Il lavoro accessorio e occasionale e i criteri identificativi

 La Riforma Biagi ha ridefinito sostanzialmente la struttura del lavoro autonomo in Italia cercando, al contempo, di far emergere situazioni di illegalità e precarietà. Rispetto al lavoratore dipendente le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono quelle che non rientrano tra le prestazioni tipiche del lavoro subordinato o autonomo in senso lato.

La Legislazione è intervenuta cercando di delimitare gli ambiti applicativi, decreto n. 276/2003, dove, in particolare all’articolo 70, cerca di fornire tutti gli elementi iggettivi.

In effetti, secondo le disposizioni, rientrano tra le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio quelle attività previste, in modo tassativo, nell’elenco messo in evidenza all’articolo 70 o che possono vantare determinati requisiti oggettivi o soggettivi.

Cassa integrazione in deroga, accordo alla regione Marche

Emessa la nuova guida procedurale per l’applicazione per l’anno 2011 della cassa integrazione e la mobilità in deroga.

La nuova procedura, valevole dal mese di gennaio del 2011, prevede la possibilità per le aziende, di qualsiasi settore produttivo, di presentare istanza di cassa integrazione che risultano escluse dall’utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito dei lavoratori.

In particolare, il documento prevede la copertura per le aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi comprese quelle rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 12 della legge 223/91 nel caso in cui l’azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS.

Lavoro domestico e lavoratore straniero

La Corte di Cassazione è intervenuta definendo che lo scambio di prestazioni di lavoro domestico rese da una straniera estranea alla famiglia, contro vitto e alloggio e retribuzione pecuniaria sia pure modesta dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, ove non risultino tutti gli elementi del rapporto cosiddetto alla pari, richiesti dalla legge 18 maggio 1973 n. 304.

La precedente sentenza – il Tribunale di Roma con sentenza del 25 gennaio 2002 rigettava le domande della lavoratrice straniera confermata anche dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 210 del 2006 – sulla base dei testi escussi e delle ammissioni contenute nella domanda di concessione del permesso di soggiorno, ha ribadito l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo emerso che tra le parti era sorto un rapporto esclusivamente in chiave umanitaria, per aver offerto gli anzidetti coniugi all’appellante vitto ed alloggio in cambio di un aiuto alla stregua degli altri componenti il nucleo familiare.

Studio e ricongiungimento per il lavoratore straniero

Il lavoratore straniero è impiegato tradizionalmente nel lavoro domestico.

La legge prevede che per il lavoratore straniero domestico si deve applicare lo stesso contratto di lavoro dei lavoratori domestici colf e badanti previsto per il lavoratore italiano.

Il versamento dei contributi previdenziali è trimestrale ed è responsabile il proprio datore di lavoro degli adempimenti relativi poiché deve versare anche la quota a carico del lavoratore.

Il minore straniero presente in Italia ha diritto all’istruzione obbligatoria negli stessi termini del cittadino italiano.

Contribuzione figurativa integrativa, arrivato il decreto

È arrivato finalmente il decreto per la contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, il Decreto 30 luglio 2010 con le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell’articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (finanziaria 2010).

I lavoratori immigrati e il permesso di soggiorno

In Italia la legislazione sull’immigrazione prevede parità di trattamento tra il lavoratore straniero non comunitario, regolarmente soggiornante, con il lavoratore italiano.

Condizione essenziale è il possesso del regolare permesso di soggiorno per lavoro rilasciato dalle competenti autorità.

Il primo permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura competente entro otto giorni dall’ingresso nel nostro Paese ed è rilasciato, su presentazione del visto d’ingresso e dei documenti che comprovino un regolare contratto di lavoro subordinato o autonomo, per ricongiugimento familiare, studio, cure mediche o richieste di asilo.

In arrivo facilitazioni per assunzione di lavoratori

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto 26 luglio 2010.

Il decreto è stato predisposto per facilitare l’assunzione dei lavoratori con indennità di disoccupazione; in effetti, grazie a questo decreto i datori di lavoro possono ottenere una riduzione contributiva, così come prevede l’articolo 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, per l’assunzione di lavoratori che risultano essere beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

I lavoratori da assumere devono però possedere almeno 50 anni di età anagrafica.

Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano  un rapporto di lavoro subordinato.

Al contrario, il datore di lavoro non può ricorrere a questo beneficio se l’assunzione costituisce  attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

Il decorso della prescrizione del TFR

Secondo l’autorevole parere della Corte di Cassazione il trattamento di fine rapporto, o TFR, decorre dall’insorgenza del diritto, ovvero dal momento che si estingue il rapporto di lavoro subordinato e non da quanto, cosa comune in caso di vertenze in atto, viene accertato giudizialmente l’effettivo ammontare della quota spettante anche quando sussistono controversie in atto mirate a definire il trattamento delle retribuzioni.

La pendenza di una controversia del genere non può essere utilizzata come elemento ostativo alla proposizione della relativa domanda per il conseguimento del trattamento di fine rapporto.

Per questa ragione il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto va individuato nel momento in cui tale diritto può essere fatto valere e, di conseguenza, nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è di fatto cessato e non da quando sia stato accertato, per via giudiziale, l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti.

Il distacco per il dipendente pubblico

L’Inpdap, attraverso la sua nota del 20 settembre 2010 n. 15, ha fornito alcune precisazioni sulle nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori pubblici che si spostano all’interno dell’Unione Europea.

L’ente previdenziale ha ribadito il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile.

Infatti, secondo i criteri generali, per la determinazione della legislazione da applicare si stabilisce che il pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato al quale appartiene l’amministrazione da cui dipende, così come il lavoratore subordinato o autonomo.

Inpgi, stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinate e continuativa

L’Inpgi, l’istituto previdenziale dei giornalisti, attraverso la circolare del 21 settembre 2010 n. 8 ha disciplinato la procedura per la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata continuativa in ambito giornalistico.

Ricordiamo che il contratto a progetto, mediante le nuove normative, ha sostituito i rapporti di collaborazione coordinata continuativa, meglio conosciuto come co.co.co.

Il provvedimento è divenuto efficace a decorrere dal 15 dicembre 2009 a seguito della relativa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

La norma a suo tempo prevedeva che i datori di lavoro potevano attivare la procedura di stabilizzazione stipulando, secondo il termine di 8 mesi dalla predetta data di approvazione e comunque entro il 15 agosto 2010,  di specifici accordi con le Associazioni Regionali della Stampa volti alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata continuativa in rapporti di lavoro subordinato.

L’associazione in partecipazione

L’associazione in partecipazione è una particolare tipologia di lavoro autonomo dove si consegue un risultato attraverso la partecipazione di un professionista (chiamato amche associato): in sostanza è un contratto di collaborazione.

Possono stipulare un contratto di questo tipo tutte le imprese private con una vasta tipologia di soggetti. La persona fisica destinataria del contratto deve comunque possedere l’età minima per essere avviata al lavoro.

L’obbligo di fedeltà e il lavoratore

 Nella giurisprudenza vengono chiamati obbligo del non fare che valgono anche quando l’attività lavorativa è sospesa per diversi motivi.

Questi obblighi si affiancano a quelli, per ragioni di ovvietà, sono già presenti in un normale rapporto di lavoro, come l’obbligo di lavorare.

Gli obblighi del non fare sono orientati a tutelare le capacità concorrenziali del datore di lavoro, così come prevede l’articolo 2105 del codice civile, ovvero il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Inps, pensione ai parasubordinati anche senza oneri contributivi

L’Inps ha deciso di intervenire in merito attraverso la circolare n. 101 del 2010 precisando che anche i collaboratori coordinati, insieme ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione possono riscattare i periodi contributivi caduti in prescrizione e per i quali il committente non abbia versato i contributi.

L’Inps ricorda che la Corte Costituzionale ha espresso il suo sindacato di legittimità sull’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.