separata dell’INPS

 Nella Gestione separata dell’INPS confluiscono tutti i contributi dei lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica come previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335/1995).

La Gestione separata ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.

Ricordiamo che per la riforma Biagi, a partire dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni, per essere considerate tali, devono essere inquadrate in un progetto, programma, o fase di essi. In caso contrario, il rapporto si presume di lavoro dipendente.

La domanda va fatta del soggetto direttamente all’ente previdenziale, anche attraverso una telematica, utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le sedi territoriali specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l’inizio dell’attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente.

Il riscatto della laurea

Novità per quel che riguarda il riscatto della laurea.

All’interno del mensile Glamour vi è un interessante articolo in cui Temistocle Bussino, esperto in materia previdenziale de Il Sole 24 Ore dice che

Da quest’anno puoi riscattare subito gli anni di studio, prima di cominciare a lavorare. E così potrai andare in pensione diversi anni prima.

Alla domanda della giornalista

Bisogna pensarci in anticipo?

Questa la sua risposta

Da ora possono farlo anche i neo laureati che non hanno ancora pagato i contributi Inps….