L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni in merito alla presentazione della dichiarazione del modello 730 al sostituto d’imposta. Secondo le indicazioni il lavoratore che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro, deve presentare entro il mese di aprile 2011 il modello 730/2011, debitamente compilato e sottoscritto.
A riguardo è necessario ricordare che devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto. Il lavoratore deve anche consegnare il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.
Con riferimento alle modalità di presentazione si rileva che il decreto n. 164 del 1999 non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituito debba essere necessariamente redatta su stampato cartaceo.