La circolare Inps n. 117 dello scorso 9 settembre 2011 ci permette di richiamare l’attenzione su una questione di estrema importanza fino ad oggi non perfettamente presa in considerazione.
In effetti, il nostro istituto previdenziale di riferimento, a parziale rettifica di quanto già scritto nella precedente circolare n. 21 dello scorso 31 gennaio 2011, ha voluto, per via dell’equiparazione tra i lavoratori privati e quelli del settore pubblico, ribadire che anche per il lavoratore del settore privato ha l’obbligo di esibire, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare, l’idonea certificazione rilasciata dal medico convenzionato al Servizio Sanitario Nazionale.