Inps, i Pin nella certificazione di malattia

Nel nuovo processo telematico i Pin hanno un ruolo fondamentale perché sono utilizzati per tracciare tutto il flusso e garantire l’affidabilità di tutto il meccanismo.

In effetti, una volta ottenuto il certificato di malattia, il datore di lavoro, attraverso il PIN, è in grado di consultare la situazione del proprio dipendente: a video o su stampa. Non solo, sempre utilizzando il servizio telematico e il suo Pin, l’azienda può chiedere all’istituto previdenziale la trasmissione dell’attestazione alla propria PEC.

Al contrario, la pubblica amministrazione riceve l’attestazione di malattia dall’Inps per mezzo delle informazioni ottenute dall’istituto previdenziale dei lavoratori pubblici con una piccola differenza, ovvero gli uffici del personale della pubblica amministrazione inoltrano una copia dell’attestazione alla mail del dipendente, sia questo PEC o meno.

Pubblico e privato, il punto sulle certificazioni di malattia

 Negli ultimi tempi, con l’introduzione delle tecnologie telematiche, la certificazione di malattia è stata praticamente rivoluzionata; in effetti, a questo riguardo i vari enti previdenziali hanno emesso diverse circolari e messaggi che, ad oggi, risultano indispensabili per comprendere tutto il fenomeno.

A questo proposito non possiamo non ricordare il messaggio Inps n. 3161 dell’8 febbraio del 2011, modalità di funzionamento del flusso telematico, o la circolare n. 26 sempre dell’8 febbraio 2011 sulla gestione delle visite mediche di controllo mediante il cosiddetto data mining. Per ultimo, non in ordine di tempo, anche la circolare Inps n. 164 del 28 dicembre 2010 sull’invio degli attestati di malattia all’indirizzo PEC del cittadino.

Chiaramente non è possibile citare in modo asettico tutte le circolari applicabili senza riferirsi alla contrattazione collettiva di riferimento.

Inps, i nuovi importi per il 2011

L’Inps, attraverso la circolare n. 34 del 10 febbraio 2011, ha stabilito i nuovi importi contributivi per artigiani e commercianti e come precisato i relativi versamenti dovranno essere effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per quanto riguarda le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010 e primo e secondo acconto 2011, dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sulle persone fisiche.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Incrementi di produttività, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro, allo scopo di offrire tutti i necessari chiarimenti in relazione all’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, hanno deciso di emanare una circolare congiunta il 14 febbraio 2011.

I due organismi chiariscono che, per quanto concerne il periodo d’imposta 2011, l’articolo 53 del decreto n. 78 del 2010 ha previsto l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro.

Si rileva preliminarmente che, pur mancando nella norma di proroga il richiamo alla facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva, l’opzione deve ritenersi applicabile anche nel periodo d’imposta 2011.

Inpdap, in arrivo il nuovo regolamento

L’Inpdap ha predisposto un nuovo regolamento, determinazione presidenziale 262 del 2010, che prevede importanti innovazioni in materia di omissioni e/o evasioni contributive con sanzioni civili ridotte fino alla misura degli interessi legali.

Il nuovo regolamento pone in essere una nuova disciplina sulle sanzioni a carico dei datori di lavoro non in regola con le dichiarazioni e versamenti contributivi; in effetti, con il nuovo criterio adottato, è possibile, in alcuni casi, sanare la propria posizioni versando delle sanzioni inferiori rispetto alle misure attuali.

Soppressione Enam, all’Inpdap le nuove competenze

Il correttivo alla manovra finanziaria dello scorso anno ha stabilito la soppressione di diversi enti previdenziali minori con il conseguente accorpamento presso l’ente di riferimento di maggiore valenza.

Per questa ragione il personale docente della scuola iscritto all’ente nazionale di assistenza magistrale, ex Enam, dovranno rivolgersi alle sedi provinciali dell’Inpadp al fine di proseguire il proprio iter previdenziale e assistenziale.

Insegnanti e direttore didattici delle scuole dell’Infanzia e della primaria, ovvero scuole elementari e materne statali, avranno così un nuovo interlocutore che dovrà garantire gli stessi servizi fino ad ora erogati dall’Enam.

Ricordiamo che all’Enam risultano iscritti anche i docenti di religione cattolica assunti nei ruoli dei docenti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria o i direttori dei servizi generali ed amministrativi provenienti dalla legge 1213/1967, purchè assoggettati alla trattenuta obbligatoria.

Inps, i nuovi trattamenti per la Gestione separata per il 2011

Anno nuovo e nuove disposizioni per gli iscritti alla Gestione separata: l’Inps ha definito il nuovo massimale annuo di reddito utilizzato per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata.

In effetti, con decorrenza gennaio 2011, le aliquote del 26,72% e del 17% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2 della legge n. 335/1995, che per l’anno 2011 è stato fissato pari a 93.622 euro.

L’Inps precisa anche che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011 per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del Testo Unico, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente: questo è cosiddetto principi di cassa allargato.

Attenti alle date per la nuova pensione di vecchiaia

Il tema della pensione, in particolare quello della pensione di vecchiaia, è un argomento, giustamente, molto sentito perché tocca il diritto personale ad essere collocato a riposo a fronte di un’intera vita lavorativa.

Anche se non siamo in regime di pensione di anzianità, questa particolare tipologia è abbastanza comune perché non tutti i lavoratori possono vantare 40 anni di contributi.

Ricordiamo ancora che non sono sottoposti a questi nuovi criteri, finestra mobile di 12 mesi o 18 se lavoratori autonomi, coloro che sono riusciti a maturare i requisiti entro il 31 dicembre dello scorso anno o i lavoratori della scuola che sono sottoposti, al contrario, ad un’unica finestra mobile con decorrenza 1 settembre di ogni anno.

Covip, più trasparenza nelle comunicazioni per i fondi complementari

La Covip si occupa di diverse funzioni che il nostro quadro di riferimento della previdenza integrativa le ha attribuito nel corso degli anni. In sostanza, la Covip è, essenzialmente,  un organismo che deve assicurare e garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell’amministrazione dei fondi pensione.

A questo riguardo autorizza, ad esempio, i fondi pensione ad esercitare la propria attività e approva i loro statuti e regolamenti, oltre a tenere l’albo dei fondi autorizzati ad esercitare l’attività di previdenza complementare.

Non solo, la Covip assicura anche il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti e a questo proposito ha deciso di cambiare passo.

Inps, per i co.co.co contributi fermi

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato ha comunicato, attraverso la circolare n. 30 del 9 febbraio 2011, le nuove aliquote contributive, quelle di computo e il massimale e il minimale in vigore per gli iscritti alla gestione separata relative al 2011.

Il comma 39 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 – meglio conosciuta come legge di stabilità finanziaria 2011 – ha eliminato le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007 n. 247: per il 2011 l’aliquota contributiva di finanziamento non sarà elevata nella misura di 0,09%.

L’Inps ricorda che, così come previsto anche negli anni precedenti, gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale dovranno contribuore con un’ulteriore aliquota contributiva.

Il Collegato lavoro e le modifiche ai permessi 104/92

Il Collegato lavoro prevede una nuova disciplina in fatto di permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave, legge 104/92.

In particolare, l’articolo 24 ridisegna la disciplina dell’utilizzo dei permessi sia del settore pubblico sia nel privato.

Per prima cosa occorre chiarire che i permessi possono essere richiesti dai genitori o dal coniuge, dai familiari o affini entro il secondo grado, dai familiari o affini entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni oppure siano riconosciuti essi stessi invalidi oppure siano deceduti o mancanti.

Non solo, possono essere concessi ad un lavoratore dipendente per assistere un familiare o affine o, in alternativa, ad entrambi i genitori anche continuativamente nel corso dello stesso mese.

Inps, nuovi trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

L’Inps, attraverso la circolare n, 24 del 4 febbraio 2011, fissa i nuovi riferimenti economici, in vigore dal 1 gennaio dell’anno in corso, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.

I dati forniti dall’Inps si riferiscono al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento.

Nella stessa circolare l’Istituto diffonde anche la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Il testo legislativo di riferimento, legge n. 247/2007, prevede che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, gli aumenti sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Le pensione, un difficile traguardo

Il 2011 segna un passo importante: ci lasciamo sempre di più alle spalle il vecchio sistema eliminando altri vantaggi che avevamo acquisito.

In effetti, siamo passati da un sistema a ripartizione di tipo retributivo a uno meno vantaggioso di tipo contributivo. Non solo, è anche cambiato radicalmente il sistema  della totalizzazione e costa più caro trasferire i contributi all’Inps.

Dal 1 gennaio del 2011 percepiremo l’assegno di pensione con un ritardo di almeno 12 mesi, il lavoratore autonomo dovrà aspettare almeno 18 mesi. Non è finita, perché ci aspettano nuove scadenze.

La nuova pensione di vecchiaia dal 2011

Il correttivo alla manovra finanziaria del 2010 ha modificato la precedente normativa sulle cosiddette finestre di uscita, in modo particolare per la pensione di vecchiaia.

In effetti, la  nuova norma ha voluto modificare sostanzialmente le quattro finestre fino ad allora in vigore che erano state introdotte per il segmento AGO, ovvero sull’Assicurazione Generale Obbligatoria, dalla riforma Prodi, legge 247/2007.

Ricordiamo che le quattro finestre sono entrate a regime dal 1 gennaio del 2008 con cadenza 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.

Dal primo gennaio 2011, però, si cambia radicalmente. Da quella data tutti lavoratori dipendenti, settore privato e pubblico, potranno acquisire il diritto ad essere collocati a riposo, assicurazione ordinaria, al compimento dell’età di 65 anni se uomini e 60 per le donne del settore privato.

Al posto delle quattro finestre i lavoratori potranno andare in pensione 12 mesi dopo aver maturato i requisiti.