Incremento produttività e suo effetto sull’ISEE

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20/20011, ha fornito diversi chiarimenti in nell’ambito della detassazione dei premi produttività, ossia si dispone la non concorrenza delle somme agevolate alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione dell’ISEE deve intendersi prorogata.

Così come ricorda l’Agenzia l’agevolazione fiscale consistente nella applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività è stata introdotta per il 2008 dall’articolo 2 del decreto n. 93 del 2008 ed è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall’articolo 5 del decreto n. 185 del 2008 per il 2009, dall’articolo 2, commi 156 e 157, della legge n. 191 del 2009 per il 2010 e dall’articolo 1, comma 47 della legge n. 220 del 2010 (e dall’articolo 53 del decreto legge n. 78 del 2010) per il 2011.

Inps, chiarimenti su incentivi per l’assunzione

Il maggiore istituto previdenziale italiano, l’Inps, con messaggio n. 29897 del 26 novembre del 2010, fornisce alcune indicazioni ai datori di lavoro che intendono assumere lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.

Ovvero, così come disciplinati dai decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 concernenti i criteri e le modalità per la fruizione degli incentivi economici previsti dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, commi 134 e 151.

I decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010, a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Scuola materna privata e il lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro, per iniziativa della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, è intervenuta sull’eventuale applicabilità del lavoro accessorio nell’ambito delle scuole materne e private.

In sostanza, la Direzione ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana delle Scuole Materne in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all’interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.

Secondo il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva la risposta è senza dubbio positiva poichè la legislazione attuale consente di ricorrere a questo particolare tipologia di contratto di lavoro.

In effetti, l’attuale dettato legislativo, articolo 70 del decreto n. 276/2003 modificato dalla Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009), prevede l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro occasionale accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo e, di conseguenza, anche all’interno di scuole materne parificate.

Contribuzione figurativa integrativa, arrivato il decreto

È arrivato finalmente il decreto per la contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, il Decreto 30 luglio 2010 con le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell’articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (finanziaria 2010).

In arrivo facilitazioni per assunzione di lavoratori

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto 26 luglio 2010.

Il decreto è stato predisposto per facilitare l’assunzione dei lavoratori con indennità di disoccupazione; in effetti, grazie a questo decreto i datori di lavoro possono ottenere una riduzione contributiva, così come prevede l’articolo 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, per l’assunzione di lavoratori che risultano essere beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

I lavoratori da assumere devono però possedere almeno 50 anni di età anagrafica.

Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano  un rapporto di lavoro subordinato.

Al contrario, il datore di lavoro non può ricorrere a questo beneficio se l’assunzione costituisce  attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

Il lavoro accessorio nell’ambito delle imprese agricole

Il tema è abbastanza interessante e nel contempo controverso tanto che la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana ha ritenuto di coinvolgere la Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro al fine di chiarire l’interpretazione dei commi 148 e 149 dell’ultima Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009) a due casi concreti.

Ricordiamo che la legge 191/2009 ha modificato l’articolo 70 del decreto n. 276/2003.

La confederazione, mediate una precisa istanza, ha posto in evidenza, alla Direzione Generale, l’eventuale applicabilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito della norma ex articolo 70 al fine di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole. Inoltre, si è anche messo in evidenza se le stesse possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale (part time).

Chiarimenti Inps sull’indennità per i collaboratori a progetto

La finanziaria 2010 ha ampliato i requisiti e la misura per la tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, art.2 Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010).

L’Inps, con la circolare n. 36 del 9 marzo, fa chiarezza su questo nuovo istituto e pone espressamente in evidenza che destinatari sono i collaboratori a progetto iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) e descrive, inoltre, le condizioni per avere diritto all’indennità.

L’istituto previdenziale ha ribadito i requisiti che la Legge Finanziaria 2010 ha espressamente previsto (art.2, comma 130, legge n. 191/09 che ha riformulato l’art.19,comma 2, del D.L. n.185/08) e ha indicato la procedura che il lavoratore deve seguire.

Finanziaria 2010, precisazione Inps

 Come si è posto in evidenza in precedenti articoli dedicati alle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2010, il Legislatore ha inteso ampliare la platea degli utilizzatori del lavoro occasionale di tipo accessorio in modo particolare modificando l’art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

A questo riguardo la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (o anche conosciuta come “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010”) introduce, infatti, importanti novità in questo delicato campo.

Per dare risposte mirate e, nel limite del possibile, sempre più precise, l’Inps, il primo ente previdenziale del settore privato, con circolare n. 17 ha deciso di intervenire dettagliando le modifiche rispetto alla precedente normativa.

Legge Finanziaria 2010: incentivi per l’assunzione e apprendistato

 La Finanziaria 2010 prevede due interessanti novità per l’apprendistato.

Il comma 154 delle Legge Finanziaria 2010, Legge 191/2009,  ribadisce il principio sociale ed economico dell’apprendistato come strumento di formazione e istruzione professionale.

In realtà, l’apprendistato trova il suo riconoscimento in altre precedenti normative, tra cui il Dlgs 276/2003.

La Finanziaria 2010 stanzia risorse aggiuntive rispetto a quelle già in precedenza previste dalla legge 296/2006.

Legge Finanziaria 2010, proroga degli ammortizzatori sociali

 La Finanziaria 2010, anche conosciuta come Legge 191/2009, ha prorogato alcune disposizione previste, in maniera temporanea, dalla legge 2/2009.

In questo modo il Legislatore ha inteso, vista la gravità della situazione economica e sociale, di prevedere anche per il corrente anno una serie di norme, ad esempio la proroga della cassa integrazione e della mobilità per le imprese commerciali, già previste nell’anno scorso.

A questo proposito il comma 136 proroga fino al 31 dicembre 2010 alcune norme previste dall’articolo 19 della già citata legge.

Legge Finanziaria 2010, detassazione del salario di produttività

La Finanziaria 2010, Legge 191/2009, ha prorogato per tutto l’anno 2010 la normativa prevista agli art. 4 e 5 della legge 2/2009.

In sostanza il salario di rendimento e produttività nel settore privato per i redditi da lavoro dipendente fino a 35.000 euro riferiti all’anno 2009, con un limite massimo di 6 mila euro, si applica la tassazione al 10%.

Resta inteso che oltre alla soglia massima si applicano le aliquote normalmente previste.

Nel computo devono rientrare redditi solo di lavoro dipendenti escludendo quelli derivanti da qualsiasi forma di lavoro autonomo (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative, associazioni in partecipazione, prestazioni ex art. 2222 codice civile, e così via).

Legge Finanziaria 2010, nuove norme per lo staff leasing

 La Finanziaria 2010, Legge 191/2009, ha reintrodotto il cosiddetto “staff leasing” (comma 143), ovvero la somministrazione a tempo indeterminato, e ha modificato la somministrazione del lavoro a tempo determinato.

Resta fermo il principio che lo “staff leasing”, sia a tempo determinato sia indeterminato, non può essere applicato per la sostituzione di lavoratori assenti per sciopero o in caso di mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.

L’articolo 1, comma 46, della Legge 247/2007 che aveva eliminato lo “staff leasing” è ora abrogato e dal 1° gennaio 2010 è di nuovo applicabile ampliandone l’ambito applicativo.

Legge Finanziaria 2010, aiuti al settore edile (e non solo)

La legge Finanziaria 2010, o legge 191/2009, prevede anche delle misure di aiuto al settore edile.

Per prima cosa possiamo ricordare che in base al comma 145 è stato aumentato l’indennità di disoccupazione nel settore edile. Il comma stabilisce che il trattamento speciale di disoccupazione deve essere rivalutato ogni anno in misura pari al 100% dell’indice Istat.

La misura stabilisce che l’indennità si aggancia ad una previsione contenuta nell’art. 1 , comma 27, della legge 247/2007.

Inoltre, il comma 151 prevede incentivi per l’assunzione di alcune categorie di lavoratori, tra cui anche quelli appartenenti al settore edile.

Legge Finanziaria 2010, incentivi per l’assunzione

 È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, la legge 191/2009 o meglio conosciuta come “Finanziaria 2010”.

Le norme ivi contenute entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

Abbiamo già dato evidenza in precedenti articoli sulle novità introdotte in materia di lavoro.

Proseguiamo il nostro viaggio all’interno della Finanziaria 2010 affrontando il contenuto del comma 145.