I redditi percepiti per le collaborazioni svolte per le attività di ricerca danno luogo a contributi previdenziali trattenuti e versati all’Inps dall’ente di ricerca. Questa considerazione implica alcune cose, ad esempio, il familiare, ovvero il titolare dell’assegno di ricerca per l’esiguità dei redditi percepiti è fiscalmente a carico di un componente del nucleo familiare sia questo padre o madre, può dedurre questi contributi?
La materia è disciplinata dall’articolo 51 della legge n. 449 del 1997. Questa norma prevede per i titolari di assegni di ricerca l’esenzione ai fini dell’imposta sui redditi e l’iscrizione alla Gestione separata INPS, così come prevede l’articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335.