Il collegato al lavoro ha modificato la disciplina sui permessi per l’assistenza ai portatori di handicap; infatti, l’articolo 33 della legge 104/1992 è stato modificato dall’articolo 24 del DDL 1167-B.
Il Legislatore ha apportato alcune modifiche per l’assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità e le variazioni introdotte riguardano tutti i dipendenti a prescindere dal contratto di lavoro stipulato.
Il permesso di 3 giorni mensili retribuiti e coperti da contributi per assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta solo ai parenti ed affini entro il 2° grado o fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni o sia affetto da patologie invalidanti o sia deceduto.