Presentata al Parlamento una proposta di legge che mira a modificare al capo II del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,in materia di prestazioni occasionali di lavoro di tipo accessorio rese da particolari soggetti.
Secondo la proposta possono svolgere attività di lavoro accessorio gli inoccupati e disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti e pensionati fino ad arrivare anche ai disabili e soggetti ricoverati in comunità di recupero e i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Possono altresì svolgere attività di lavoro accessorio, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2.