Il Tribunale di Milano in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro è intervenuto, attraverso la sua sentenza n. 3914 dello scorso 4 agosto 2011, sui termini di impugnazione dei contratti a termine.
In sostanza, il giudice del Tribunale ha stabilito che il comma 54 dell’articolo 2 della legge 10/2011 ha sospeso sino al 30 dicembre 2011 l’entrata in vigore dei nuovi termini di impugnazione previsti dall’articolo 32 della legge n. 183/2010, incluso quello riguardante i contratti “atipici” già scaduti alla data dell’entrata in vigore della stessa legge, ovvero alla data del 24 novembre 2010.
Nel caso in questione la contestazione riguardava una serie di contratti a termine scaduti prima del 24 novembre 2010, mentre l’impugnazione del contatto avveniva non entro la data stabilita del 23 gennaio 2011.