Lo stato ha predisposto diverse misure al fine di favorire l’assunzione e, in modo particolare, ha definito diversi obblighi a carico su chi fruisce di incentivi.
Il concetto di lavoro congruo rientra nell’applicazione della normativa in materia di dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.
La definizione di lavoro congruo, come specificato dalla norma stessa, è esclusivamente quella individuata dall’articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
Non si fa quindi riferimento ad eventuali diverse definizioni stabilite da normative regionali che possono semmai rilevare ai fini della attuazione del cosiddetto patto di servizio che ha diversa finalità.
L’articolo 19 del precedente decreto n. 185 prevede che il lavoratore, per ottenere qualsiasi prestazione di sostegno al reddito, deve dichiararsi disponibile a una nuova attività oppure ad un percorso di riqualificazione professionale.